Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6825 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14215-2009 proposto da:

CALOCERO COSTRUZIONI SNC DI ROCCO CALOCERO e SAVERIO CALOCERO in

persona del suo socio amministratore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato

SALONIA ROSARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE ONEGLIA, giusta procura speciale a margine del ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE GEOM. P.E. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 12, presso lo studio dell’avvocato PISANI MASSIMO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORSI PIERLUIGI, giusta

mandato a margine dello scritto difensivo;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G. 2732/08 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA DEL

7.5.09, depositata il 8/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Fabio Massimo Cozzolino (per

delega avv. Rosario Salonia) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Calocero Costruzioni s.n.c. di Rocco Calocero e Saverio Calocero ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza dell’8 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, investito della controversia nei suoi confronti introdotta dall’Impresa Edile geometra P.E., sciogliendo la riserva assunta all’udienza istruttoria del 26 gennaio 2009, previa valutazione di infondatezza dell’eccezione di sussistenza sulla controversia della competenza di un collegio arbitrale, ha ammesso parzialmente le prove per testi ed interrogatorio formale dedotte dalle parti ed ha fissato per la comparizione personal delle parti e l’espletamento delle prove ammesse l’udienza del 11 novembre 2009.

All’istanza di regolamento ha resistito con memoria l’Impresa edile geometra P.E..

p.2. Il ricorso per regolamento di competenza è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

p.3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento che non integra una decisione sulla competenza.

Va rilevato che, essendo la controversia nel merito iniziata con atto di citazione del settembre 2008, ad essa sarebbe applicabile l’art. 819-ter c.p.c., che afferma l’impugnabilità con il regolamento di competenza della sentenza con cui il giudice ordinario afferma o nega la sussistenza della competenza in relazione ad una convenzione d’arbitrato. La questione della sussistenza della competenza arbitrale sarebbe, dunque, da considerarsi una questione di competenza deducibile con il regolamento, contrariamente a quanto avveniva prima dell’introduzione della detta norma.

Nella specie, tuttavia, l’ordinanza impugnata, al di là della sua forma, non può essere considerata una decisione, cioè una sentenza, sulla competenza, giusta l’orientamento ormai avallato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 11657 del 2008, la quale ha così statuito: Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale)”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione. La memoria della ricorrente, senza preoccuparsi della sentenza delle sezioni Unite citata dalla relazione, che ha statuito il principio di diritto colà riportato, componendo un contrasto esegetico presente nella giurisprudenza della corte, si limita a ricordare una serie di decisioni antecedenti che erano espressioni dell’orientamento disatteso dalle Sezioni Unite.

Ne consegue che, dato il particolare valore che l’art. 374 c.p.c., comma 3 annette alla sentenze delle Sezioni Unite il dovere motivazionale in questa sede non richiede alcun’altra considerazione se non il rinvio alla motivazione svolta da Esse. L’istanza di regolamento di competenza è, dunque, dichiarata inammissibile.

p.3. Le spese del regolamento seguono la soccombenza, non essendovi ragione per la compensazione richiesta nella memoria, atteso che il principio affermato dalle Sezioni Unite è degli inizi di maggio del 2008 e, quindi, di oltre un anno prima della proposizione dell’istanza di regolamento.

Le spese si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in euro milletrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA