Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17547 del 21/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17547
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38474-2019 proposto da:
R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI
63, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO TERRIGNO,
rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, RB TRADE SRL;
– intimate –
avverso la sentenza n. 12850/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. L-A URA
SCALIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per cassazione l’avvocato R.B. chiede la revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, come richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., della sentenza n. 12850/2019, con la quale egli era stato condannato, in proprio, da questa Corte di legittimità al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato all’esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di valida e tempestiva procura alle liti, su conforme eccezione della controricorrente, Banca del Monte dei Paschi di Siena.
2. Nella motivazione della sentenza oggetto di ricorso per revocazione si legge che la procura alle liti, “conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto contenere ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, e del D.P.R. n. 123 del 2001, art. 10, l’asseverazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale”.
3. Dagli atti di causa si ha che la dedotta questione circa l’invalidità della procura alle liti trasmessa in formato digitale4perche priva di attestazione di conformità all’originale cartacea) era stata oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di cassazione per cui è inammissibile la domanda di revocazione per errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., n. 4, come richiamato dall’art. 391-bis c.p.c., comma 1.
La sentenza oggetto dell’azionato rimedio straordinario aveva definito il giudizio proprio in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata nel controricorso.
Per i segnati passaggi manca inoltre la stessa allegazione di un errore di fatto ascrivibile al paradigma di cui all’art. 395 cit., n. 4, poichè quanto viene in questa sede contestato altro non è che l’esattezza in diritto della soluzione adottata e, segnatamente, della necessità che intervenga da parte del difensore l’asseverazione di conformità all’originale cartaceo della firma digitale apposta sulla procura speciale alle liti nel giudizio di legittimità.
4. Il ricorso e in via conclusiva inammissibile.
Nulla sulle spese non avendo l’intimata articolato difese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo) a titolo di contributo unificato) pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (come da ultimo chiarito da Cass. SUI n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020