Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17946 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. I, 27/08/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 27/08/2020), n.17946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21956/2015 proposto da:

C.F., e P.M.L., elettivamente domiciliati in

Roma, Largo Luigi Antonelli n. 10, presso lo studio dell’avvocato

Andrea Costanzo, che li rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino n. 21,

presso lo studio degli avvocati Prof. Francesco Carbonetti, e

Fabrizio Carbonetti, che la rappresentano e difendono, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2578/2015 della CORTE D’APPELLO di Roma,

depositata il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2578/2015, depositata in data 24/4/2015, – in controversia promossa, con citazione del 2006, da C.F. e P.M.L., nei confronti della Banca di Roma spa, al fine di sentire dichiarare, in relazione ad un’operazione di acquisto di titoli argentini, conclusa nel dicembre 1996, a valere su di un rapporto di negoziazione in valori mobiliari, previo accertamento della violazione, da parte della convenuta, degli obblighi imposti dall’art. 1176 c.c., comma 2 e dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17, comma 1 e artt. 4, 6, 33 Regolamento Consob 8850/1994, la nullità dell’operazione ovvero la risoluzione del contratto di vendita dei titoli argentini, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite, nonchè al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto le domande attoree, respingendo quelle di nullità e risoluzione del contrato, ma condannando la Banca di Roma, per inadempimento degli obblighi informativi sulle specifiche caratteristiche dei (OMISSIS) e del loro rischio, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento della somma di Euro 255.260,32, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, in relazione al “nodo centrale della controversia”, non sussisteva prova del nesso eziologico tra le asserite carenze informative e l’investimento stesso, in quanto l’operazione di acquisto dei (OMISSIS) era avvenuta nel (OMISSIS), molto tempo prima del default, in epoca in cui il rating attribuito alle (OMISSIS) era tutt’altro che sfavorevole (“BB”), cosicchè l’acquisto, pur avendo carattere speculativo, non era ad alto rischio e, in ogni caso, non sussisteva “un rischio – Paese dell'(OMISSIS), di natura tale da disincentivare”, anche alla stregua delle valutazioni del FMI, l’investimento da parte “di soggetti – come gli appellanti, adusi ad una diversificazione, anche in senso speculativo, degli investimenti, come emerge dalla documentazione in atti”, tanto che per i primi cinque anni l’operazione si era rivelata particolarmente favorevole per gli investitori, i quali avevano riscosso cedole semestrali per oltre Euro 178.000,00; nè poteva presumersi che essi, se anche informati con i dati all’epoca disponibili, si sarebbero astenuti dall’effettuare l’investimento (detenendo gli stessi, al 31 dicembre 1997, nel portafoglio, titoli Enel, Olivetti, poi disinvestiti, e (OMISSIS)); in ultimo, doveva osservarsi che “anche per uno sprovveduto investitore un rendimento dell’11% non poteva che essere indizio di una maggiore rischiosità dell’investimento, consapevolmente accettata” dagli investitori.

Avverso la suddetta pronuncia, C.F. e P.M.L. propongono ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti di Unicredit spa (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la nullità del procedimento, per violazione dell’art. 342 c.p.c., in punto di mancata rilevazione dell’inammissibilità del gravame della Unicredit spa, per difetto di specificità, essendosi limitata l’appellante a contestare genericamente il giudizio espresso dal Tribunale, senza muovere specifiche critiche alle motivazioni della sentenza impugnata; 2) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentati dal fatto che l’investimento nelle obbligazioni (OMISSIS) sia stato “da sempre e quindi fin dalla emissione del titolo adatto unicamente ad investitori speculativi ed in condizioni di valutare e sostenere rischi speciali” (come da relazione della Consob alla Camera dei Deputati del 2004), dal fatto che i titoli, ad alto rischio, che componevano il portafoglio degli attori, utilizzati dalla Corte di merito per fondare il giudizio sulla qualità di investitori speculativi degli attori in primo grado, erano stati acquistati, tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), dunque in periodo successivo a quello in cui le operazioni oggetto di contestazione erano state compiute, dal fatto che, nel 1996, il tasso di interesse legale si attestava al 10%, cosicchè gli investitori erano nell’impossibilità di desumere la rischiosità di un investimento in titoli che garantivano un rendimento dell’11%, e dal fatto che la banca intermediaria non era in ogni caso esonerata dagli obblighi informativi circa la rischiosità dei titoli nei riguardi di una categoria di investitori non qualificabili come “clienti professionali”, ai sensi della Direttiva 2004/39/CE, all. II; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della Direttiva 2004/39/CE all.to II, da ritenersi di immediata applicazione (self-executing), perchè avente contenuto positivo, chiaro, preciso e dettagliato; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c., per omesso di fatto non contestato in primo e secondo grado del giudizio, rappresentato dalla circostanza che il tasso dell’interesse legale si attestava, all’epoca dell’acquisto, al 10%; 5) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17, comma 1, lett. d) e art. 3, lett. d) Regolamento Consob n. 8850/1994, vigente all’epoca dei fatti, avendo la corte di merito omesso di valutare che gli operatori istituzionali del settore erano comunque tenuti a conoscere le caratteristiche dei valori mobiliari, predisponendo adeguate misure di controllo interno idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi alla clientela; 6) con il sesto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione intrinsecamente contraddittoria, per avere la Corte di merito, appurata la carenza informativa da parte della banca (accertata dal Tribunale e non contestata dall’appellante, con conseguente formazione del giudicato sul punto), escluso che la violazione dell’obbligo informativo avesse potuto cagionare un danno agli investitori, affermando che il carattere speculativo ed ad alto rischio dei titoli in oggetto non poteva essere noto o conoscibile dalla banca, all’epoca dei fatti, ma poteva essere ben conosciuto anche da uno sprovveduto investitore, avendo riguardo al solo alto rendimento del titolo; 7) con il settimo motivo, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione, sull’implicito rigetto della domanda subordinata formulata dagli appellanti in relazione alla riduzione dell’importo restitutorio (Euro 513.476,95, in luogo di Euro 525-250,34) per il caso di accoglimento dell’appello, con rigetto della pretesa restitutoria della banca riguardo alle somme ricevute dagli investitori per le spese di esecuzione della sentenza di primo grado, atteso che l’avvio dell’azione esecutiva era stato conseguenza dell’inerzia della banca nell’ottemperare la sentenza.

2. La prima censura è infondata.

Il testo oggi vigente dell’art. 342 c.p.c., applicabile agli atti di appello proposti successivamente alla data dell’11 settembre 2012, non contiene più il riferimento all’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione presente nel testo precedente, ma dispone che “la motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 27199/2017) ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che “nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, cosicchè “la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado”, in quanto “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”, mentre una più puntuale confutazione, da parte del giudice di primo grado, delle argomentazioni, richiederà “una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa”, senza tuttavia la necessità di formulare altresì “un progetto alternativo di sentenza”. L’appellante deve consentire al giudice superiore di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta.

Ora, nell’atto di appello (ritrascritto dagli stessi ricorrenti in note al primo motivo di ricorso), risulta che l’appellante aveva chiesto la riforma della sentenza del Tribunale, per erronea valutazione circa il preteso inadempimento contrattuale, sia sotto il profilo del vizio informativo, nella fase precontrattuale e successiva di esecuzione degli ordini, sia sotto quello dell’inadeguatezza delle operazioni, e per palese errore nella quantificazione del danno, non avendo il giudice di primo grado tenuto conto delle cedole incassate dagli attori.

Risulta pertanto che nei motivi dell’appello di Unicredit si esplicitassero in maniera chiara ed esauriente le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado, individuando anche le parti di motivazione ritenute erronee, e fosse pertanto pienamente ammissibile. La Corte d’appello doveva pertanto vagliare nel merito la censura.

3. La seconda censura è inammissibile.

Invero, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile nella specie, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017).

Ora, volendo ricondurre tale censura al vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio e che sia stato oggetto di discussione tra le parti, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”, cosicchè “il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (SSUU n. 8053/2014).

I fatti storici di cui si lamenta il mancato esame da parte della Corte territoriale non appaiono decisivi, considerato che: a) la citata Relazione Consob del 2004, affermando la natura speculativa dell’investimento in oggetto (avendo la controricorrente recisamente contestato che essa si esprimesse altresì nel senso della estrema rischiosità dei titoli e non destinabilità ai risparmiatori), non implicava anche la sussistenza di “un rischio – Paese dell'(OMISSIS)” di natura tale da disincentivare, nel (OMISSIS), l’investimento degli odierni ricorrenti; b) la circostanza che gli altri investimenti ritenuti speculativi fossero successivi all’acquisto dei (OMISSIS) per cui è causa è stata presa in esame dalla Corte di merito, essendosi fatto espresso riferimento, nella decisione, alla data del (OMISSIS), ma avendo la Corte di merito ritenuto che ciò fosse, in via anche soltanto presuntiva, indice che gli investitori fossero, all’epoca dei fatti, nel 1996, adusi ad una diversificazione in senso speculativo degli investimenti; c) il tasso dell’interesse legale, vale a dire il costo del denaro, è altra cosa rispetto al rendimento di un’obbligazione riconosciuto dall’emittente, avendo la Corte di merito dato rilievo al fatto notorio secondo cui il livello di rischio dei titoli corrispondeva a quello dell’interesse riconosciuto; d) la mancata qualità degli investitori quali “clienti professionali”, ai sensi della Direttiva MIFID, implica questione di diritto (in primis, l’operatività della suddetta Direttiva 2004, anche in punto di classificazione della clientela), non di mero fatto.

4. La terza censura è infondata.

La Direttiva 2004/39/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 164/2007 ed i successivi Regolamenti di attuazione adottati dalla Consob; i criteri soggettivi, vale a dire le circostanze specifiche in assenza delle quali si deve escludere la competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari in capo agli investitori, sono stati individuati dal legislatore un decennio dopo l’acquisto per cui è causa.

5. Il quarto motivo è inammissibile.

Il motivo censura un elemento valutativo riservato al giudice del merito, atteso che – nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., secondo cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi – spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr., fra le altre, Cass. 11 giugno 2014, n. 13217; Cass. 3680/2019).

Ma anche, prima della Novella del 2009 (e nella specie, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato nel 2006, anteriormente al 4/7/2009, non operava il principio di non contestazione nella formulazione nuova dell’art. 115 c.p.c.), questa Corte aveva chiarito che l’onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, dall’art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. 18399/2009; Cass. 27596/2008; Cass. 12231/2007). E, questa Corte ha ribadito che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016; Cass. 23934/2017).

6. La quarta censura è inammissibile, in quanto la questione (asserita violazione da parte della banca dell’obbligo di disporre di procedure interne idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi) risulta nuova (la sentenza non ne fa cenno ed i ricorrenti non deducono di averla svolta in sede di merito).

Ed infatti, nel presente giudizio, vi è l’accertamento di fatto della Corte d’appello, che la Banca, alla data di acquisto delle obbligazione, non avrebbe potuto informare dell’eventuale rischio elevato, perchè non ancora segnalato dall’organo di controllo, nè, in ogni caso, sussistente, dato che, nel periodo indicato, il rating attribuito ai titoli in oggetto dalle agenzie specializzate non era ancora sfavorevole e l’acquisto degli stessi non era assolutamente ad alto rischio, pur trattandosi di titoli speculativi.

7. Il sesto motivo è infondato.

Le Sezioni Unite, in un recente arresto (Cass. 22232/2016), hanno precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Ora, non è ravvisabile nella decisione impugnata quel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili tra loro, necessario per integrare il vizio di omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4.

La Corte di merito ha ritenuto che il danno conseguente al default delle obbligazioni (OMISSIS) non poteva considerarsi eziologicamente connesso all’omissione di un obbligo informativo dell’intermediario, in quanto non vi erano elementi sufficienti per ritenere che i ricorrenti, se anche fossero stati correttamente informati dei dati disponibili, all’epoca, sul carattere speculativo, non ad alto rischio, dei titoli acquistati, si sarebbero astenuti dall’effettuare l’investimento, tenuto conto della propensione all’investimento dimostrata dagli stessi e del fatto che un rendimento dell’11% non poteva che essere indizio di una maggiore rischiosità dell’operazione.

La motivazione non risulta affetta da un vizio di totale assenza di logicità e coerenza nell’iter argomentativo.

8. Il settimo motivo è infondato.

Al di là di ogni questione in merito alla formulazione da parte degli appellati della richiesta di riduzione della pretesa restitutoria dell’appellante in termini di domanda autonoma, la riforma della sentenza di primo grado implica il venir meno ex tunc del titolo delle attribuzioni correlate alla decisione stessa e si estende ai provvedimenti ed agli atti dipendenti, travolgendo l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione.

L’art. 336 c.p.c. (nel testo novellato della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 48), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente (Cass. 10124/2009; Cass. 10152/2010; Cass. 1324/2016; Cass. 2292/2018).

La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata, da formularsi a pena di decadenza con l’atto di gravame, non costituisce in ogni caso domanda nuova, in quanto la ripetizione – che non è inquadrabile nell’istituto della “condictio indebiti” – è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente.

Non ricorre pertanto il vizio di omessa motivazione, pur in assenza di specifica argomentazioni, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 20311/2011; Cass. 17955/2015; Cass. 20718/2018; Cass. 2153/2019).

9. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA