Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7114 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Pes s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, al Corso V. Emanuele II n. 187, presso lo studio
dell’avv. LICATA Antonella e Massimo Giordano, dai quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Grosseto, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, al Largo Trionfale n. 7, presso lo studio
dell’avv. Mario Scialla, rapp.to e difeso dall’avv. TOZZI Lorenzo,
giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana n. 30/2008/01 depositata il 14/7/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 10/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Pes s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’ Ufficio contro la sentenza della CTP di Grosseto n. 82/1/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 214/2005 Pubblicità 2003.
Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del controricorso, cui le norme di cui agli artt. 365 e 366 si applicano “in quanto è possibile” (art. 370 c.p.c.).
Nel merito, con primo motivo, la ricorrente assume la violazione dell’art. 125 c.p.c., D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis e del D.Lgs. n. 267 del 2000. L’appello proposto da Comune sarebbe inammissibile in quanto la Delib. sindacale n. 8 del 2007 non sarebbe idonea ad attribuire al dirigente dell’Ufficio progetto sviluppo economico la rappresentanza processuale dell’Ente; la firma del Sindaco e del Dirigente dell’Ufficio tributi apposta in calce alla procura non potrebbe essere considerata quale sottoscrizione dell’atto.
La censura è inammissibile in quanto il ricorso non risulta corredato da copia dell’atto oggetto di impugnazione secondo quanto prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), (Cass. Sez. 1^, sent. 19697/2009, sez. 5^ ord. 24940/2009, SS.UU. 28547/2008).
L’indicato adempimento di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ha carattere strumentale rispetto all’adeguato esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione; nè la declaratoria di tale improcedibililà è impedita dal deposito ex art. 372 c.p.c., sia per l’incompatibilità di tale deposito con le finalità sottese di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, sia in quanto comunque compiuto oltre il termine di cui al comma 1 di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.
I quesiti di diritto risultano poi formulati in modo non pertinente rispetto alla fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice (Sez. U., Sentenza n. 27347 del 18/11/2008); e sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Difetto di motivazione.
Anche tale censura è inammissibile in quanto il ricorso non risulta corredato da copia dell’atto oggetto di impugnazione secondo quanto prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), (Cass. Sez. 1^, sent. 19697/2009, sez. 5^ ord. 24940/2009, SS. UU. 28547/2008). Il quesito di diritto risulta infine privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
La censura relativa al vizio di motivazione è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993 art. 10; errata valutazione su un punto decisivo della controversia.
Inammissibile è la censura relativa all’assunta violazione di legge.
I quesiti di diritto risultano infatti formulati in maniera inconferente rispetto alla decisione, sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla PES con la propria memoria, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre ac- cessori di legge.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010