Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6810 del 20/03/2010
Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
COOP EDILIZIA SRL, ricorrente che non ha presentato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
COSTRUZIONI VERDE MARE SRL, in persona dell’amministratore unico e
legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN
LIO GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAUCERI SALVATORE, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 533/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del
15/02/07, depositata il 24/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati;
Osserva:
1. La Cooperativa Edilizia s.r.l. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 533/2007.
La sentenza è stata depositata il 24.5.2007.
Resiste con controricorso la Costruzione Verde Mare s.r.l..
Il ricorso non risulta essere stato depositato, pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto;
3. – Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;
che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente.
PQM
visto l’art. 375 c.p.c..
Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010