Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6819 del 20/03/2010
Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6819
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 30162-2008 proposto da:
D.A.P., ricorrente che non ha presentato il ricorso
nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, (attuale denominazione di
Unicredito Gestione Crediti Spa – Banca per la Gestione dei Crediti,
in forma abbreviata UGC Banca Spa), appartenente al Gruppo Bancario
Unicredito Italiano, nella sua qualità di Procuratore di UNICREDIT
SPA, denominazione assunta da Unicredito Italiano Spa, Capogruppo del
Gruppo Bancario Unicredit, Società aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi, società incorporante Unicredit Banca Spa in
persona del Dirigente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato TORNABUONI FILIPPO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRINI ALBERTO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.G., C.M., M.C.,
SANPAOLO BANCA DELL’ADRIATICO SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 282/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 28/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;
Letti gli atti depositati;
Osserva:
1. D.A.P. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 282/2007, depositata il 28.7.2007.
Resiste con controricorso Unicredit Credit Management Bank s.p.a..
2. Il ricorso non risulta essere stato depositato, pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, vista anche la memoria della resistente; che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;
che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c..
dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010