Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6806 del 20/03/2010
Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6806
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 197-2008 proposto da:
C.R.F., titolare dell’Azienda Agricola Polsuini,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PANEBIANCO MARIO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
DITTA ADRIANO GOMBA DI MASSIMO CAPPELLI MARIO DE ROSA & C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9081/2006 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del
6/10/06, depositata il 31/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;
Letti gli atti depositati;
Osserva:
1. C.R.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli, n. 9081/2006, depositata il 31.10.2006, nel giudice di opposizione a decreto ingiuntivo da lui instaurato contro Ditta Adriana Gomba di Massimo Capparelli, Mario Rosa e c..
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, poichè la sentenza non poteva essere impugnata con ricorso per cassazione”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non va emessa alcuna statuizione sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c..
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo regolamento.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010