Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6373 del 16/03/2010
Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6373
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7753/2009 proposto da:
G.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA
ORIANI 32, presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO Massimo, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINA TABACCHI,
CRISTINA TROTTA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIAFFI
VINCENZO 26/D, presso lo studio dell’avvocato MIGLIACCIO PAOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DEL GIUDICE RIZZARDO, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 148/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
18/09/07, depositata l’11/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. G.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11 febbraio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Treviso, ha accolto l’appello proposto da S.F. e dichiarata, in accoglimento dell’opposizione proposta da costui, l’inesistenza del diritto del G. di procedere all’esecuzione forzata iniziata per le spese liquidate in una sentenza di primo grado interpartes che aveva rigettato una domanda del S..
Al ricorso ha resistito con controricorso il S..
p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).
Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Ha depositato memoria il resistente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per una ragione che la Corte dovrebbe rilevare d’ufficio, cioè perchè proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza. Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione all’esecuzione, infatti, la sospensione dei termini per il periodo feriale non trovava applicazione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007)”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè, tenuto conto che, del resto, il ricorrente nemmeno ha sollevato rilievi.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro novecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010