Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6809 del 20/03/2010
Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6809
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2466-2008 proposto da:
COMPAGNIA SERVIZI GENERALI S.A.S. DI MELLERA & C, in persona
del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI
GIANCARLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTI
AURELIO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.S., L.T., M.S.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 506/2007 del TRIBUNALE di PAVIA del 11/07/07,
depositata il 21/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati;
osserva:
1. La s.a.s. Compagnia Servizi Generali di Mellera & C. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, depositata il 21.8.2007, con cui, in accoglimento dell’appello dell’attuale ricorrente, veniva dichiarata l’incompetenza per materia del giudice di pace di Pavia a decidere la causa di locazione promossa da S.C., L.T. e M.S., con conseguente riforma dell’impugnata sentenza, e con compensazione tra le parti delle spese di primo grado e condanna dell’appellante alle spese di secondo grado sostenute dalle appellati-attrici.
2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. per essere stata condannata al pagamento delle spese di secondo grado, pur essendo essa risultata vittoriosa, in relazione all’esito complessivo del giudizio.
3. Il motivo è manifestamente fondato.
In materia di procedimento civile, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite (Cass. 07/01/2004, n. 58).
In ogni caso il principio fissato dall’art. 91 c.p.c. è che le spese processuali della controparte non possono essere poste, neppure in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 26/02/2007, n. 4388).
Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha posto a carico delle appellanti totalmente vittoriose le spese processuali delle appellate soccombenti, viola l’art. 91 c.p.c.”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere accolto e che la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio ad altro giudice monocratico del Tribunale di Pavia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa, in relazione, l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altro giudice monocratico del Tribunale di Pavia.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010