Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6759 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6759
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore
in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
la signora B.R., di seguito anche “Contribuente”,
rappresentata e difesa dagli avv. SGROI Marco e Paolo Malvisi ed
elettivamente domiciliata presso l’avv. Ennio Mazzocco in Via Ugo
Bassi 3, Roma;
– intimata e controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Milano 14 giugno 2005, n. 151/35/05, depositata il 1 agosto 2005;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del
18 dicembre 2009 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
per manifesta fondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 26 ottobre 2006 e’ notificato alla Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Pavia dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pavia n. 16/01/2004, che aveva accolto il ricorso della Contribuente contro il diniego n. 200/78882 del rimborso dell’IRAP 1998 – 2001 da lei chiesto nella misura di Euro 5.883,48;
b) che il 3 novembre 2006 e’ notificato all’Agenzia il controricorso della Contribuente;
c) che la sentenza impugnata, premesso che, nel caso specifico la contribuente avrebbe svolto la propria attivita’ di odontoiatra, “presso studi professionali di terzi in assenza quindi di propria struttura”, richiama il principio, affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui “l’autonoma organizzazione senza impiego di rilevanti capitali e l’assenza di dipendenti e collaboratori non comporta il versamento dell’… IRAP. Alla luce di quanto sopra appare del tutto evidente che la D.ssa B. ha diritto al rimborso delle imposte da Lei gia’ versate”;
d) che l’Agenzia, premesso che in sede di controdeduzioni in primo grado l’Ufficio “allegava che la ricorrente aveva chiesto per le annualita’ in discussione il condono automatico ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7 in data 18 giugno 2003 e, dato atto della regolarita’ della definizione, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere”, che la sentenza della CTP, “ritenendo che il disposto letterale dell’art. 7 cit. autorizzasse a proseguire il giudizio (per non esservi espressamente previsto alcunche’ al riguardo), si pronunciava nel merito accogliendo il ricorso”, e che l’Ufficio ha sottoposto a censura la sentenza di primo grado, proponendo uno specifico motivo d’appello contro l’interpretazione fornita della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7 denuncia, in questa sede, con il suo primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia;
e) che il primo motivo del ricorso per cassazione e’ manifestamente fondato, perche’ la CTR e’ incorsa nella denunciata omessa pronuncia, e che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il condono tributario premiale attribuisce al contribuente un diritto potestativo di scelta tra il procedimento amministrativo di accertamento ordinario, con conseguente pretesa all’eventuale rimborso del tributo indebitamente pagato, e il procedimento amministrativo di accertamento straordinario di condono, che si articola in un oggetto qualitativamente e quantitativamente diverso da quello dichiarato e nella determinazione di una quantita’ del contenuto dell’imposta diversa da quella risultante dall’esercizio del potere di accertamento ordinario, con la conseguenza che l’opzione del contribuente per il condono preclude ad entrambi i soggetti del rapporto il ricorso al procedimento di accertamento ordinario e, quindi, anche ogni pretesa al rimborso da parte del contribuente, il cui eventuale ricorso al giudice tributario diviene inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (in questo senso, in generale Corte di cassazione 8 settembre 2009, n. 22559, e, specificamente per l’IRAP, Corte di cassazione 16 febbraio 2007, n. 3682);
e) che la riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso rende inutile l’esame degli altri motivi, che restano, pertanto, assorbiti;
f) che, conseguentemente, il ricorso dev’essere accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata;
g) che, inoltre, poiche’, per la risoluzione della controversia, non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la controversia puo’ esser decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo della Contribuente;
h) che i tempi di formazione e di consolidamento della giurisprudenza di legittimita’ sul regime dell’IRAP e sul rapporto tra condono e rimborso dell’indebito tributario rispetto al momento dell’instaurazione della controversia e del giudizio di legittimita’ inducono a compensare tra le partile spese processuali dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010