Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17061 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 13/08/2020), n.17061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 163/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano n. 42,

presso lo studio dell’avv. Bruno Lo Giudice, rappresentato e difeso

dall’avv. Michele Di Fiore giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R.A., elettivamente domiciliato in Salerno, via M.

Conforti n. 1, presso lo studio dell’avv. Marco Esposito, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 269/07/13, depositata il 20 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2020

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 269/07/13 del 20/05/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza n. 10/18/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di D.R.A. nei confronti di una iscrizione ipotecaria effettuata nei suoi confronti quale socio di Linea In s.r.l.;

1.1. la CTR motivava la declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Agente della riscossione osservando che, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’ente creditore e della mancata allegazione agli atti di causa della ricevuta di ritorno della notifica dell’appello da parte di Equitalia Sud s.p.a. all’Agenzia delle entrate, sussisteva “la violazione del contraddittorio”;

2. Equitalia Sud s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. D.R.A. resisteva con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso Equitalia Sud s.p.a. deduce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49 e art. 53, comma 2, nonchè dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la CTR, preso atto della mancanza di prova della notificazione dell’atto di appello all’Agenzia delle entrate, litisconsorte necessario, avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello invece di assegnare un termine per l’integrazione del contraddittorio;

2. il motivo, oltre che ammissibile essendo stato formulato nel contesto di un ricorso che contiene la sufficiente indicazione delle ragioni di fatto e di diritto sul quale lo stesso si fonda, è altresì fondato;

2.1. è pacifico che Equitalia Sud s.p.a. abbia proposto impugnazione sia nei confronti di D.R.A. che nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in qualità di ente impositore, e che entrambi abbiano partecipato al giudizio di primo grado davanti alla CTP;

2.2. la CTR ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello in quanto, pur essendosi perfezionata la notifica dell’appello nei confronti del contribuente, Equitalia Sud s.p.a. non ha depositato la ricevuta di ritorno attestante l’intervenuta notifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate;

2.3. peraltro, l’assenza di prova della notifica nei confronti di un litisconsorte necessario qual è l’ente impositore, quanto meno sotto il profilo processuale, è idonea a determinare la nullità della notificazione e, quindi, la mancata impugnazione della sentenza della CTP nei suoi confronti, ma non già l’inammissibilità dell’appello tempestivamente introdotto con la regolare notificazione nei confronti dell’altro litisconsorte;

2.4. la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario, infatti, non implica l’inammissibilità del gravame: per giurisprudenza assolutamente pacifica, la tempestiva impugnazione nei confronti dell’altro o degli altri litisconsorti conserva l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso (Cass. n. 8065 del 21/03/2019; Cass. n. 27927 del 31/10/2018; Cass. n. 19910 del 27/07/2018; Cass. n. 18364 del 31/07/2013; Cass. n. 11552 del 14/05/2013; Cass. n. 3071 del 08/02/2011);

3. la sentenza di appello va, dunque, cassata e la causa va rimessa alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso e provveda anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate e provveda sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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