Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7016 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7016
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
OLEARIA CALOGIURI s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, via
Laura Mantegazza 24, presso lo studio di Luigi Gardin, rappresentata
e difesa dall’avv.to Perrone Franco, giusta delega a margine del
ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 5293/07 della Commissione tributaria
centrale, emessa il 12 giugno 2007, depositata il 18 giugno 2007,
R.G. 49575/1996;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che si è riportato alla relazione;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
in data 24 settembre 2009 è stata depositata relazione che ha proposto la declaratoria di rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza;
la società contribuente Olearia Calogiuri s.a.s. aveva impugnato il diniego di concessione, per omessa presentazione della documentazione UTE richiesta, dell’esenzione decennale totale dall’ILOR D.P.R. n. 218 del 1978, ex art. 101;
il ricorso era stato deciso con sentenza di rigetto dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce e tale decisione era passata in giudicato;
successivamente a seguito di avvenuta istruzione della pratica da parte dell’UTE l’Ufficio distrettuale delle II.DD. aveva riconosciuto il diritto all’esenzione parziale;
anche questo provvedimento veniva impugnato dalla s.a.s. Olearia Calogiuri per ottenere il riconoscimento del suo diritto all’esenzione totale;
la Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e la decisione veniva confermata dalla Commissione di secondo grado;
contro tale decisione ha proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale l’Amministrazione finanziaria che la C.T.C. ha ritenuto fondato in considerazione dell’esistenza del giudicato esterno costituito dalla pronuncia della Commissione tributaria di primo grado sul primo ricorso, pronuncia che aveva espressamente affermato la legittimità e correttezza del provvedimento di esonero parziale;
contro tale decisione della C.T.C., ricorre la Olearia Calogiuri s.a.s. sostenendo l’inefficacia del giudicato esterno se già esistente al momento della proposizione dell’appello e non eccepito nel corso del giudizio e nella specie la sua non invocabilità nel giudizio di legittimità dinanzi la Commissione tributaria centrale;
ritenuto che:
la tesi di parte ricorrente non può essere accolta in relazione a quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. civ. SS.UU. civili n. 24664 del 28 novembre 2007) e cioè che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (più di recente Cass. civ. sez. 1 n. 21200 del 5 ottobre 2009);
il ricorso deve pertanto essere respinto;
sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010