Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7464 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. II, 26/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C

MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato D’AGOSTINO ANTONIO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIUCCHIOLO

ALESSANDRO;

– ricorrenti –

contro

F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato

CASTALDI ITALO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAMMOLI DOMENICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 27/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato CHIUCCHIOLO Alessandro, difensore dei ricorrenti che

ha chiesto di riportarsi ed insiste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 15.3, 90 F.F. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, M.A. e C. M., per sentire dichiarare l’inesistenza del diritto di servitù di transito pedonale e carrabile, in capo ai convenuti, sulla porzione di area di sua proprietà adiacente quella di proprietà di costoro, nonchè l’accertamento della violazione delle distanze legali rispetto alla sua proprietà di alcuni manufatti edificati dagli stessi.

I convenuti, costituitisi, contestavano l’avverso assunto e chiedevano, in via riconvenzionale, l’accertamento della sussistenza della servitù di passaggio, pedonale e con mezzi meccanici a favore del proprio fondo, sostenendo di avere acquistato il relativo diritto per usucapione ultraventennale f ovvero per destinazione del padre di famiglia;contestavano altresì di avere edificato a distanza non legale, adducendo che la lamentela atteneva all’edificazione di una recinzione, che, pertanto, non era soggetta alla disciplina sulle distanze.

In corso di causa i predetti M. e C., con ricorso depositato il 30.6.93, chiedevano al giudice del petitorio la tutela possessoria della servitù di passo, assumendo che il F., in data 19.6.1993, aveva edificato un muretto lungo cinque metri che rendeva difficoltoso l’accesso con auto e mezzi pesanti nella porzione di area in questione.

Il giudice accoglieva il ricorso possessorio e ordinava al F. la rimessione in pristino dell’area con la demolizione del muro.

Espletata la prova testimoniale, le due cause erano decise con sentenza n. 181/01 della Sezione Stralcio dello stesso Tribunale, che rigettava la domanda attrice di negatoria servitutis e di rimozione degli annessi edificati a distanza non legale;accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale dei convenuti, dichiarando costituita per usucapione la servitù di transito pedonale sugli spazi in contestazione;rigettava il ricorso possessorio proposto dai convenuti e compensava le spese.

La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 131/04, depositata il 27.5.04 rigettava l’appello principale proposto da C. M. e dagli eredi di M.A., nonchè, l’appello incidentale spiegato dal F., compensando le spese.

Per la cassazione della decisione ricorrono C.M. e M.A. esponendo tre motivi, cui resiste il F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, per violazione dell’art. 342 c.p.c. e difetto di motivazione, nel punto in cui ha dichiarato l’inammissibilità della censura attinente alla valutazione della prova testimoniale in assenza dell’ indicazione dei testi e delle specifiche dichiarazioni contrastanti con la decisione adottata.

Si sostiene che la mancata indicazione dei testi non ha comportato alcuna incertezza in ordine all’oggetto dell’appello e che nei motivi di appello erano stati specificamente contestati i passi della decisione ritenuti erronei, significando che i testi escussi avevano fatto concordemente riferimento ad un passaggio sull’area in questione, sia a piedi che con mezzi meccanici, compresa la trebbia, anche se non è più attuale.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione nel punto in cui ha asserito che “i testi escussi, nella generalità, non hanno affermato che il passaggio di cui si discute sarebbe stato esercitato anche con mezzi meccanici”.

Si sostiene che l’affermazione appare apodittica, ossia assolutamente priva di motivazione, a fronte della contestazione fatta a riguardo dagli appellanti, state l’effetto devolutivo dell’appello e l’obbligo del giudice a sensi dell’art. 132 c.p.c., di motivare la decisione in maniera da evidenziare l’iter logico-giuridico della decisione.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c. e difetto di motivazione nel punto in cui ha dichiarato inammissibile l’appello contro il capo della sentenza relativo alla decisione in ordine al ricorso possessorio, per la ragione che “gli appellanti hanno palesemente frainteso il significato della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata (pag. 9):

Si sostiene che, così facendo, la Corte di merito non ha affrontato il merito della censura, omettendo di decidere su di un punto decisivo della controversia e, in particolare, omettendo di verificare se dalle prove emergesse la lesione della situazione possessoria denunciata dai ricorrenti.

I primi due motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere decisi congiuntamente e vanno rigettati perchè sono infondati.

Vale premettere che il contrasto esistente in dottrina e i giurisprudenza circa il significato dell’ espressione “specificità dei motivi” è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con più pronunzie confermative dell’assunto che il requisito della specificità dei motivi dell’appello esige che la manifestazione volitiva, indirizzata ad ottenere la riforma delle decisioni sfavorevoli, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnataci senso che siano spiegate, anche se sommariamente, le ragioni che rendano non condivisibile la decisione impugnata.

In particolare, attenendosi al caso in oggetto, la critica andava sostenuta con ragioni in fatto e in diritto basate sulle dichiarazioni rese dai testi in riferimento ai capitoli di prova, in maniera da evidenziare un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate e i risultati della prova stessa, che non giustificasse il ragionamento logico-giuridico adottato al riguardo dal primo giudice.

Viceversa, la critica si è esaurita nel commento di alcuni brani della sentenza appellata, senza alcun riferimento all’assunto dei testi e delle eventuali altre prove a disposizione.

Diverso discorso è a farsi circa la dichiarata inammissibilità dell’appello avverso il capo della sentenza che ha rigettato il ricorso possessorio.

Effettivamente, come ha rimarcato la parte ricorrente, la motivazione adottata dalla Corte di merito è più nel senso dell’infondatezza dell’appello, anzichè della sua inammissibilità, avendo la Corte di merito rimarcato che gli appellanti avevano frainteso il significato della motivazione posta fondamento della sentenza impugnata, nel senso che il primo giudice laddove aveva scritto “ultrannalità” del possesso intendesse dire “infrannalità” del possesso.

Vale, invece, osservare che la Corte di merito ha omesso di decidere sull’appello proposto contro lo stesso capo della sentenza impugnata e cioè di verificare se dalle prove assunte emergesse la lesione della situazione possessoria denunciata dai ricorrenti.

Ne consegue che rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso e accolto il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.

PQM

Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso;accoglie il terzo;cassa la sentenza impugnata per quanto esposto in motivazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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