Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7010 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Arcore, elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Belli
27, presso lo studio dell’avvocato Mereu Paolo che lo rappresenta e
difende, unitamente all’avv. giusta delega a margine del ricorso per
cassazione;
– ricorrente –
contro
OFFICINE MAK s.r.l.;
– intimata –
avverso la decisione n. 9/38/07 della Commissione tributaria
regionale di Milano, emessa il 6 febbraio 2007, depositata il 28
marzo 2007, R.G. 4343/06;
udito l’Avvocato Mereu Paolo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Maria che si è riportato alla relazione;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
in data 24 settembre 2009 è stata depositata relazione che conclude per il rigetto del ricorso;
la società contribuente MAK s.r.l. ha impugnato davanti la CTP di Milano l’avviso di liquidazione ICI per il 1999 notificatogli dal Comune di Arcore sulla base del valore della rendita catastale attribuita nel frattempo all’immobile denunciato invece ai fini ICI dalla contribuente sulla base del minor costo di acquisizione. La CTP ha accolto il ricorso rilevando la mancata notifica alla società della rendita catastale e la CTR ha confermato tale decisione;
è ricorso per cassazione il Comune che ha lamentato il difetto di motivazione della pronuncia della CTR e il mancato rilievo della circostanza per cui l’immobile, classificato come rientrante nella categoria (OMISSIS), doveva essere iscritto in catasto senza che fosse necessaria alcuna notifica della rendita catastale attribuita;
la Corte di cassazione ha accolto il ricorso per insufficienza della motivazione e ha rinviato alla CTR della Lombardia che ha confermato l’accoglimento del ricorso della società contribuente ritenendo che l’avviso di liquidazione dovesse contenere tutti gli elementi identificativi dell’atto di classamento idonei a consentire la sua impugnazione;
ricorre nuovamente per cassazione il Comune di Arcore che si affida a due motivi di impugnazione;
non svolge difese la società intimata;
con il primo motivo di ricorso il Comune deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 per avere la CTR posto alla base della decisione un motivo non riproposto dalla contribuente nè nel giudizio di appello nè in quello di rinvio;
con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione, notificato nel 2001, in quanto carente degli elementi in base ai quali nell’anno 1999 era stata attribuita la rendita catastale;
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza dal momento che, non essendo stato riportato con precisione il tenore delle difese della contribuente nel primo giudizio di appello, la Corte non è in condizione di valutare se effettivamente la questione relativa alla motivazione dell’atto impugnato sia stata riproposta dalla società vincitrice in primo grado;
il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto, premesso che la CTR ha accertato che l’avviso di liquidazione non conteneva alcuna indicazione dalla quale desumere i criteri di attribuzione della rendita, la decisione della CTR appare conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, si limita a prevedere, senza peraltro fissare alcun obbligo di allegazione o riproduzione, che gli atti impositivi fondati sulle attribuzioni di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono a tutti gli effetti anche notificazione di dette rendite, mentre il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2 bis, comma introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, pur confermando, in via generale, l’obbligo di allegazione dell’atto presupposto sconosciuto, tale obbligo ha ritenuto, però, di dover escludere, quando l’atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell’atto richiamato. Tale disposizione, pur ponendosi in continuità logico-sistematica con i principi di chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, ne attenua il rigore, esonerando dall’obbligo dell’allegazione in tutti i casi in cui venga riprodotto in motivazione il contenuto essenziale dell’atto richiamato, per tale intendendosi l’indicazione degli elementi da cui trae le mosse la pretesa impositiva (cfr. Cassazione civile, sezione 5, n. 8932 del 29 aprile 2005).
Il ricorso deve pertanto essere respinto e nessuna statuizione va emessa quanto alle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010