Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6842 del 22/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6842
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI
ANTONELLA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
U.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,
presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 458/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 06/09/2006 R.G.N. 490/05;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
26/01/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2003, U.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Cagliari il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè l’INPS, per conseguire la pensione di inabilità o, in subordine, l’assegno mensile di assistenza. Si costituivano i convenuti, ciascuno dei quali contestava la propria legittimazione passiva. Il Tribunale respingeva la domanda attrice.
Proponeva appello l’ U.; si costituivano i convenuti. La Corte di Appello di Cagliari riformava la sentenza di primo grado e condannava l’INPS al pagamento dell’assegno mensile con decorrenza dal gennaio 2004 a fronte dell’accertata invalidità pari al 74%. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di dimostrazione del requisito socio – economico, ma ciò era dipeso dalla mancata disponibilità di informazioni presso l’anagrafe tributaria, tanto che in appello l’attore era stato in grado di dimostrare l’ammontare del reddito afferente l’anno 2004, pari ad Euro 1.546,00, inferiore al limite di legge.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’INPS deducendo due motivi.
Resiste con controricorso U.R., il quale ha presentato memoria integrava. Il Ministero dell’Economia e Finanze, nonchè la Regione Sardegna sono rimasti intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 414, 416, 420, 421, 437 c.p.c.: anzitutto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del ricorso introduttivo, per carenza delle indicazioni essenziali; illegittimamente la Corte di Appello ha ammesso la produzione tardiva di documenti, pur in mancanza di allegazioni di parte.
4. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, della L. n. 153 del 1969, art. 26, della L. n. 407 del 1990, art. 3, art. 1 del Regolamento di attuazione come da D.M. n. 553 del 1992, del D.L. n. 323 del 1996, art. 4 convertito con modificazioni nella L. n. 425 del 1996, sostituito dalla L. n. 537 del 1993, art. 52: il reddito di riferimento va accertato in relazione all’anno precedente a quello di richiesta o di godimento della prestazione e non all’anno medesimo, come erroneamente ha fatto la Corte di Appello.
5. I due motivi sopra riportati sono infondati e vanno rigettati.
Quanto al primo motivo, sarà sufficiente osservare come l’esercizio della potestà di acquisire prove di ufficio in appello appartenga alla discrezionalità del giudice, in funzione dell’accertamento della verità dei fatti. Tale esercizio appare difficilmente censurabile in Cassazione, trattandosi di ampia facoltà concessa dalla legge processuale. Quanto alla possibilità di produrre nuovi documenti in appello, occorrerà ricordare che questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8203.2005, ha ritenuto preclusa in appello la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre prima o quando il documento sia stato formato dopo il giudizio di primo grado. La sentenza n. 8282.2003, che fa riferimento al rito dei lavoro, riprende tali principi (impossibilità di produzione in primo grado, evolversi della vicenda processuale, formazione del documento posteriore al momento in cui la preclusione è scattata) ma introduce un ulteriore elemento, vale a dire il richiamo ai poteri di acquisizione di ufficio da parte del giudice, in funzione del principio della “verità materiale”.
6. La sentenza di appello non si è discostata da tali principi, perchè ha ammesso la produzione della nuova certificazione dell’Agenzia delle Entrate dando atto che in precedenza essa non era disponibile. L’acquisizione è quindi incensurabile in quanto basata su di un documento rilasciato in data 9.5.2006, che la parte evidentemente non poteva produrre in primo grado. Quanto alla pretesa nullità del ricorso introduttivo, trattasi di questione di fatto incensurabile in Cassazione. Il requisito reddituale può ritenersi dedotto ed allegato anche per implicito, all’atto che venga richiesta una prestazione, mentre la necessità di certificare il reddito sorge al momento della contestazione.
7. Quanto al secondo motivo, va ricordato che questa Corte di Cassazione si è già occupata della questione con la sentenza 25.1.2007 n. 1664, la quale ha ritenuto che la L. n. 407 del 1990 non ha innovato il principio per cui una prestazione assistenziale può essere condizionata alla coesistenza dei requisiti reddituali, requisiti da verificarsi “in contemporanea” con l’erogazione, atteso che l’art. 3 ha previsto l’adozione del decreto attuativo “ai soli fini dell’accertamento”, ma nulla ha innovato in ordine alle condizioni reddituali per fruire delle prestazioni e non ha delegato il Ministro a innovare alla disciplina sostanziale delle prestazioni.
Nè avrebbe potuto un decreto interministeriale, ai soli fini dell’accertamento dei requisiti reddituali, modificare una fonte primaria. Nella specie, la S.C. confermava la decisione della corte territoriale che, correttamente, ai soli fini dell’accertamento amministrativo, aveva ritenuto operante il D.M. nel quale, per motivi pratici, si faceva riferimento al reddito dell’anno precedente, nella previsione della permanenza del requisito reddituale secondo un criterio probabilistico. In sostanza, mentre in via amministrativa è legittimo accertare il reddito del richiedente con riferimento all’anno precedente, quando si discute in via giudiziaria circa la sussistenza del requisito reddituale in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi del reddito dell’annualità dalla quale decorre la prestazione stessa. Il principio è desunto dalla sentenza n. 12128.2003, la quale faceva riferimento alla sopravvenienza del requisito reddituale nel corso del giudizio, sopravvenienza della quale il giudice deve tenere conto.
8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. Va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, il quale ha reso le prescritte dichiarazioni. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei riguardi dei soggetti intimati.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna l’INPS a rifondere a U.R. le spese del grado, che liquida in Euro 10,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, spese generali. Iva e Cpa nelle misure di legge. Autorizza la distrazione di dette spese in favore del difensore anticipatario avv. Sante Assennato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010