Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7051 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7051
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12208-2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II
N. 33, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASETTO GIORGIO, giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il
07/04/2005 R.G.N. 79/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 707/2001 il Giudice del lavoro del Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso proposto da F.G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il (OMISSIS), per il periodo 12-10-1998/31-1-1999 (prorogato al 20-5-1999), dichiarava che la F. doveva considerarsi assunta a tempo indeterminato a decorrere dal 12-10-1998 e condannava la società convenuta al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a decorrere dal 14-12-2000, con rivalutazione e interessi.
La s.p.a. Poste Italiane proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
La F. si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata il 7-4-2005, respingeva l’appello e compensava le spese.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con un unico motivo.
La F. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la società ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1362 e segg. c.c. nonchè vizi di motivazione, in sostanza deduce la mancanza della fissazione in sede collettiva di un limite temporale alla stipula dei contratti a termine ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo 25-9-97, e la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi successivi.
Il motivo è infondato, in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento ai contratti a termine stipulati successivamente al 30-4-1998, nel sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001).
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, nella specie, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
Tale interpretazione degli accordi attuativi (ed in specie dell’ultimo citato) è fondata sul significato letterale delle espressioni usate che è così evidente e univoco (“in conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30-4-98”) che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n, 12453), mentre, diversamente opinando – ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga – si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, fossero in sostanza “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).
Peraltro al riguardo irrilevante è l’accordo del 18 gennaio 2001, invocato dalla società, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga; ed infatti, ammesso che le parti stipulanti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), considerata la indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, deve comunque escludersi che le parti stesse avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).
11 ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della F..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della F., delle spese liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010