Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3430 del 14/02/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3430 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SESTINI DANILO
SENTENZA
sul ricorso 12057-2008 proposto da:
FERRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato ex lege in
ROMA,
presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRATACCIA GIUSEPPE unitamente all’avvocato D’ALESSIO
GIORGIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro
NAVALE ASS.NI SPA (societa’ con la quale si è fusa
mediante incorporazione la MMI ASS.NI SPA gia’ LA
NAZIONALE SPA)
00296790389, in persona del suo
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Data pubblicazione: 14/02/2014
procuratore
generale
Avv.
ROBERTO
PENSATO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FIORE
3, presso lo studio dell’avvocato D’ALBERTO PINO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controrícorrente –
BONIVENTO ALBERTO, SANFIN SRL ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11371/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 05/06/2007 R.G.N. 61907/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato GIORGIO D’ALESSIO;
udito l’Avvocato PINO D’ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
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nonchè contro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un sinistro stradale occorsogli in
data 12.9.1998, Ferro Luigi adiva il Giudice di
Pace di Roma per conseguire il risarcimento dei
verificato per fatto e colpa di tale Bonivento
Alberto -che, alla guida di un autocarro, aveva
effettuato una manovra di svolta tagliando la
strada alla vettura condotta dall’attore,
nonostante che il semaforo gli proiettasse luce
rossa- e lo conveniva in giudizio, unitamente alla
Sanfin s.r.l. (proprietaria del mezzo) e alla sua
assicuratrice Nationale Assicurazioni.
Costituitasi in giudizio la sola società
assicuratrice, il Giudice di Pace rigettava la
domanda.
A seguito dell’appello proposto dal Ferro, si
costituiva nuovamente in giudizio la sola
compagnia assicuratrice che eccepiva
preliminarmente la tardività dell’appello e,
comunque, la sua improcedibilità per tardivo
deposito dell’originale dell’atto di citazione.
Il Tribunale di Roma pronunciava sentenza (n.
11371/2007) con cui accoglieva l’eccezione di
inammissibilità per tardività e condannava
l’appellante a pagamento delle spese del grado.
Avverso detta sentenza propone ricorso per
cassazione il Ferro, affidandolo a due motivi;
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danni subiti; assumeva che l’incidente si era
l’intimata Navale Ass.ni s.p.a (incorporante la
M-M.I Ass.ni s.p.a, già La Nationale s.p.a.)
resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il ricorso risulta notificato
soltanto alla compagnia assicuratrice e non anche
al conducente e alla società proprietaria del
veicolo investitore (nei confronti dei quali è
stata formulata domanda di condanna solidale al
risarcimento dei danni), deve ritenersi che non
sussista la necessità di ordinare l’integrazione
del contraddittorio, trattandosi di un’attività
processuale del tutto ininfluente sull’esito del
giudizio in quanto il procedimento può essere
definito per la presenza di un’evidente ragione di
inammissibilità, il che giustifica la definizione
immediata in ossequio al principio di ragionevole
durata del processo
(cfr. Cass.,
S.U. n.
6826/2010).
2.
Al ricorso in esame si applica, ratione
temporis, il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. in
quanto la sentenza è stata pubblicata in data
5.6.2007.
3.
Il primo motivo (“violazione e falsa
applicazione dell’art. 82 R.D. 37/1934” in
relazione alla notifica della sentenza di primo
grado effettuata presso la Cancelleria) è
assistito da un quesito di diritto non idoneo in
il
1.
quanto non è contestualizzato rispetto al caso
specifico e si risolve nell’interpello della Corte
sulla corretteza dell’enunciato del ricorrente,
senza prospettare la diversa regula iuris
l’inammissibilità del motivo.
4. L’inammissibilità del primo motivo comporta
la conferma della tardività dell’appello e, con
ciò,
l’assorbimento
del
secondo
motivo
(“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 165
c.p.c.”),
relativo
alla
improcedibilità
dell’appello affermata dal giudice di merito “per
tardivo deposito dell’originale atto introduttivo
al presente grado di giudizio”.
5. Ne consegue la condanna del ricorrente alle
spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso
e condanna il ricorrente a rifondere alla Navale
Assicurazioni s.p.a. le spese di lite, liquidate
in euro 2.500,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),
oltre accessori.
Rama, 13.12.2013
applicata dal giudice dell’appello: ne consegue