Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6760 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6760
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in
persona del Ministro in carica, e dell’Agenzia delle entrate, di
seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
il signor G.M., di seguito anche “Contribuente”,
rappresentato e difeso dall’avv. Pace Fabio, presso il quale e’
elettivamente domiciliato in Milano, Piazza F. Meda 3;
– intimato e controricorrente –
e sul ricorso incidentale rgn 4028/2007, proposto da:
signor G.M., come sopra rappresentato, difeso e
domiciliato;
– ricorrente incidentale –
contro
il Ministero e l’Agenzia, come sopra rappresentati, difesi e
domiciliati;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Milano 3 maggio 2005, n. 178/38/05, depositata il 19 ottobre 2005;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del
18 dicembre 2009 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale per manifesta
fondatezza, assorbito il secondo motivo, e per il rigetto, per
manifesta infondatezza, del ricorso incidentale, con le conseguenti
di legge.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 4 dicembre 2006 e’ notificato al Contribuente un ricorso del Ministero e dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Merate dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Lecco n. 38/01/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso dell’IRAP 1998 – 2000;
b) che il 15 – 20 gennaio 2007 e’ notificato alle autorita’ tributarie, ricorrenti principali, un documento incorporante il controricorso del Contribuente e un suo ricorso incidentale;
c) che i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.;
d) che la sentenza impugnata ha respinto l’appello dell’Ufficio, adottando la seguente motivazione:
d1) “all’udienza il rappresentante dell’Agenzia… segnala che il contribuente, per gli anni in considerazione, ha presentato domanda di definizione automatica (L. n. 289 del 2002, art. 9)”;
d2) “la definizione ex L. n. 289 del 2002 se da un lato inibisce l’eventuale attivita’ di accertamento da parte degli Uffici, dall’altro, non preclude l’attivita’ relativa alle liquidazioni D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis ed ex art. 36 ter.
Conseguentemente e’ da ritenere che l’eventuale adesione al condono, che costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, non comporta, di per se’, l’automatica rinuncia da parte del contribuente al giudizio instaurato per il riconoscimento del diritto al rimborso di una imposta illegittimamente corrisposta”;
d3) “sulla base dei principi sopra esposti… e accertato che l’organizzazione dei fattori della produzione non esiste nel caso del ricorrente, ne discende che manca il presupposto per l’applicazione dell’IRAP; pertanto, l’imposta versata, cosi’ come documentato nel presente giudizio, deve essere rimborsata…”;
e) che il primo motivo del ricorso principale, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e’ manifestamente fondato, perche’ “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 l’esercizio della facolta’ di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Corte di cassazione 3 dicembre 2007, n. 25239), e perche’, di conseguenza, si deve tener conto che “il condono tributario premiale attribuisce al contribuente un diritto potestativo di scelta tra il procedimento amministrativo di accertamento ordinario, con conseguente pretesa all’eventuale rimborso del tributo indebitamente pagato, e il procedimento amministrativo di accertamento straordinario di condono, che si articola su un oggetto qualitativamente e quantitativamente diverso da quello dichiarato e sulla determinazione di una quantita’ del contenuto dell’imposta diversa da quella risultante dall’esercizio del potere di accertamento ordinario, con la conseguenza che l’opzione del contribuente per il condono preclude ad entrambi i soggetti del rapporto il ricorso al procedimento di accertamento ordinario e, quindi, anche ogni pretesa al rimborso da parte del contribuente, il cui eventuale ricorso al giudice tributario diviene inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (in questo senso, in generale Corte di cassazione 8 settembre 2009, n, 22559, e, specificamente per l’IRAP, Corte di cassazione 16 febbraio 2007, n. 3682);
f) che, pertanto, il secondo motivo d’impugnazione, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, arttt. 2, 3, e 4 e 8 e degli art. 2222 e 2229 c.c., resta assorbito;
g) che e’ infondato l’unico motivo addotto dal Contribuente a sostegno del suo ricorso incidentale, relativo al superamento del limite della domanda da parte della CTR nella pronuncia sull’efficacia preclusiva del condono, perche’, come s’e’ poc’anzi illustrato sub e), la presentazione della domanda di condono solleva una “questione officiosa, di ordine pubblico”, che “deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Corte di cassazione 3 dicembre 2007, n. 25239);
h) che, conseguentemente, si deve accogliere il ricorso principale e rigettare quello incidentale e si deve cassare la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto;
i) che, inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo del Contribuente;
j) che, infine, le spese processuali dell’intero giudizio meritano di essere compensate tra le parti, perche’ la stabilizzazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione di diritto esaminata e’ successiva all’incoazione del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010