Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16899 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 11/08/2020), n.16899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 24202 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Edilteorema s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv.to Roberto Mazzetti, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv.to Francesco D’Ayala Valva, in

Roma, Via Parioli n. 43;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia n.

148/64/2012, depositata in data 2 ottobre 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 dicembre 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 148/64/2012, depositata in data 2 ottobre 2012, non

notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Edilteorema s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 38/05/2009 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, per l’anno 2005, maggiori ricavi, pari a Euro 93.000,00 conseguiti dalla vendita di unità immobiliari, in base al raffronto tra gli importi dichiarati quali corrispettivi di vendita e l’ammontare dei mutui contratti dagli acquirenti, nonchè alla luce dei valori tratti dall’O.M.I. e dell’incongruità del reddito dichiarato rispetto alle risultanze degli studi di settore;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, e dell’art. 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto che i valori di compravendita inferiori rispetto ai mutui concessi all’acquirente e al valore OMI nonchè lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore integrassero elementi presuntivi – dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza dei maggiori ricavi non contabilizzati,, ancorchè, in violazione del divieto di “doppia presunzione”, il diverso valore OMI e lo scostamento del reddito dagli studi di settore costituissero fatti, a loro volta, presunti;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, e art. 115 c.p.c., per avere la CTR erroneamente posto a base del ragionamento logico-giuridico per risalire al fatto ignoto (ricavi non contabilizzati) lo scostamento del valore di compravendita dai valori OMI e del reddito dichiarato dagli studi di settore – che non costituivano fatti noti – nonchè la differenza tra il valore dichiarato dal venditore e il mutuo erogato all’acquirente che trovava, ad avviso della contribuente, spiegazione nella prassi delle banche di erogare, nel 2005, importi superiori al prezzo di compravendita;

– in pendenza di giudizio, la società, contribuente ha depositato memoria con istanza di declaratoria d cessazione della materia del contendere, con allegata documentazione, per avere provveduto alla presentazione di domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione medesima;

– l’Agenzia delle entrate – premettendo 13 presentazione da parte della società contribuente di domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione – ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

– in conclusione, avendo la ricorrente chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura agevolata e l’Agenzia dato atto dell’avvenuto saldo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

– le spese processuali possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’esito complessivo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

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