Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17063 del 13/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 13/08/2020), n.17063
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12855-2017 proposto da:
JUSTINE CAPITAL S.r.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli
Avvocati FILIPPO PINGUE e VANESSA SOLIMENO, rappresentato e difeso
dall’Avvocato BRUNO CIRILLO giusta procura speciale estesa in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 577/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/1/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
3/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO
DE MATTEIS che ha concluso per l’estinzione del giudizio per cessata
maria del contendere.
Fatto
RILEVATO
Che:
la società Justine Capital propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 9377/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione per imposta di registro 2009 relativa a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli;
la CTR, in particolare, aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo che all’atto impositivo dovesse applicarsi l’imposta in misura proporzionale avuto riguardo alla natura non finanziaria dell’operazione sottesa al decreto monitorio (operazioni di cessione/recupero crediti) con conseguente esclusione dall’ambito di applicazione IVA, non trovando applicazione il principio di alternatività tra tale imposta e quella di registro;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo la contribuente presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il suo perfezionamento.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1.1. sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio stante l’adesione della contribuente alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 cit. per la controversia in esame;
1.2. attese le ragioni di definizione della controversia è inoltre giustificata la compensazione delle spese;
1.3. la declaratoria di estinzione esclude, infine, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere; compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020