Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7000 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. un., 24/03/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 24/03/2010), n.7000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23185-2009 proposto da:

F.L.M. ((OMISSIS)), elettivamente 2010

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio

dell’avvocato BUCCI ALBERTO, che lo rappresenta e difende, per delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE

DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 94/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 17/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

uditi gli avvocati Alberto BUCCI, Gaetana NATALE dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione il 3 giugno 2008 promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. F. L.M., per l’illecito disciplinare “di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e q) per avere, nella qualità di magistrato in servizio presso il tribunale di (OMISSIS), gravemente mancando ai doveri di diligenza e laboriosità, ritardato, in modo reiterato, grave e ingiustificato, il deposito di 422 sentenze, in particolare depositando 250 sentenze con i seguenti ritardi: 23 con un ritardo compreso fra 100 e i 200 giorni; 17 con un ritardo compreso fra i 200 e i 300 giorni; 16 fra i 300 e i 400 giorni; 41 fra i 400 e i 500 giorni, 44 fra i 500 e i 600 giorni; 22 fra i 600 e i 700 giorni; 22 fra i 700 e gli 800 giorni; 7 fra gli 800 e i 900 giorni; 9 fra i 900 e i 1000 giorni e le restanti 5 con ritardi superiori ai 1000 giorni con un ritardo massimo di 1249 giorni.

Inoltre le rimanenti 172 sentenze risultavano non ancora depositate all’atto dell’inizio dell’ispezione con ritardi compresi in 146 casi fra un minimo di 241 giorni e un massimo di 1432 giorni.

Con il predetto comportamento, inoltre, nel giudizio civile iscritto al n. 26903/2000 arrecava un ingiusto danno alla società Euroservizi ecologici, in quanto precludeva alla stessa, omettendo di depositare la motivazione della sentenza, di ottenere riconosciute le proprie ragioni, nonostante il decorso di 40 mesi dal trattenimento della causa in decisione”. La sezione disciplinare infliggeva al dott. F. la sanzione della censura in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q). Il dott. F. ha proposto ricorso a questa Corte avverso tale decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denunciano vizi motivazionali della decisione impugnata. Si deduce al riguardo che essa ha fondato la responsabilità disciplinare unicamente sul dato oggettivo della durata dei ritardi, omettendo di valutare se essi potessero ritenersi, in relazione alle circostanze del caso, ingiustificati. In particolare, nonostante fosse stata presa in considerazione dalla sentenza, questa non avrebbe tenuto in adeguato conto la situazione familiare e di salute del ricorrente.

Inoltre contraddittoriamente la sentenza avrebbe dato atto della laboriosità del ricorrente, ma avrebbe ritenuto il suo riconosciuto sforzo lavorativo non idoneo a esimerlo dalla responsabilità disciplinare per i ritardi, bensì solo ad attenuarla ai fini sanzionatori. Parimenti illogico sarebbe avergli la sentenza disciplinare addebitato lentezza e incapacità di autorganizzazione, in presenza di una documentata elevata produzione di sentenze nel periodo in contestazione, così come il non avere considerato che il ritardo nei depositi era correlata alla fissazione a breve dell’udienza per la decisione della causa dopo l’istruttoria e la precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che non ne risultavano allungati i tempi di durata complessiva.

2. Il ricorso va rigettato.

Questa Corte ha più volte affermato (ex multis Cass. Sez. Un., 23 agosto 2007, n. 17919; 17 luglio 2004, n. 12875; 22 febbraio 2002, n. 2626; 12 maggio 2001, n. 195) che il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, ancorchè sistematico, non può da solo integrare illecito disciplinare, occorrendo verificare anche se esso sia ingiustificato in relazione al carico di lavoro ed alla situazione personale del magistrato, con un giudizio che riconnetta il ritardo ad un comportamento a lui ascrivibile almeno a titolo di colpa. Ma ha anche affermato che tale principio va coordinato con l’altro secondo il quale (Cass. Sez. Un. 23 dicembre 2009, n. 27290;

21 dicembre 2009, n. 26825; 23 agosto 2007, n. 17916; 4 ottobre 2005, n. 19347; 22 dicembre 2004, n. 23738) il comportamento del magistrato che ritardi il deposito dei provvedimenti in misura tale che, per quantità di casi ed entità dei ritardi, sia tale da violare ogni soglia di ragionevolezza, è di per sè espressione di una colpa, quanto meno in relazione alla cattiva organizzazione del proprio lavoro, pur nell’ambito del complesso delle condizioni soggettive e oggettive nelle quali il magistrato opera.

L’accertamento all’uopo compiuto dalla sezione disciplinare ha natura valutativa e si sottrae a censura in sede di giudizio di legittimità, ove la relativa motivazione non risulti incongrua o del tutto carente.

La decisione impugnata, dopo avere considerato, appunto, che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q) richiede, per la configurazione dell’illecito disciplinare ivi previsto, la reiterazione e la gravità dei ritardi, li ha entrambi accertati in fatto, evidenziando che il dott. F., dopo essere stato già altre volte in precedenza incolpato d’illeciti disciplinari consistiti nel ritardo nel deposito delle sentenze, ma sempre assolto, nel caso di specie è stato rinviato nuovamente a giudizio disciplinare per avere, nell’arco di tempo che va dal 2004 al 2008, ritardalo il deposito di ben 422 sentenze, delle quali, 5 depositate con un ritardo superiore ai 1000 giorni, con un ritardo massimo di 1249 giorni, 9 con un ritardo fra 900 e 1000 giorni, 7 fra gli 800 e i 900 giorni, 22 fra i 700 e gli 800 giorni, 22 fra i 600 e i 700 giorni, 44 fra i 500 e i 600 giorni, 41 fra i 400 e i 500 giorni, 16 fra i 300 e i 400 giorni, 17 fra i 200 e i 300 giorni, 23 fra i 100 e i 200 giorni; inoltre 172 non risultavano ancora depositate alla data del 12 dicembre 2008, con ritardi altrettanto gravi, compresi fra i 241 e i 1432 giorni. La sezione disciplinare ha rilevato che essi si riferivano a molti processi che presentano una data d’iscrizione a ruolo vecchia di svariati anni, osservando che ciò “denota che non vi è stata una trattazione improntata a criteri di celerità” – come invece addotto dal dott. F., che a sua discolpa allegava che il ritardo nel deposito delle sentenze era compensato dalla celerità della gestione dei processi – tenuto conto che la ragionevole durata del processo va computata dalla data del suo inizio a quella del deposito della sentenza. Ha altresì ritenuto che, pur non evidenziandosi, in base alle statistiche prodotte, una neghittosità nell’espletamento del lavoro, la mole ed entità dei ritardi denota una incapacità di autorganizzazione, alla quale il dott. F. non ha posto rimedio nonostante il reiterarsi dei procedimenti disciplinari per i ritardi, ancorchè quelli precedenti assolutori.

Nè la sentenza disciplinare ha ritenuto che tali ritardi possano essere giustificati, per il loro numero, la loro reiterazione e sistematicità, il loro protrarsì, in relazione al carico di lavoro e alle allegate problematiche familiari e di salute, superando la quantità e durata di essi ogni soglia di ragionevolezza e giustificabilità, risolvendosi il ritardo, ove superi certi limiti, in un sostanziale diniego di giustizia.

La decisione impugnata ha pertanto specificamente preso in considerazione tutti gli elementi addotti con il ricorso, negando che i ritardi contestati al dott. F. potessero trovare giustificazione nelle circostanze da lui addotte, sia relative al carico del lavoro, sia alle circostanze familiari e di salute, sia alle modalità di gestione del ruolo, cosicchè le censure proposte risultano infondate, nei limiti in cui sono prospettabili in questa sede, risultando inammissibili per la parte in cui sostanzialmente censurando meri profili valutativi, riservati al giudice di merito, si risolvono in una non consentita, in questa sede, richiesta di un riesame e rivalutazione dei fatti. Nè appare contraddittorio avere ritenuto che il dott. F. non sia un magistrato neghittoso nell’espletamento del lavoro ed averlo poi ritenuto disciplinarmente responsabile per i gravi, reiterati e numerosissimi ritardi nel deposito delle sentenze, altro essendo l’operosità, altro la diligenza nell’organizzazione del lavoro in relazione alla gestione del ruolo, che coerentemente la sezione disciplinare ha ritenuto, di fronte alla dimensione ed alla sistematicità dei ritardi non giustificabile, ma valutabile unicamente ai fini della scelta della sanzione disciplinare irrogata.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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