Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6758 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6758
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
dall’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del
Direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
il signor C.D.A., di seguito anche
“Contribuente”, rappresentato e difeso dall’avv. Poti Francesca,
presso la quale e’ elettivamente domiciliato in Via Cola di Rienzo
217, Roma;
– intimato e controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Roma 15 giugno 2005, n. 179/34/05, depositata il 18 luglio 2005;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del
18 dicembre 2009 dal Cons. Meloncelli Achille;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il
rigetto dei primi quattro motivi di ricorso per la loro manifesta
infondatezza e per l’accoglimento del quinto motivo per la sua
manifesta fondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 18 ottobre 2006 e’ notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio Roma (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 496/53/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio tributario formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP 1998 – 2001;
b) che il 24 novembre 2006 e’ notificato all’Agenzia il controricorso del Contribuente;
c) che la sentenza impugnata afferma che “letti gli atti, rileva che non sono emersi elementi nuovi e sufficienti tali da invalidare o modificare la sentenza emessa dai primi giudici che appare pienamente condivisibile e le cui motivazioni si intendono qui integralmente riportate; infatti, l’attivita’ professionale in esame, svolta in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui, manca quindi dei presupposti dell’attivita’ produttiva come sancito dal D.L. n. 446 del 1997, art. 2. In merito all’utilizzo dei beni strumentali quali fax, fotocopiatrice, computer, gli stessi chiaramente costituiscono lo stretto necessario indispensabile per svolgere l’attivita’ di psicologo e, come affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 21203/2004, soggetta all’IRAP e’ la capacita’ produttiva impersonale costituita da una struttura organizzativa stabile con lavoratori subordinati o parasubordinati e con l’impiego di capitali, separata quindi dalla capacita’ contributiva personale”;
d) che i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili per genericita’, perche’ svolgono considerazioni astratte sulla natura dell’Irap, trascurando che la CTR s’e’ ispirata, sia pure laconicamente, ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo i quali:
1) ai fini dell’Irap, da un lato l’autonoma organizzazione si ha quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e, dall’altro, quando egli impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’uso ordinario, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ (Corte di cassazione 8 febbraio 2007, n. 3677);
2) inoltre, l’utilizzazione di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di cassazione 16 febbraio 2007, n. 3673);
3) ancora, “in tema di IRAP, l’esistenza di un’autonoma organizzazione … postula che l’attivita’ abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacita’ produttiva; non e’ invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, ne’ assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perche’ la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacita’” (Corte di cassazione 5 marzo 2007, n. 5011), cosicche’ e’ irrilevante per l’IRAP che la prestazione professionale possa esser resa esclusivamente dal professionista, come accade per coloro che esercitano attivita’ di lavoro autonomo in regime di professione protetta;
4) infine, costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta ritenuta indebita, fornire la prova del presupposto per il rimborso (Corte di cassazione: 16 febbraio 2007, n. 3673; 26 maggio 2009, n. 12111);
e) che sono, invece, fondati il quarto e il quinto motivo d’impugnazione, con i quali si denuncia l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello, perche’ effettivamente la CTR ha munito la sua dichiarazione motivazionale solo di subdichiarazioni di giudizio statico (“mancata emersione di elementi nuovi dagli atti di causa”, “mancanza dei presupposti dell’attivita’ produttiva”, “chiarezza della stretta indispensabilita’ dei beni strumentali”), ma non delle correlate e necessarie subdichiarazioni di giudizio dinamico, secondo le indicazioni ripetutamente fornite dalla giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, per tutte, la sentenza 7 agosto 2009, n. 18116) e che sono alla base del seguente principio di diritto, formulato per integrazione della disposizione normativa D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 36, comma 2, n. 4, secondo il quale: “La sentenza deve contenere … la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, cioe’: 1) l’indicazione specifica sia dei fatti di causa sia dei fatti addotti per la loro prova; 2) la descrizione sia dei comportamenti intellettivi di qualificazione dei fatti di causa sia dei comportamenti intellettivi di valutazione delle prove; 3) gli atti di giudizio statico e finale per ciascuna serie di comportamenti intellettivi”; (Corte di cassazione: 6 maggio 2009, n. 10382, 12 marzo 2009, n. 5928, 21 gennaio 2009, n. 1447; 7 agosto 2009, n. 18116);
g) che le precedenti considerazioni comportano il rigetto dei primi tre motivi d’impugnazione e l’accoglimento dei motivi quarto e quinto, in relazione ai quali la sentenza impugnata e’ cassata, con conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della CTR del Lazio, che oltre a far applicazione del principio di diritto in tema di sufficienza della motivazione della sentenza ricordato nel par. f), liquidera’ le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
LA CORTE Accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, di cui rigetta i primi tre, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR del Lazio, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010