Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7061 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. II, 24/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 24/03/2010), n.7061
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PACIFIC TRADE SA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato DELFINI FRANCESCA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERDON BOGDAN, RACE
RADO;
– ricorrente –
contro
ADRIACITRUS SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato NANNA VITO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIEGO MARIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 497/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 16/08/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
14/01/2010 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ del
ricorso e condanna alle spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 settembre 2001 il Tribunale di Trieste accolse l’opposizione proposta dalla s.r.l. Adriacitrus avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 3 febbraio 1999, avente per oggetto il pagamento del controvalore in lire di 66.602,00 marchi tedeschi alla s.a. Pacific Trade, come saldo del prezzo di forniture di banane avvenute nei mesi di gennaio e febbraio del 1998.
Impugnata dalla soccombente, la decisione e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Trieste, che con sentenza del 16 agosto 2004 ha rigettato il gravame, ritenendo che la s.a. Pacific Trade non avesse provato la fondatezza della propria pretesa, basata esclusivamente su quattro fatture non accettate e anzi formalmente contestate dall’altra parte.
La s.a. Pacific Trade ha proposto ricorso per Cassazione, in base a un motivo. La s.r.l. Adriacitrus si e’ costituita con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La resistente ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilita’ del ricorso, per due ragioni: non e’ provato che O.A., il quale viene indicato come “legale rappresentante” della s.a. Pacific Trade e ha firmato la procura apposta a margine dell’atto, abbia effettivamente tale qualita’; i motivi di impugnazione non indicano le norme di diritto su cui si fondano e sono assolutamente indeterminati e incerti.
Entrambe le eccezioni vanno disattese.
Quanto alla prima, e’ sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di legittimita’ (v., per tutte, Cass. 8 giugno 2007 n. 13381, 13 dicembre 2007 n. 26253) secondo cui “qualora sia parte del processo una societa’, la persona fisica che, nella qualita’ di organo, della stessa, ha conferito il mandato al difensore, non ha l’onere di dimostrare tale sua qualita’, spettando, invece, alla parte che contesta la sussistenza di detta qualita’ fornire la relativa prova negativa”.
A proposito poi dell’altro rilievo formulato dalla s.r.l.
Adriacitrus, va osservato che le censure formulate nel ricorso non attengono a violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma alla valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice a quo, ne’ difettano di chiarezza.
Non possono pero’ essere accolte, poiche’ si verte in tema di accertamenti di fatto e valutazioni di merito adeguatamente motivati nella sentenza impugnata, con la quale si e’ ritenuto: che l’assunto dell’appellante, circa l’avvenuta conclusione verbale del contratto in questione, contrastava con la prassi dei rapporti commerciali intercorsi in precedenza tra le parti; che le lettere di vettura internazionali prodotte non contenevano riferimenti alla s.r.l.
Adriacitrus; che dalla deposizione testimoniale assunta era risultato sia che l’ordine della fornitura era stato rivolto a un’altra societa’, sia che le fatture successivamente inviate dalla s.a.
Pacific Trade, non contabilizzate dalla destinataria, erano state immediatamente contestate per telefono, sia che l’emittente aveva assicurato la correzione dell’errore commesso. A queste esaurienti e logicamente coerenti argomentazioni la ricorrente, sottacendole, nulla concretamente ha opposto, essendosi limitata ad affermare assiomaticamente che il contratto era stato stipulato verbalmente come e’ in uso nel settore, che la consegna della merce risultava dalle lettere di vettura internazionali, che le fatture erano state accettate anche se non registrate.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010