Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6903 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Intesa Gestione Crediti s.p.a. nella qualità di procuratore di Banca

Intesa s.p.a in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, via Lazio 6, presso l’avv. La Scala Giuseppe

Filippo Maria, che con l’avv. Angelo Fiorito la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Decorjolly s.p.a. in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Nicotera 4, presso l’avv. Gilardoni Alessio,

che con l’avv. Mattia Gasparin lo rappresenta e difende giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1112/05 del

23.6.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22.1.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Mario Peschi su delega per il ricorrente e Gasparin

per il controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del quarto e

del quinto motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 7.10.1986 il fallimento Decorjolly s.p.a.

(dichiarato il (OMISSIS)) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Padova la Banca Cattolica del Veneto, per sentir dichiarare l’inefficacia delle rimesse sul conto corrente della società “in bonis”, effettuate nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ((OMISSIS) – (OMISSIS)).

La banca, costituitasi, negava che tutte le somme affluite sul conto nel periodo indicato avessero una funzione solutoria e comunque sosteneva di non aver avuto conoscenza dell’insolvenza della Decorjolly, prospettazione quest’ultima che il giudice di primo grado riteneva fondata per mancanza di prova al riguardo, rigettando la domanda.

L’appello del fallimento successivamente proposto veniva quindi dichiarato inammissibile per vizi di notifica, e la relativa decisione veniva poi cassata da questa Corte, che rinviava davanti ad altra sezione della stessa Corte di appello, presso la quale il giudizio veniva riassunto.

La Corte di appello, riformando la decisione di primo grado, dichiarava l’inefficacia delle rimesse per L. 967.054.287 (pari a Euro 499.441,84) effettuate dalla Decorjolly nel periodo 1.5.81 – 2.2.82 sul conto corrente presso l’istituto di credito convenuto, rilevando in particolare: la mancanza di prova, il cui onere sarebbe stato a carico della convenuta, in ordine all’esistenza di un contratto di apertura di credito in favore della società poi dichiarata fallita; la necessità di fare riferimento al saldo disponibile anzichè al saldo contabile, al fine della valutazione circa la revocabilità delle rimesse in questione; l’esigenza di operare la valutazione in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca, con riferimento alla continuità dei rapporti intrattenuti e alla categoria di appartenenza dell'”accipiens”; la prassi, instaurata dalla Decorjolly dall’inizio del 1981, di emettere assegni tratti sul suo conto corrente a fronte della richiesta da parte dell’istituto bancario del controvalore in contanti o di assegno circolare, sintomatica della mancanza di liquidità; la circostanza della reiterazione della richiesta di consegna di denaro a fronte di assegni propri tratti su altra banca e non coperti, così come quella del richiamo di un assegno già presentato per il protesto, univocamente deponenti nel medesimo senso.

Per di più sarebbero stati irrilevanti in senso contrario la situazione patrimoniale al 31.12.1980; il preventivo economico finanziario per il 1981; la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale nel novembre 1980 ed il prestito obbligazionario precedentemente deliberati; la posizione assunta da Decorjolly quale garante del concordato della società Jolly Ceramica, integralmente partecipata da Decorjolly e facente capo al medesimo gruppo dirigente. Ciò in quanto la conoscenza di tali dati avrebbe dato conferma dell’attenzione della banca in ordine alle condizioni economiche e finanziarie della società, mentre il pesantissimo impegno assunto dalla Decorjolly nell’ambito della soluzione concordataria della Jolly Ceramica avrebbe dovuto ragionevolmente far sorgere dubbi e perplessità circa il buon esito dell’operazione.

Avverso la detta decisione Intesa Gestione Crediti proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resisteva il fallimento con controricorso.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 22.1.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di ricorso la Intesa Gestione Crediti s.p.a. ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente:

1) con riferimento all’affermata esistenza di prova circa la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, prova acquisita tramite presunzioni, che sarebbero state tuttavia erroneamente valutate per l’omessa considerazione di circostanze rilevanti in proposito. La Corte di appello infatti non avrebbe tenuto conto che nella gran parte dei casi gli assegni bancari consegnati a fronte della richiesta di contante erano stati poi onorati; che dopo l’addebito sul conto in data 28.4.1981 dell’assegno richiamato di L. 40.000.000, alla fine del medesimo mese il conto aveva un saldo attivo di L. 9.713.094, così come analogamente dopo l’addebito in data 14.5.1981 dell’assegno insoluto di L. 40.000.000, in pari data si sarebbe registrato un credito di L. 13.411.148; che l’operazione della consegna di assegni e della contestuale richiesta di contante era stata effettuata essendo in corso operazioni commerciali con l’estero, delle quali era stata debitamente notiziata la banca; che il conto corrente in questione aveva comunque avuto regolare movimentazione; che gli assegni non andati a buon fine, per un valore di L. 80.000.000, avrebbero rappresentato una percentuale esigua rispetto ai versamenti complessivamente transitati sul conto.

2) in relazione all’affermata mancanza di prova circa l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che sarebbe stata viceversa desumibile da presunzioni gravi, precise e concordanti.

3) per l’avvenuta equiparazione delle rimesse contabilizzate sul conto in avere a pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, mentre invece la revocabilità delle rimesse avrebbe dovuto essere affermata limitatamente alla somma corrispondente alla differenza tra il massimo scoperto ed il saldo finale alla data della dichiarazione di fallimento, tanto più che la corretta interpretazione delle norme in tema di contratto di mandato e di conto corrente avrebbe dovuto far escludere che in ogni singola rimessa fosse ravvisabile un pagamento.

4) per il fatto che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulla prospettata esclusione dalla revocatoria delle rimesse derivanti dall’accredito di effetti presentati allo sconto e successivamente tornati insoluti. In ogni modo, indipendentemente dalla questione relativa alla omessa pronuncia, la detta prospettazione risulterebbe fondata nel merito, e (pertanto la sentenza da modificare sul punto.

5) in ragione dell’avvenuta applicazione dei principi giurisprudenziali dettati in tema di revocatoria anche a vicende riconducibili alle cd. operazioni bilanciate, espressamente richiamate dalla ricorrente nel giudizio di merito e sulle quali i giudicanti nei rispettivi gradi avevano omesso di pronunciare.

6) per il contrasto verificatosi fra l’affermazione della Corte di appello secondo la quale il saldo cui occorre fare riferimento ai fini della revocabilità delle rimesse in conto è quello disponibile, mentre poi viceversa il saldo nel concreto considerato sarebbe stato quello per valuta.

Il primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente ha sostanzialmente denunciato un vizio di motivazione, è infondato.

Al riguardo va infatti osservato che la Corte di appello ha specificamente motivato sul punto (p. 21); che la motivazione, che è essenzialmente incentrata: a) sulla prassi della Decorjolly di emettere assegni sul proprio conto corrente a fronte della richiesta di controvalore in contanti o di richiesta di assegni circolari, b) sull’emissione di assegni non coperti, c) sul richiamo di assegno già presentato per il protesto, risulta adeguata e immune da vizi logici; che gli stessi argomenti addotti in senso contrario dall’Istituto di credito deporrebbero invece nel senso della consapevolezza dello stato di insolvenza della debitrice, atteso che questa sarebbe stata desumibile dall’affermata conoscenza dei dati della situazione patrimoniale e finanziaria della Decorjolly, e sarebbe stata per di più confermata dalla posizione dalla stessa assunta nel concordato Jolly Ceramica.

Il giudizio formulato dalla Corte territoriale è dunque corretta espressione di valutazione di merito, rispetto alla quale risulta irrilevante l’indicazione degli aspetti che sarebbero stati ignorati dal giudicante, e ciò sotto il duplice profilo che il giudice non ha l’obbligo di motivare su tutte le considerazioni svolte dalle parti e che comunque i punti specificamente rappresentati, che presuppongono implicitamente la difficoltà in cui versava la società, non hanno efficacia decisiva a sostegno dell’assunto prospettato dalla ricorrente. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il secondo motivo di ricorso.

Anche in tal caso si tratta infatti di censura avente ad oggetto valutazione di merito della Corte di appello, incentrata su difforme interpretazione del materiale probatorio dal quale, si sostiene, sarebbe stata desumibile certezza in ordine all’esistenza di un contratto di apertura di credito, a torto non apprezzato dal giudicante.

La doglianza è dunque già di per sè inconsistente, e per di più risulta carente anche sotto altro aspetto, vale a dire per il fatto che gli elementi indicati dalla ricorrente a sostegno del proprio assunto non risultano idonei a fornire certezza in ordine all’esistenza del contratto, mentre per quanto attiene al richiamo alla prassi che avrebbe regolato il rapporto fra le parti al quale la ricorrente sembra attribuire peculiare rilevanza, è sufficiente considerare che la stessa, in mancanza di ulteriori specifici dati probatori, è di per sè inidonea a mutare l’esito del giudizio nel senso auspicato dalla ricorrente, potendo essere determinata anche da semplice tolleranza.

Va disatteso pure il terzo motivo, con il quale la banca ricorrente ha lamentato l’avvenuta equiparazione delle singole rimesse contabilizzate in avere sul conto della fallita a pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.

Al contrario sarebbe stata revocabile soltanto la somma costituita dalla differenza tra l’esposizione massima raggiunta dal correntista dal momento in cui la banca abbia acquisito consapevolezza dello stato di insolvenza dell’imprenditore ed il credito residuo al momento della dichiarazione di fallimento, assunto che risulterebbe confortato anche dalla nuova disciplina della revocatoria dettata con la L. 14 maggio 2005, n. 80, pur incontestabilmente non applicabile ” ratione temporis ” al caso in esame.

Tuttavia, osserva il Collegio, che questa Corte, con costante e consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è ragione di derogare e alle cui motivazioni si rinvia, ha reiteratamente affermato che sono revocabili le rimesse in conto corrente bancario con saldo passivo quando queste abbiano natura solutoria (C. 05/24588, C. 04/23006, C. 97/6558, C. 97/4473, C. 96/10848, C. 96/7829, C. 96/12, C. 94/6031, C. 94/2744), per tali dovendosi intendere quelle confluite in conti “scoperti” (cioè non assistiti da apertura di credito ovvero con saldo passivo eccedente il fido concesso), nonchè quelle successive alla chiusura del conto ovvero alla revoca del fido.

Pertanto il criterio seguito dalla Corte di appello, secondo cui sono revocabili (ricorrendo le altre condizioni) tutte le rimesse aventi natura solutoria, risulta correttamente formulato e condivisibile.

Sono viceversa fondate, e devono quindi essere accolte, le doglianze rappresentate con il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, basate entrambe sull’omesso esame da parte della Corte di appello delle questioni sollevate a proposito del deposito sul conto della Decorjolly di assegni poi rimasti insoluti e di asserite operazioni bilanciate.

Sul primo punto l’Intesa Gestione Crediti aveva fra l’altro sostenuto, sia in primo grado che in appello (p. 39 ricorso, con riferimenti non contestati con il controricorso) che comunque non avrebbero potuto essere considerati come pagamenti, contrariamente a quanto verificatosi, gli importi risultanti da assegni non andati a buon fine, assunto che, in via di principio, risulta pertinente e rilevante ai fini del decidere.

Su tale punto la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi e pertanto la questione dovrà essere nuovamente sottoposta al suo esame.

Ugualmente è da dire per le operazioni bilanciate, configurabili quando risulti, per effetto di accordi tra il “solvens” e l'”accipiens”, che le rimesse sono destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamento.

La questione, prospettata sia in primo che in secondo grado (come risulta pure dalle specifiche indicazioni contenute nel ricorso, non contestate con il controricorso), non è stata considerata in sede di gravame la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata anche con riferimento a tale aspetto.

Resta infine il sesto motivo, contenente censura che non può essere condivisa.

Ed invero la Corte di appello ha precisato che doveva essere disatteso il criterio di riferimento suggerito dalla banca ai fini della individuazione delle rimesse revocabili, indicato nel saldo contabile, dovendosi al contrario tener conto a tale scopo del saldo disponibile “secondo l’ordine cronologico delle valute convenzionalmente applicate dalla banca” (p. 18).

Il riferimento da parte della Corte di appello al saldo disponibile appare corretto, in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte (C. 07/4762, C. 05/24588, C. 04/23006, C. 98/462, C. 94/9591), mentre non è ravvisabile alcun profilo di erroneità nel richiamo da parte della stessa Corte all'”ordine cronologico delle valute”, poichè il saldo disponibile non coincide necessariamente nè con il saldo per valuta, nè con quello contabile.

Al fine di stabilire dunque la concreta disponibilità delle somme da parte del correntista, occorre considerare che nel caso di operazioni di rimesse di titoli all’ordine si presume la coincidenza del saldo disponibile con quello per valuta; nel caso di operazioni in contanti, si presume la coincidenza del saldo contabile con quello disponibile; nel caso di operazioni su titoli e di movimenti per i quali la disponibilità coincide con la data dell’operazione, il saldo disponibile deve essere ricostruito secondo una interpolazione tra dati per valuta e quelli contabili, a seconda del tipo di operazione (C. 07/4762, C. 94/9591).

Pertanto l’affermazione in sè della Corte territoriale non risulta errata e sarebbe stato conseguentemente onere della banca illustrare la natura delle operazioni contestate ed indicare dunque sotto quale aspetto la contestata pronuncia del giudice del merito si fosse discostata dai parametri valutativi sopra indicati.

Conclusivamente devono essere accolte le censure di omessa pronuncia prospettate con il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai profili di doglianza accolti, e rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, perchè esamini e decida in ordine ai profili di impugnazione precedentemente pretermessi, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA