Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17200 del 17/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 17/08/2020), n.17200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 82-2018 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA – Compagnia Aerea

Italiana S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8 presso lo

studio degli Avvocati MAURIZIO MARAZZA e MARCO MARAZZA, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

T.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

E. FAA’ DI BRUNO n. 4, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NICOLA

ALDO SCICCHITANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1913/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2017 R.G.N. 1492/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO MARAZZA;

udito l’Avvocato BARBARA STANCHI per delega verbale dell’Avvocato

SERGIO SCICCHITANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 19 giugno 2017, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di T.P.A. “all’assunzione alle dipendenze della società Alitalia CAI Spa a decorrere dal 13 gennaio 2009, con l’inquadramento già riconosciuto nel precedente rapporto con Alitalia LAI Spa”; ha condannato, inoltre, CAI Spa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, “delle somme pari alle differenze tra la retribuzione relativa al suddetto inquadramento e le somme percepite a titolo di CIGS a far data dal 13 gennaio 2009 e, per il periodo successivo alla cessazione della CIGS, alla retribuzione piena, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.”.

2. La Corte territoriale ha preliminarmente esaminato l’accordo del 31 ottobre 2008, siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra il Governo, la Compagnia CAI Spa, Alitalia LAI Spa e rappresentanti sindacali, con cui venivano individuati i criteri che CAI avrebbe dovuto osservare per l’assunzione di 12.500 lavoratori e tempo indeterminato in precedenza impiegato alle dipendenze di Alitalia in amministrazione straordinaria e della Air One.

Indi ha considerato che, nonostante la società avesse affermato che era stata effettuata una selezione, non era stato fornita alcuna “prova dell’iter seguito per giungere alla selezione e poi all’assunzione”.

Pertanto, configurando l’accordo sindacale in discorso come contratto a favore di terzo, la Corte ha riconosciuto il diritto del T.P. all’assunzione alle dipendenze di Alitalia CAI a far data dal 13 gennaio 2009, in corrispondenza della violazione dell’obbligo sancito dall’accordo del 31 gennaio 2008.

Ha infine negato rilievo al fatto che l’istante avesse inoltrato “richiesta volontaria di CIGS in data 4.12.2008, considerando che già con nota del 8.1.2009, quindi prima che la società appellata concludesse la selezione il 12.1.2009, informava la società del suo interesse all’assunzione”; ha aggiunto che, sulla base del citato accordo, CAI avrebbe comunque dovuto procedere all’assunzione “nel rispetto degli stessi criteri validi anche per il personale proveniente dalla CIGS”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.A.I. Spa con quattro motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione dell’Accordo sui criteri di scelta con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato a qualificare l’accordo del 31 ottobre 2008 come contratto a favore di terzo, in difetto di criteri che potessero individuare i beneficiari dell’atto.

il motivo non può trovare accoglimento.

L’interpretazione di ogni atto negoziale e, quindi, anche quella dell’accordo sindacale sui criteri di scelta in controversia, è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014).

Le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali per consolidata tradizione giurisprudenziale di legittimità – soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003).

Inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).

Invece la società ricorrente, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, nella sostanza, si limita a contestarlo ed a proporre un’alternativa interpretazione a lei più favorevole.

Tuttavia, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006).

Infatti il ricorso in sede di legittimità – riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006).

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c.” sostenendo che “il lavoratore avrebbe dovuto adeguatamente allegare non solo di essere in possesso i tutti i requisiti convenuti nell’Accordo, vale a dire il suo diritto di preferenza rispetto agli altri dipendenti assunti ma, altresì, i requisiti in possesso dei lavoratori ai quali si è comparato”.

Anche tale motivo non può essere accolto.

La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito.

Inoltre non viene neanche specificato quale sia la norma di diritto sostanziale che configuri in capo al lavoratore un onere probatorio quale prefigurato dalla società, la quale, nel motivo in esame, non si confronta neanche con il decisum, atteso che la Corte di Appello si è limitata a rilevare che alcuna prova era stata fornita da Alitalia CAI in ordine ai criteri utilizzati per la selezione del personale, pur avendo la stessa affermato che detta selezione era stata effettuata.

3. Con il terzo mezzo si denuncia “omessa e insufficiente motivazione circa la richiesta volontaria di CIGS da parte del lavoratore (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La doglianza è inammissibilmente formulata in quanto trascura di considerare che la sentenza impugnata è sottoposta al regime del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il quale non solo esclude la sindacabilità, in questa sede, di una “insufficiente motivazione”, ma postula che la censura sia formulata nel rispetto dei canoni imposti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), di cui invece parte ricorrente non tiene adeguato conto.

In realtà la motivazione della Corte territoriale sul punto non è affatto omessa ma, più semplicemente, non è corrispondente alle attese della società, che propone una diversa valutazione della vicenda storica, auspicando un sindacato di merito precluso a questa Corte Suprema.

4. Con il quarto motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. nonchè degli artt. 282 e 102 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la Corte romana “adottato erroneamente una pronuncia costitutiva del rapporto”.

La critica è infondata perchè non si misura con l’effettiva portata del dictum giudiziale.

Infatti la sentenza impugnata, come è reso palese dal suo dispositivo, non costituisce il rapporto contrattuale ex art. 2932 c.c., ma si limita ad accertare il diritto all’assunzione del T.P. alle dipendenze della società Alitalia CAI Spa a decorrere dal 13 gennaio 2009, con conseguente condanna al risarcimento del danno per violazione del correlativo obbligo.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2020

 

 

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