Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6373 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7753/2009 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

ORIANI 32, presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO Massimo, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINA TABACCHI,

CRISTINA TROTTA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIAFFI

VINCENZO 26/D, presso lo studio dell’avvocato MIGLIACCIO PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DEL GIUDICE RIZZARDO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

18/09/07, depositata l’11/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. G.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11 febbraio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Treviso, ha accolto l’appello proposto da S.F. e dichiarata, in accoglimento dell’opposizione proposta da costui, l’inesistenza del diritto del G. di procedere all’esecuzione forzata iniziata per le spese liquidate in una sentenza di primo grado interpartes che aveva rigettato una domanda del S..

Al ricorso ha resistito con controricorso il S..

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Ha depositato memoria il resistente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per una ragione che la Corte dovrebbe rilevare d’ufficio, cioè perchè proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza. Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione all’esecuzione, infatti, la sospensione dei termini per il periodo feriale non trovava applicazione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè, tenuto conto che, del resto, il ricorrente nemmeno ha sollevato rilievi.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro novecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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