Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6991 del 23/03/2010
Cassazione civile sez. III, 23/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6991
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1501/2008 proposto da:
G.A., P.M., ricorrenti che non hanno
depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrenti non costituiti –
contro
SOCIETA’ ACOSET SPA in persona del suo legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. LEONARDI 34, presso lo
studio dell’avvocato FINOCCHIARO SANTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FIORITO Sergio, giusta mandato speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
AVAC – ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTIDROGA CATANESE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 277/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del
28.2.07, depositata il 24/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria la relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori con cui il relatore ha dato atto che G.A. e P.M. hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 277/2007, depositata il 24.3.2007; e che ha proposto controricorso l’Acoset s.p.a..
Il relatore ha proposto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Sennonchè prima dell’adunanza odierna in Camera di consiglio, è stata depositata una transazione intervenuta tra parti in merito alla lite di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania n. 277/2007. Ciò comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (dovendo quest’ultimo sussistere con riferimento al momento della decisione).
Esistono giusti motivi, per compensare tra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c.;
dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010