Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7309 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7309
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Beinasco, in persona del Sindaco p.t., elettivamente
domiciliato in Roma, via Crescendo, n. 91, presso l’Avvocato Lucidano
Claudio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Garavoglia Mario per
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COFIP s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato in Roma, via Goiran, n. 23, presso
l’Avvocato Contento Giancarlo, rappresentato e difeso dall’Avvocato
BIANCO Michele per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6/30/04 della Commissione tributaria regionale
del Piemonte, depositata il 14.7.2004;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
giorno 16.2.2010 dal relatore Cons. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto dichiararsi estinto il processo per
rinunzia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il Comune di Beinasco ha ritualmente rinunziato al ricorso e che COFIP s.r.l. ha accettato tale rinunzia, con atto sottoscritto anche dai rispettivi difensori e depositato in cancelleria il 12.2.2010;
che, pertanto, in conformita’ alla richiesta del P.G., va dichiarata l’estinzione del processo e nulla va disposto in ordine alle relative spese, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010