Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17958 del 27/08/2020
Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17958
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20535-2019 proposto da:
S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI
VENTURI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cron. 4616/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositato il 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
S.A. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione poichè non credibile il racconto afferente le ragioni fattuali poste alla base dell’istanza e non sussistenti dati fattuali a sostegno delle condizioni di legge per godere degli istituti di protezione.
Il Tribunale di Venezia adito ebbe a rigettare il ricorso poichè effettivamente non appariva credibile il racconto del richiedente asilo quando asseriva d’essere dovuto fuggire da casa sua poichè venne – in buona sostanza – venduto come schiavo dallo zio, nuovo marito della madre, e così passato di servitù in servitù sino alla Libia da dove partì per l’Italia.
Inoltre il Collegio lagunare osservava come non concorrevano le condizioni per la protezione sussidiaria in quanto da documentazione ufficiale la situazione sociopolitica della (OMISSIS) non era tale da poter ritenere concorrenti le condizioni, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c.
Inoltre il ricorrente neppure aveva fornito elementi fattuali lumeggianti sua situazione di particolare vulnerabilità al fine della protezione umanitaria.
Il S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio veneziano articolando quattro motivi.
Il Ministero degli Interni s’è costituito ritualmente, a resistere con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal S. s’appalesa fondato in relazione al quarto motivo proposto, sicchè va accolto,con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia nullità del decreto impugnato poichè errato il presupposto – mancata allegazione del pericolo incombente in caso di rimpatrio – usato dal Tribunale per motivare la sua statuizione in tema di rilascio dei permesso umanitario.
Con la seconda doglianza il S. lamenta violazione del disposto ex artt. 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 poichè il Collegio lagunare ha concluso per la non credibilità del suo racconto circa le ragioni dell’abbandono del suo Paese senza osservare i criteri legali di valutazione posti dalla norma citata siccome violata e senza attivare l’istituto della collaborazione istruttoria per chiarire i dubbi sul suo racconto.
Con la terza ragione d’impugnazione il S. rileva violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 ed art. 50 c.p.c., in quanto egli venne ascoltato in udienza da Giudice onorario che poi non ha fatto parte del Collegio giudicante.
Con il quarto mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) poichè il Collegio lagunare, nello statuire circa la protezione sussidiaria sotto il profilo della concorrenza in (OMISSIS) di una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa, ha negato un tanto senza anche indicare le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni circa l’attuale situazione interna ivoriana.
Il quarto motivo di ricorso va esaminato primariamente poichè fondato con conseguente accoglimento del ricorso ed assorbimento delle altre censure.
Difatti il primo mezzo d’impugnazione afferisce alla protezione umanitaria, che stante il suo carattere residuale,va esaminata una volta esclusa l’applicazione della protezione sussidiaria, mentre le altre due ragioni d’impugnazione afferiscono ad aspetti processuali e di valutazione del compendio probatorio, sicchè sono correlate al rinnovato esame del merito della questione.
Il ricorrente, nel quarto motivo di ricorso, denunzia violazione del principio giuridico, in forza del quale il Giudice che esamina domanda di protezione internazionale,specie con riferimento all’ipotesi D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) ha l’onere di specificare le fonti dalle quali ha tratto le informazioni utilizzate per valutare la situazione socio-politica del Paese di provenienza del richiedente asilo.
Nella specie, come rilevato nel ricorso, il Tribunale veneto ha, bensì, elaborato una puntuale disamina dell’attuale situazione socio-politica esistente in (OMISSIS) per poi conseguentemente escludere il ricorrere della degli indici tipici della fattispecie regolata dalla norma citata, ma nell’indicare le fonti di conoscenza dei dati utilizzati nella sua analisi s’è limitato a precisare che le notizie usate sono ” pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità “.
Evidente appare la genericità dell’indicazione che in effetti non consente una specifica contestazione quanto alla credibilità ed affidabilità della fonte, specie se risultano elaborati specifici rapporti da Organismo Europeo all’uopo – i COI – ovvero sono reperibili rapporti redatti da Organismi internazionali e nazionali,siccome precisato dalla norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 – Cass. sez. 1 n 13897/19 -.
In dipendenza della concorrenza di detto vizio, configurante la dedotta violazione di legge, il decreto impugnato va cassato e la questione rimessa per nuovo esame al Tribunale di Venezia in altra composizione.
Il Giudice del rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso,assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, diversa composizione, per nuovo esame e regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020