Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7162 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7162 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINUCCI TIZIANA N. IL 24/12/1969
avverso la sentenza n. 491/2012 TRIBUNALE di TERAMO, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 29/11/2013
Con sentenza in data 11/4/2013 del Tribunale di Teramo la Sig.ra Tiziana MARINUCCI è
stata condannata in relazione al reato previsto dagli artt.5 e 6 della legge 30 aprile 1962,
n.283, accertato il 9/9/2010.
Avverso tale decisione è stato proposto atto di appello, da qualificarsi come ricorso avverso
sentenza inappellabile ex art.593, comma 3, cod. proc. pen., col quale si lamenta la mancata
assoluzione dell’imputata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.
Trattandosi di impugnazione proposta direttamente dal Difensore non iscritto all’albo speciale
per il patrocinio davanti questa Corte, si è in presenza di contrasto con la previsione
dell’art.613 cod. proc. pen. e conseguente inammissibilità dell’impugnazione stessa.