Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6709 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. II, 19/03/2010, (ud. 03/06/2009, dep. 19/03/2010), n.6709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22177/2004 proposto da:

S.R.J., S.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PASQUALI ALBERTO;

– ricorrenti –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIZ ROLAND;

– controricorrente –

e contro

S.A., S.J., S.O.;

– intimati –

sul ricorso 24265/2004 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOVENIO BOCCHI

7, presso lo studio dell’avvocato CANNIZZARO FRANCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARCHI MAURIZIO;

– ricorrente –

e contro

S.R.J., S.E., S.S.,

S.A., S.J.;

– intimati –

sul ricorso 25707/2004 proposto da:

S.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati TIEFENBRUNNER OTTO,

ROMANELLI EMANUELA;

– controricorrente ric. incid. Condizionato –

contro

S.O. IN W., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NOVENIO SUCCHI 7, presso lo studio dell’avvocato CANNIZZARO

FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARCHI

MAURIZIO;

– controricorrente ric. incidentale –

e contro

S.R.J., S.E., S.A.,

S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 167/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

sezione distaccata BOLZANO, depositata il 01/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato PASQUALI Alberto, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

uditi gli Avvocati PAFUNDI Gabriele, MUNGARI Matteo, con delega

depositata in udienza dell’Avvocato BARCHI Maurizio, difensori dei

rispettivi resistenti che si riportano agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per rigetto ricorso principale,

assorbiti i ricorsi incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – S.J. convenne in giudizio i propri fratelli R.j. e O., esponendo che il (OMISSIS) era deceduto il padre Ro., lasciando quali eredi i figli J., E., A., R.j., O. e S.; che il padre stesso in vita aveva donato alla figlia O., con atto pubblico del (OMISSIS), un edificio e un terreno in (OMISSIS), e, con atto pubblico del (OMISSIS), due terreni al figlio R.j., a nome del quale, con scrittura privata autenticata di pari data, fittiziamente qualificata come compravendita, aveva intestato i residui beni, un edificio ed alcuni terreni, in (OMISSIS), così disponendo di tutto il proprio patrimonio immobiliare, sicchè, al momento del decesso, erano residuati solo valori mobiliari, dei quali presumibilmente i convenuti erano entrati in possesso. Pertanto, l’attore chiese, a reintegrazione della propria quota di riserva, la riduzione dei richiamati atti di donazione, l’accertamento della simulazione assoluta, o, in subordine, relativa, dell’atto di compravendita del (OMISSIS), della nullità della donazione dissimulata per difetto di forma, e l’inclusione dei beni oggetto di tale contratto nella massa ereditaria, e, in subordine, l’accertamento della natura di negotium mixtum cura donatione del contratto in questione e la riduzione entro i limiti del valore donato, quindi la formazione della massa ereditaria e la liquidazione della quota spettantegli, nonchè l’accertamento dei debiti del convenuto R.j. nei confronti della massa in conseguenza del godimento degli immobili oggetto del contratto simulato.

La convenuta S.O., costituitasi in giudizio, dedusse che gli immobili da lei ricevuti in donazione erano di modesto valore, e aggiunse di aver accudito il padre dal (OMISSIS) e di avere poi sostenuto le spese per il ricovero dello stesso in una casa per anziani dal (OMISSIS). Affermò di non sapere nulla del danaro o di altri beni lasciati dal padre, e chiese il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, associandosi, in via riconvenzionale, a quella dell’attore per la inclusione nella massa ereditaria dei beni oggetto della vendita simulata.

Si costituì anche S.R.j., deducendo che l’attore aveva lasciato la casa paterna nel (OMISSIS) dopo aver contratto debiti per L. 180.000, pagati dal padre con l’aiuto dei fratelli. Dichiarò che la compravendita del (OMISSIS) era effettiva, e che il valore dei beni donati non incideva sulla quota di legittima. Sostenne inoltre di avere lavorato sui fondi del padre, il quale, per questa ragione, gli aveva donato i terreni. Infine, eccepì che il danaro lasciato dal padre era stato impiegato nelle spese funerarie.

Integrato il contraddittorio nei confronti dei fratelli A., E. e S., i primi due, costituitisi in giudizio, aderirono alle difese del fratello R.j., mentre il terzo chiese la tutela della propria posizione ereditaria, svolgendo domande di simulazione, divisione, riduzione e reintegra.

Con sentenza depositata il 28 agosto 2003, il Tribunale di Bolzano ritenne provato che la vendita a R.j. dissimulava una donazione, nulla per difetto di forma, ma escluse il rientro degli immobili oggetto della stessa nella massa ereditaria perchè ormai usucapiti, tenendone poi conto in sede di riunione fittizia. Affermò la natura modale della donazione in favore di O., giudicando accertato l’adempimento dell’onere. Ritenne, invece non provato il pagamento del debito di L. 180.000 che sarebbe stato a suo tempo assunto da J.; quantificò, sulla base delle stime del c.t.u., il valore della massa, risolventesi nel donatum, al momento dell’apertura della successione, in L. 477.000.000, ritenendo la inesistenza di relictum per essere stato il danaro contante lasciato dal defunto utilizzato per le spese funerarie e pratiche successorie. Determinò in L. 53.000.000 il valore della quota di riserva (un nono) spettante a ciascuno degli eredi. Quindi, determinò il valore dei beni oggetto del simulato contratto di vendita nell’importo di L. 337.000.000, ritenuto sufficiente a reintegrare i legittimari J. e S. nella quota di riserva reclamata, condannando,pertanto, R.j. a pagare a ciascuno dei due fratelli l’importo di L. 53.000.000, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Infine, condannò lo stesso R. e A. e E. a rifondere a J. e S. le spese di causa e Johann a rifonderle ad O..

Avverso la sentenza proposero appello S.R.j., S.E. e S.A., mentre Johann, costituitosi in giudizio, propose appello incidentale. Anche S.O. si costituì, proponendo appello incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale e degli altri appelli incidentali. Si costituì infine anche S.S., proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato per il caso di accoglimento del motivo di gravame avverso l’accertamento della nullità del contratto dissimulato di donazione.

2. – Con sentenza depositata il 1 settembre 2004, la Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, rigettò il gravame principale. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale osservò che il primo giudice aveva accertato correttamente la dissimulazione, con il contratto di compravendita del 1 febbraio 1977, di una donazione nulla per difetto di forma. La veridicità della dichiarazione di quietanza contenuta nel citato contratto, attestante l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo della compravendita entro la data della stipula doveva, infatti, ritenersi smentita sulla base di una serie di indizi concordanti, quali la copia del libretto di risparmio intestato al de cuius, nel quale non risultavano rimesse corrispondenti al prezzo concordato; la circostanza che lo stesso de cuius, all’epoca già ultraottantenne, e poi ricoverato in una casa per anziani, la cui retta di ricovero veniva corrisposta dalla figlia O., non potesse ragionevolmente disporre di una consistente somma di danaro, di cui non esistesse traccia; il fatto che i bonifici bancari relativi al pagamento di una parte del prezzo (dieci milioni di lire), oltre ad essere stati espressamente disconosciuti, portassero somme non coincidenti col prezzo pattuito, e che due di essi fossero datati ad epoca successiva alla stipula del contratto; ed ancora il fatto che l’assegno bancario portante la somma di L. 5 milioni – che, secondo le successive dichiarazioni di R.j., aveva costituito il saldo del prezzo dell’acquisto – fosse stato prodotto in copia incompleta, da cui non era evincibile l’eventuale incasso.

Così accertata la simulazione della vendita, dissimulante in realtà una donazione stipulata per scrittura privata autenticata anzichè per atto pubblico, ne derivava la nullità del contratto in esame per difetto della prescritta forma dell’atto pubblico.

Correttamente, poi, erano stati attratti nella sfera dell’azione di riduzione gli immobili oggetto di donazione indiretta in seguito all’usucapione maturata in favore di R.j.. Ne derivava la inconsistenza della pretesa degli appellanti principali di limitare il donatimi al valore degli immobili oggetto delle due donazioni valide disposte in favore dello stesso R. e di O..

Infondato era anche, secondo la Corte di merito, il motivo di gravame fondato sulla ritenuta sussistenza della dimostrazione dell’intervento della famiglia S. nel pagamento di un debito di L. 180.000 assunto da J. nel (OMISSIS) per l’acquisto di un’autovettura. Il giudice di secondo grado rilevò che nessuna prova documentale era stata acquisita al riguardo, e che nessuno dei testimoni escussi aveva potuto riferire per scienza diretta sulle relative circostanze.

Legittimamente, poi, S.A. ed S.E. erano stati condannati alle spese di causa in favore dei legittimari lesi, avendo aderito alle posizioni difensive di R..

La Corte territoriale accolse invece l’appello incidentale di S.J. nella parte relativa al mancato riconoscimento dei frutti e della rivalutazione monetaria sull’equivalente monetario della quota del compendio immobiliare oggetto di riduzione e di reintegra nel periodo intercorrente tra il momento dell’apertura della successione e quello della decisione. Al riguardo, essendosi l’appellante incidentale limitato a chiedere la rivalutazione sulla quota di immobile riconosciutagli e non già la rivalutazione della quota sulla base dei prezzi del mercato immobiliare, e considerato che la perdita del valore d’acquisto della moneta dal 21 gennaio 1988 era notoriamente inferiore alla lievitazione dei prezzi degli immobili in (OMISSIS), fu accolta la domanda di consistenza economica minore, proposta dall’appellante incidentale. Il valore della quota da reintegrare in favore di J. sulle donazioni di cui aveva beneficiato R.j. fu stimato in L. 107.590.000, pari ad Euro 55.565,59, importo sul quale erano dovuti gli interessi in misura legale dalla domanda.

Fu accolto l’appello incidentale altresì nella parte relativa alle spese di causa sostenute da O., che furono poste a carico solidale di J. e di R.j..

Infine, gli appellanti principali furono condannati in solido a rifondere le spese del giudizio ai fratelli J. e S., e R.j. e J. alle spese in favore di O..

Furono, poi, dichiarati assorbiti gli appelli incidentali condizionati proposti da S.O. e da S.S..

3. – Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso S.R.j. e S.E., sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso sia Siegfried, sia O., sia J.: gli ultimi due propongono altresì ricorso incidentale condizionato. Hanno depositato memorie S.R.j. ed S.E. nonchè S.S., S.O. e S.J..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, disporsi, ex art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quelli incidentali, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – La prima, articolata censura di cui al ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riguardo agli artt. 2697 e 1417 c.c.. Contestano i ricorrenti il convincimento espresso dalla Corte di merito in ordine alla esattezza della ricostruzione operata dal giudice di primo grado secondo la quale il contratto di compravendita del (OMISSIS), stipulato per scrittura privata autenticata, e relativo al trasferimento di immobili da St.Ro. al figlio R.j., avrebbe dissimulato una donazione nulla perchè priva della necessaria forma dell’atto pubblico. La simulazione era stata erroneamente ritenuta dimostrata sulla base di meri indizi, in assenza di prove scritte o testimoniali. Al contrario, l’avvenuto pagamento del prezzo della compravendita risultava – sostengono i ricorrenti – dalla stessa formulazione adottata nel rogito notarile, in cui si dichiarava espressamente che “il prezzo della compravendita è stato tra le parti di comune accordo convenuto in complessive L. 16.000,000, che sono state dall’acquirente pagate al debitore, il quale dichiara di averle ricevute e ne rilascia ampia e definitiva quietanza a saldo”. Inoltre, R.j. aveva prodotto due bonifici bancari di L. 5.000.000 ciascuno all’ordine del padre, effettuati il giorno stesso della stipulazione del contratto in questione. A fronte di tali circostanze, il principale argomento alla stregua del quale la sentenza impugnata aveva ritenuto la simulazione del contratto de quo, relativo al mancato reperimento della somma che sarebbe stata versata a St.Ro., viene contestato sul rilievo che quest’ultimo non possedeva un solo libretto a risparmio, e che comunque avrebbe potuto versare gli importi conseguiti a favore di altri eredi; che, inoltre, posto che egli era completamente capace di intendere e di volere, e che esisteva agli atti la prova della effettuazione dei bonifici e del ritiro del danaro da parte dello St., il mancato reperimento dello stesso non poteva valere a dimostrare la simulazione della compravendita. Nè alcuna valenza poteva attribuirsi, a tale scopo, alla circostanza che i bonifici bancari prodotti in giudizio non coincidessero con il prezzo indicato nel contratto, essendo limitati all’importo di L. 10.000.000, a fronte della considerazione che tale cifra rappresentava una parte del prezzo, che R.j., in adempimento dell’impegno assunto con il padre, aveva saldato nel (OMISSIS) con assegno bancario portante la somma di lire cinque milioni, parimenti prodotto in giudizio. Quanto, poi, al disconoscimento dei predetti bonifici, valorizzato nella sentenza impugnata, avrebbero dovuto essere al riguardo applicati ì principi attinenti all’onere della prova.

3.1. – La doglianza non è meritevole di accoglimento.

3.2. – Essa è sostanzialmente diretta a rimettere in discussione il tema della prova della simulazione della compravendita del (OMISSIS) con la quale il de cuius aveva trasferito alcuni beni immobili al figlio R.j..

Deve, al riguardo, sottolinearsi che l’accertamento della simulazione (relativa) costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito il quale deve stabilire, attraverso una corretta interpretazione del contratto condotta alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dal codice civile e con motivazione immune da vizi logici e giuridici, se, in contrasto con la volontà di costituire un determinato rapporto espressa nell’atto negoziale, esista una concorde volontà delle parti tendente a porre in essere un diverso negozio vero e reale, destinato a rimanere occulto (v., tra le altre, Cass., sentenze n. 4865 del 2001, n. 10089 del 1993).

Detta indagine non può essere effettuata analizzando il contenuto del contratto simulato, giacchè l’accordo simulatorio non fa parte del contratto apparentemente posto in essere dalle parti: sicchè la prova della simulazione non può che fondarsi su elementi estranei al detto contenuto, che possono concretarsi in una prova meramente presuntiva (v., al riguardo, Cass., sentenze n. 11372 del 2005, n. 17858 del 2003), quando l’azione sia proposta da terzi o da creditori delle parti, ipotesi nella quale l’accertamento della simulazione non è soggetto ai limiti alla prova ex art. 1417 c.c..

3.3. – Nella specie, la Corte territoriale, confermando sul punto le conclusioni del giudice di primo grado, aveva ritenuto raggiunta la prova della simulazione sulla base di un dettagliato esame di una serie di elementi acquisiti al giudizio, muovendo dalla comprovata esclusione della veridicità della dichiarazione di quietanza inserita nel contratto simulato, attestante il pagamento dell’intero prezzo della compravendita entro la data della stipula del contratto, laddove due dei bonifici bancarì prodotti in giudizio – peraltro disconosciuti – recavano una data successiva ad essa.

Il giudice di secondo grado aveva, quindi, valorizzato, da un lato, la mancanza nel libretto di risparmio intestato al de cuius di rimesse corrispondenti al prezzo dichiarato della compravendita; dall’altro, la improbabilità della disponibilità, da parte dello stesso de cuius – tra l’altro, ricoverato dal 1981, in una casa di riposo la cui retta veniva corrisposta dalla figlia O. – di una consistente somma di danaro di cui non vi fosse traccia.

Così ricostruito il percorso argomentativo attraverso il quale la Corte territoriale aveva raggiunto il proprio convincimento in ordine alla simulazione del contratto di compravendita di cui si tratta, deve escludersi che sia in esso riscontrabile alcun vizio logico od errore giuridico.

4. – Le esposte ragioni danno, altresì, conto della infondatezza della seconda doglianza, con la quale ì ricorrenti principali lamentano la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia per la contraddizione tra le prove offerte da S.R.j. circa l’avvenuto pagamento del prezzo della compravendita di cui al motivo di ricorso dianzi illustrato e le conclusioni cui era pervenuto il giudice di secondo grado sulla base di semplici indizi di natura soggettiva. Caduta, per effetto della validità ed efficacia della vendita, l’ipotesi della collazione dei beni che ne erano stati oggetto, questa – secondo i ricorrenti – era limitata ai beni donati in vita dal de cuius ai figli O. e R.j., sui quali entrambi avevano, peraltro, effettuato opere che ne avevano determinato un notevole incremento di valore. Ne conseguiva che, nella ripartizione tra gli eredi della (sola) quota indisponibile, si sarebbe dovuto tener conto del valore che avevano detti beni prima dei lavori di miglioria.

Il motivo si fonda, invero, sulla efficacia del contratto di compravendita tra il de cuius e il figlio R.j., fondatamente – per quanto dianzi chiarito – esclusa dalla Corte di merito.

5. – Con il terzo motivo del ricorso principale, si deduce ancora omessa ed insufficiente motivazione in merito alla circostanza del presunto debito di S.J. pagato dalla famiglia, circostanza ritenuta dalla Corte territoriale sfornita di dimostrazione, e in ordine alla quale i ricorrenti, al contrario, sostengono raggiunta la prova attraverso le deposizioni dei testimoni, pur in assenza di scienza diretta. Del resto, deporrebbe in favore della tesi dell’avvenuto pagamento del debito di cui si tratta da parte della famiglia S. l’improvviso allontanamento di J. dall’abitazione familiare e la partenza per la (OMISSIS), dopo che lo stesso – secondo la ricostruzione operata dai ricorrenti – si sarebbe reso conto di avere arrecato un grave pregiudizio ai familiari sottoscrivendo decine di effetti cambiari, pur di possedere un’automobile di lusso.

6. – La censura non risulta meritevole di ingresso nel giudizio di legittimità, incentrata, com’è, su questioni di merito, il cui esame è inibito nella presente sede.

7. – Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 1277 c.c., e in ogni caso omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al riconoscimento della natura di debito di valore della debenza della integrazione della quota al legittimario S.J.. La Corte di merito, una volta accertata l’usucapione dei beni oggetto della donazione dichiarata nulla, avrebbe errato nell’affermare il diritto di J. a conseguire in natura l’integrazione della sua quota, non potendo il bene essere sottratto alla proprietà usucapita dagli attuali possessori: sicchè il predetto legittimario aveva diritto alla quota in danaro, suscettibile di interessi legali, ma non di rivalutazione monetaria.

8.1. – La censura è infondata.

8.2. – Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario – mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonchè determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale – del bene cui il legittimario avrebbe diritto, affinchè ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione (v. Cass., sent. n. 10564 del 2005).

8.3. – Nella specie, una volta riconosciuto che il credito del legittimario che aveva agito in riduzione era da considerare debito di valore, la Corte di merito aveva correttamente ammesso, secondo i principi generali, la rivalutazione della somma.

9. – La quinta doglianza ha ad oggetto la lamentata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e in ogni caso la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’accollo a R.j. delle spese processuali della sorella O., accollo che sarebbe stato privo di fondamento, per essersi trovato il primo nelle stesse condizioni di O. nel doversi difendere dalle pretese ereditarie del fratello J..

10.1. – La censura non coglie nel segno.

10.2. – In realtà R.j. era risultato soccombente in relazione alle domande da lui proposte nei confronti della sorella O., ed in relazione a tale soccombenza era stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Ciò posto, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (v., tra le altre, Cass., sentt. 25270 e n. 17145 del 2009, n. 406 del 2008).

11. – Con il sesto motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e in ogni caso la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla condanna di S.E. (oltre che di A.) alle spese. Costoro, chiamati in causa, si erano costituiti in giudizio confermando la versione della vicenda resa dal fratello R.j.: per questo solo erano stati condannati al pagamento delle spese per la soccombenza di quest’ultimo.

12. – Anche tale censura è infondata, alla luce della medesima considerazione svolta con riguardo alla doglianza dianzi esaminata, attinente alla sussistenza del presupposto della soccombenza per E.. Quanto alla posizione di S.A., la censura si rivela inammissibile per carenza di interesse, non figurando quest’ultimo tra i ricorrenti.

13. – Restano assorbiti dal rigetto del ricorso principale i ricorsi incidentali condizionati proposti da O. e da S.J..

14. – Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed alle alterne sorti del processo, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbiti quelli incidentali. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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