Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17481 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22497/16) proposto da:

C.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Ennio Luponio, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, p.zzale Don

Giovanni Minzoni, n. 9;

– ricorrente –

contro

CASAINCONTRO S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv.

Alessandro Tomaselli, e presso il suo studio elettivamente

domiciliato, in Roma, v. Piemonte n. 39/A;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1542/2016

(depositata il 4 marzo 2016);

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione del settembre 2009 la Casa Incontro s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il sig. C.M., deducendo di aver ricevuto incarico dallo stesso di svolgere attività di mediazione al fine di reperire un acquirente dell’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS) e di seguire le conseguenti trattative e che, per effetto della mancata ratifica di accettazione da parte dallo stesso convenuto di una proposta di acquisto, non era stato possibile – una volta decorso il termine per la stipula del preliminare – addivenire alla conclusione dell’affare. Evidenziava la società attrice che, in seguito, era stata informata che il C. aveva venduto il suddetto immobile a tale M.L., la quale si era messa in contatto con essa società di agenzia nel dicembre 2008 e aveva anche visionato l’immobile tramite la sua intermediazione.

Sulla base di tale premessa, la Casa Incontro s.r.l., ritenendo che si fossero configurati i relativi presupposti, chiedeva che il C. venisse condannato al pagamento della somma di Euro 10.000,00, a titolo di provvigione.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 7875/2015, rigettava la proposta domanda.

2. Interposto appello da parte della Casa Incontro s.r.l., al quale resisteva l’appellato C., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1542/2016 (emanata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e depositata il 4 marzo 2016), accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata decisione, condannava il citato appellato al pagamento, a titolo di compenso per la dedotta attività di mediazione, dell’importo di Euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè alla rifusione delle spese del doppio grado.

A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte laziale, sul presupposto che il diritto alla provvigione in favore del mediatore sorge per l’effetto dell’attività che si pone in rapporto causale con la conclusione dell’affare (e ciò anche quando l’affare sia concluso dopo la cessazione dell’incarico), rilevava che, alla stregua dell’esperita istruzione probatoria orale e documentale, non poteva essere messa in discussione la configurazione delle condizioni legittimatrici per il riconoscimento del suddetto diritto in favore della società appellante.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, C.M. al quale ha resistito con controricorso l’intimata Casa Incontro s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 112 e 115 c.p.c., asserendo che la Corte territoriale aveva, in senso contrario alle prove documentali acquisite, ritenuto come accertati fatti e circostanze assolutamente non provati, espressamente da lui contestati e non dedotti dall’appellante, rilevando come non fosse emerso alcun riscontro dello svolgimento – da parte di quest’ultima – di un’attività riconducibile all’incontro delle volontà di esso C. con l’acquirente M.L..

2. Con la seconda censura il ricorrente ha, letteralmente, dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – “errores in iudicando ed in procedendo”, avuto riguardo al profilo dell’individuazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, atteso che, non essendovi prova dell’attività svolta dalla mediatrice in relazione all’atto di compravendita tra esso C. e la M., non avrebbe potuto essere riconosciuta la spettanza della provvigione in favore dell’appellante.

3. Ritiene il collegio che, in primo luogo, non appaiono fondate le eccezioni pregiudiziali di rito formulate nell’interesse della controricorrente dal momento che il ricorrente ha, per un verso, posto riferimento (nello sviluppo del ricorso) solo a documenti contenuti nel suo fascicolo ritualmente depositato e, per altro verso, la formulazione delle proposte censure è preceduta (v. pagg. 2-4) da una sufficiente esposizione sommaria dei fatti che soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

4. Ciò premesso, rileva il collegio che il ricorso è del tutto privo di fondamento con riguardo ad entrambe le avanzate censure.

4.1. Il primo motivo non coglie affatto nel segno perchè, con valutazione di merito adeguatamente operata e basata su plurime circostanze fattuali acquisite all’esito dell’esperita istruzione probatoria (come tali insindacabili nella presente sede di legittimità), la Corte di appello laziale ha desunto la sussistenza di tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto alla provvigione in favore della società intermediatrice, avuto riguardo ad una serie di univoche circostanze tutte convergenti nel senso del positivo accertamento dello svolgimento dell’attività di intermediazione da parte della s.r.l. Casa Incontro.

In particolare, il giudice di secondo grado ha valorizzato le seguenti concordanti circostanze: – che l’immobile dedotto in giudizio era stato già visitato (per due volte) – mediante l’intervento di personale della suddetta agenzia immobiliare (alla quale era stato conferito preventivamente l’incarico) – da colei che, successivamente, avrebbe acquistato lo stesso immobile direttamente dal C.; – che, effettivamente, la M. e l’attuale ricorrente avevano, poi, stipulato l’atto di vendita dopo solo tre giorni dal termine del contratto di mediazione; – che il prezzo corrisposto per detta vendita era corrispondente a quello per il quale la potenziale acquirente aveva formalizzato la proposta di acquisto presso l’agenzia.

Pertanto, la Corte di merito ha legittimamente ravvisato la sussistenza di tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto alla percezione della provvigione in favore della s.r.l. Casa Incontro, essendo indubbia l’emergenza del nesso causale tra l’attività realizzata dalla società mediatrice (che aveva messo in contatto le parti) e la conseguente stipula del contratto di vendita.

A tal proposito deve trovare conferma il principio già più volte statuito da questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 28231/2005 e Cass. n. 869/2018) secondo cui, ai sensi dell’art. 1754 c.c., il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l’esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all’accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell’altro contraente ovvero all’indicazione specifica dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti (come verificatosi nel caso di specie, sulla scorta del compiuto accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale).

Pertanto, il formulato motivo in esame si risolve, in effetti, in una sollecitazione della rivalutazione di merito del giudice di appello che è fondata su idonei plurimi accertamenti fattuali, come tale inammissibile in sede di legittimità.

Del resto è pacifico che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione dell’art. 115 (e art. 116 c.p.c.) non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 1229/2019). Così come è altrettanto incontestabile che una violazione dell’art. 112 c.p.c., non è configurabile nell’ipotesi di una mancata ammissione di un mezzo istruttorio o di omesso espresso rigetto di un’istanza probatoria.

4.2. Il secondo ed ultimo motivo (prospettato, genericamente, come riferibile a “errores in iudicando ed in procedendo”, richiamando, del tutto impropriamente, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è inammissibile, attenendo, ancora una volta, ad insindacabili valutazioni di merito (sulla ravvisata configurazione del contratto di mediazione con il conseguente riconoscimento della provvigione in favore della s.r.l. casa Incontro) e attraverso la loro i confutazione il ricorrente tende a sollecitare un diversa ricostruzione della vicenda fattuale.

E’, oltretutto, indubbio che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr., per tutte, Cass. SU nn. 8053 e 8054 del 2014).

5. In definitiva, per effetto delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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