Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7710 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1809-2009 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA e PULLI CLEMENTINA, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI
DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che
lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 147/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
del 11/10/07, depositata il 30/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava il diritto di G.L. a pensione di invalidità civile dal primo settembre 2000, riformando la statuizione di primo grado, con cui era stato riconosciuto solo il diritto alla indennità di accompagnamento;
Letto il ricorso dell’Inps e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, poichè la sentenza impugnata non ha verificato la sussistenza del requisito reddituale cui è subordinato il diritto alla pensione di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12;
Ritenuto che la sentenza impugnata non si è quindi attenuta alla giurisprudenza consolidata di questa Corte sulla necessità di dimostrare i limiti di reddito;
Ritenuto che la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d’appello di Reggio Calabria, la quale deciderà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010