Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6325 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 16/03/2010), n.6325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23574/2005 proposto da:

RTI RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale avv. L.S., in virtù di procura

rilasciata dal Presidente legale rappresentante Dr. B.

P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 60,

presso lo studio dell’avvocato PREVITI Stefano, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.S.M., C.A., C.

R., C.P., C.S., CO.

R., S.V.;

– intimati –

sul ricorso 27250/2005 proposto da:

G.S.M., ved. C., (OMISSIS),

C.A., (OMISSIS), C.R.,

(OMISSIS), C.P., (OMISSIS),

C.S., (OMISSIS), CO.RO.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato FIDENZIO SERGIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati BARRA CARACCIOLO FRANCESCO,

OLIVIERI GIUSEPPE giusta delega a margine del controricorso con

ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

RTI RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato

PREVITI STEFANO, che la rappresenta e difende in forza di procura

speciale rilasciata a margine del ricorso principale;

– controricorrenti –

e contro

S.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2146/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Prima Civile, emessa il 19/05/2004, depositata il 24/06/2004;

R.G.N. 1457/1998.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/02/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Carla PREVITI per delega avv. Stefano PREVITI;

udito l’Avvocato Giuseppe OLIVIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vedova del magistrato C.G., G. C.S.M., i due figli, C.A. e R., e le sorelle C.P., S. e Ro., hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli S. V. e la s.p.a. RTI-Reti Televisive Italiane, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito delle trasmissioni del programma televisivo “(OMISSIS)” del (OMISSIS) e del (OMISSIS) (quest’ultima successiva alla morte del loro congiunto), nel corso delle quali l’on. S. ha rivolto al Dott. C. espressioni gravemente offensive della sua dignità e della sua reputazione. I danni sono stati richiesti in L. 500 milioni per ognuno degli attori, oltre all’importo della sanzione pecuniaria di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12.

I convenuti hanno resistito alla domanda, eccependo fra l’altro 1’improcedibilità delle domande risarcitorie, ai sensi dell’art. 68 Cost., comma 1.

Il Tribunale ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dei decreti legge emanati per disciplinare la materia di cui all’art. 68 Cost., comma 1, questione su cui la Corte costituzionale ha dichiarato – con ordinanza 24 aprile 1996 – non poter pronunciare, per essere stato nel frattempo approvato il D.L. 12 marzo 1996, n. 116.

Gli attori hanno riassunto il giudizio e la RTI ne ha eccepito l’estinzione, a causa della nullità-inesistenza della notificazione dell’atto di riassunzione.

Con sentenza n. 9259/1997 il Tribunale di Napoli – respinte le eccezioni preliminari – ha dichiarato diffamatorie le affermazioni denunciate dagli attori ed ha condannato al risarcimento dei danni S.V., nella misura di L. 100 milioni ciascuno, per la moglie e per i figli dell’offeso, e di L. 50 milioni per ciascuna delle sorelle, oltre alla riparazione pecuniaria in L. 60 milioni, ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 12.

Ha altresì condannato RTI, in via solidale con lo S., fino a concorrenza di L. 80 milioni per ciascuno, per moglie e figli, e di L. 40 milioni per ciascuna delle sorelle; oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani (OMISSIS) e (OMISSIS), ed oltre alle spese processuali.

Proposto appello principale da S.V. ed appelli incidentali da RTI e dagli attori, l’appellante principale ha prodotto in giudizio relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere e resoconto della seduta 21.7.1998 della Camera dei deputati, con cui si è stabilito che le affermazioni dell’on. S., oggetto del giudizio, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni.

La Corte di appello ha sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, con ordinanza 10.11.1999.

L’istanza è stata dichiarata improcedibile dalla Corte costituzionale per il tardivo deposito degli atti.

Con sentenza 19 maggio – 24 giugno 2004 n. 2146 la Corte di appello ha rigettato le domande proposte nei confronti di S.V. ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata, compensando le spese fra lo S. e i danneggiati e ponendo a carico di RTI le spese del giudizio di appello sopportate da questi ultimi.

Con atto notificato il 22 settembre 2005 RTI propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resistono i C. con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale, al quale resiste RTI con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dai resistenti a causa della mancata indicazione degli estremi della sentenza impugnata, non è fondata.

Vero è che il ricorso non specifica in epigrafe gli estremi della sentenza, come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 2, e che ciò configura un’irregolarità dell’atto.

Trattasi tuttavia di irregolarità che non comporta l’inammissibilità del ricorso, qualora la sentenza impugnata possa essere comunque identificata in modo certo attraverso i dati desumibili dal testo completo dell’atto (Cass. civ. 2 aprile 2002 n. 4661; Cass. civ. Sez. 3^, 2 dicembre 2004 n. 22661, nonchè, a contrario, Cass. civ. 28 ottobre 2003 n. 16165).

Nella specie, alla pag. 15 del ricorso sono indicate le date della delibera e del deposito in cancelleria della sentenza, mentre l’autorità che l’ha emessa si desume dall’esposizione dei fatti e dei motivi di ricorso, che identificano anche le parti, le questioni esaminate ed il dispositivo.

Unico dato completamente mancante è il numero della sentenza, che peraltro non integra, di per sè solo, causa di inammissibilità del ricorso, ove la sentenza possa essere comunque inequivocabilmente individuata (Cass. Civ. S.U. 10 dicembre 2001 n. 15603; Cass. civ. 24 marzo 2009 n. 7053) , come deve dirsi del caso di specie.

3.- Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura speciale, sollevata dalla ricorrente principale, sul rilievo che il testo della procura contiene locuzioni incompatibili con il giudizio di cassazione.

Il mandato apposto a margine del ricorso per cassazione (come anche in calce allo stesso) è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso e alla sentenza contro la quale la impugnazione si rivolge.

In tal caso, infatti, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o con il controricorso al quale inerisce, sicchè è irrilevante che la formula di conferimento risulti riferita anche ad altri eventuali giudizi (Cass. civ. Sez. 3^, 14 marzo 2006 n. 5481;

Cass. civ. Sez. Lav. 3 luglio 2009 n. 15629).

Nella specie la procura a margine del ricorso contiene anche il riferimento al conferimento dei poteri di difesa “per la presente procedura”, sicchè il requisito della specialità risulta senz’altro rispettato.

4.- Con il primo motivo RTI denuncia violazione degli art. 112, 154, 297, 307 e 310 cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento e inesistente motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, per non avere la Corte di appello dichiarato l’estinzione del giudizio, a causa della mancata notificazione dell’atto di riassunzione.

Rileva la ricorrente che in primo grado i C. avevano depositato ricorso in riassunzione della causa – sospesa in pendenza di ricorso alla Corte Costituzionale – il 20.9.1996; che il giudice aveva fissato per la prosecuzione del processo l’udienza del 21.2.1997, dando termine di sessanta giorni prima della suddetta udienza per la notifica del ricorso e del provvedimento.

Nel termine di cui sopra il ricorso era stato notificato a RTI non presso il difensore e domiciliatario, avv. Enrico Minervini, bensì presso l’avv. Gustavo Minervini, padre del destinatario e domiciliato nel medesimo ufficio, ma persona diversa ed estranea ad ogni rapporto con RTI. La notificazione, da ritenersi del tutto inesistente, perchè effettuata a persona diversa dal destinatario, non era stata mai rinnovata a mani del domiciliatario effettivo, nè avrebbe potuto esserlo, poichè le parti non avevano chiesto la proroga del termine fissato per la notificazione prima che il termine stesso venisse a scadere: presupposto imprescindibile per la prorogabilità del termine ordinatorio.

La Corte di appello ha respinto l’eccezione di estinzione con la motivazione che, alla data del deposito del ricorso, il termine di sei mesi di cui all’art. 297 cod. proc. civ., non aveva ancora iniziato il suo decorso, poichè non era stato comunicato alle parti l’avvenuto deposito della sentenza della Corte costituzionale, che poneva fine alla causa di sospensione; sicchè le parti erano ancora in termini per la riassunzione; che l’avv. Enrico Minervini aveva eccepito l’estinzione con comparsa depositata il 10.2.1997, prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, mostrando così di avere acquisito conoscenza del ricorso in riassunzione; che pertanto giustamente il Tribunale aveva ritenuto superfluo il rinnovo della notificazione, limitandosi a fissare una nuova udienza collegiale e mandando la Cancelleria a darne avviso alle parti almeno 60 giorni prima, sì da consentire al difensore di RTI di usufruire appieno del termine a difesa assegnato a seguito del ricorso in riassunzione.

Assume la ricorrente che, anche ammesso che il deposito di quest’ultimo ricorso fosse stato tempestivo, i ricorrenti non hanno rispettato il termine assegnato dal giudice per la sua notificazione, e che l’inosservanza dei termini fissati dal giudice è anch’essa causa di estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ., comma 3.

Il mero rinvio da parte del Tribunale dell’udienza collegiale e l’assegnazione del nuovo termine a difesa sarebbero irrilevanti, perchè non idonei a portare a conoscenza della parte il tenore dell’atto di riassunzione.

4.1.- Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha più volte deciso che il termine perentorio di sei mesi, di cui all’art. 305 cod. proc. civ., è da ritenere rispettato ove entro tale termine sia depositato nella cancelleria del giudice il ricorso in riassunzione. Eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, poichè la successiva fissazione di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio nei confronti della controparte risponde unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”.

Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma solo impone al giudice che rilevi la nullità l’obbligo di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ..

Solo il mancato rispetto del termine fissato per la rinnovazione potrebbe determinare l’estinzione del giudizio, in virtù del combinato disposto dello stesso art. 291 cod. proc. civ., u.c., e del successivo art. 307 cod. proc. civ., comma 3 (Cass. civ. S.U. 28 giugno 2006 n. 14854; Cass. civ. Sez. 1^, 3 settembre 2009 n. 19122).

Gli eventuali vizi della notificazione dell’atto di riassunzione non costituiscono, quindi, cause di estinzione del processo, ma solo obbligano il giudice a concedere termine per il rinnovo della notificazione stessa.

La recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, citata in contrario dalla ricorrente in memoria, non modifica la soluzione di cui sopra, poichè si riferisce esclusivamente ai casi di assoluta inesistenza, di fatto o giuridica, della notificazione (cfr. Cass. Civ. S.U. 30 luglio 2008 n. 20604 che, in tema di ricorso in appello secondo il rito del lavoro, ha ritenuto che l’interpretazione delle norme in oggetto alla luce del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., porta a ritenere inapplicabile il sistema sanante di cui all’art. 291 cod. proc. civ., nei casi in cui la notificazione sia del tutto inesistente, ferma restando l’applicabilità del principio nei casi di invalidità).

Nella specie il denunciato vizio di notifica configura una mera causa di invalidità della notificazione (se non un mero errore materiale nella relazione di notifica), ove si consideri che l’atto di riassunzione è stato notificato presso lo studio dell’effettivo difensore e domiciliatario di RTI, a mani della segretaria dello stesso, e che la relazione di notifica documenta la consegna, oltre che all’avv. Gustavo (anzichè Enrico) Minervini, all’avv. Vittorio Dotti, anch’esso difensore di RTI e domiciliato presso il medesimo studio.

Tali circostanze consentono di individuare un collegamento fra luogo e modalità della notificazione e destinatario dell’atto, sufficiente ad escludere che la notificazione possa ritenersi giuridicamente inesistente. Tanto che l’effettivo difensore ebbe a depositare tempestivamente comparsa in replica all’atto di riassunzione, ancorchè solo per eccepire la nullità della notificazione e l’estinzione del giudizio, confermando che l’atto asseritamente non notificato aveva raggiunto il suo scopo.

La circostanza che il Tribunale non abbia disposto la rinnovazione della notificazione, ma solo abbia rinviato la discussione della causa, per consentire alla convenuta di usufruire appieno dei termini a difesa, non integra nullità della riassunzione, nè è causa di estinzione del giudizio.

Va richiamato a tal proposito il principio enunciato da questa Corte a sezioni unite circa la necessità di interpretare ed applicare la normativa processuale in armonia con il principio di cui all’art. Ili Cost. sulla ragionevole durata del processo (Cass. civ. S.U. n. 20604/2008, cit.), principio che conduce ad escludere che possa essere sanzionato con l’estinzione del processo il mancato compimento di adempimenti processuali che si siano appalesati del tutto superflui, quali la rinnovazione della notificazione di un atto ad una parte, la cui attività processuale dimostri che essa ne abbia già avuto conoscenza.

Essenziale è che siano stati rispettati il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

5.- Il ricorso incidentale, proposto dai C. subordinatamente al fatto che la notificazione dell’atto di riassunzione venisse ritenuta inesistente, anzichè solo invalida, risulta assorbito.

6.- Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 156, 163 e 164 cod. proc. civ., nonchè insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia, la ricorrente lamenta il mancato accertamento della nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e del conseguente procedimento, sul rilievo che gli attori si sono limitati ad esporre i fatti, senza specificare le ragioni giuridiche della domanda di condanna di RTI, nè i principi giuridici in base ai quali essa dovrebbe essere tenuta a rispondere delle parole dello S..

6.1.- Il motivo non è fondato.

Correttamente ha rilevato la Corte di appello che la causa è soggetta al rito in vigore prima della riforma introdotta con L. 26 novembre 1990, n. 353, allorchè la nullità dell’atto di citazione era stabilita solo nel caso di mancata indicazione dell’oggetto della domanda; non anche per la mancata esposizione delle ragioni di diritto, a cui poteva supplire il principio per cui la qualificazione giuridica dei fatti e l’applicazione della legge spetta al giudice (cfr. Cass. civ. 15 maggio 1996 n. 4514, la quale soggiunge che la nullità sarebbe comunque sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto; Cass. civ. 30 luglio 1998 n. 7515).

La Corte di appello ha altresì rilevato che gli attori, dopo avere riportato le frasi dell’on. S. ritenute diffamatorie, hanno specificato di voler chiedere la condanna di RTI al risarcimento dei danni quale concessionaria dell’emittente televisiva Canale 5, che aveva ospitato la trasmissione, e che ciò era sufficiente a mettere la convenuta in condizione di svolgere compiutamente le sue difese (come ha effettivamente fatto).

7.- Con il terzo motivo, denunciando violazione degli art. 68 Cost., comma 1, artt. 2043, 2049, 2055 e 2059 cod. civ., L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11, L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto inapplicabile ad essa RTI l’immunità riconosciuta all’on. S. dall’art. 68 Cost., comma 1.

Assume che erroneamente la Corte di merito ha ravvisato nella norma costituzionale una mera causa personale di esenzione dalla pena, anzichè un’oggettiva qualificazione di liceità del fatto, che preclude al giudice di darne diversa valutazione, anche in ordine alla responsabilità civile dei terzi; che dalle sentenze n. 295 e n. 375 del 1997 della Corte costituzionale, ove hanno disposto che l’art. 68 Cost., comma 1, preclude la possibilità di far valere in giudizio la responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio della funzione, dovrebbe desumersi che la garanzia costituzionale prescinde dalla natura, lecita o meno, delle opinioni rese dal parlamentare e preclude comunque al giudice il potere di valutarne il contenuto in termini di liceità od illiceità:

preclusione da ritenersi operante nei confronti di qualunque soggetto a cui potrebbe estendersi la relativa responsabilità.

L’art. 68 Cost., non configura, cioè, una peculiare fattispecie di esenzione del parlamentare dalle sanzioni, civili e penali, ma una causa oggettiva di esclusione dell’antigiuridicità del fatto, a tutela della funzione parlamentare; con l’effetto di inibire all’autorità giudiziaria l’inizio o la prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, nei confronti di chiunque.

Le dichiarazioni rese costituirebbero, cioè, esplicazione di una funzione sovrana ed esercizio di un diritto, o adempimento di un dovere, che l’ipotetico responsabile civile non avrebbe il potere nè il diritto di impedire.

Nella memoria illustrativa la ricorrente richiama a supporto della sua tesi qualche sentenza delle Corti di merito e la L. n. 140 del 2003, art. 3, comma 4, per cui qualunque parte del giudizio, non il solo parlamentare, può chiedere al giudice di trasmettere gli atti al Parlamento, ove sorga questione sull’applicabilità dell’art. 68 Cost..

8.- Il motivo non è fondato.

Ritiene questa Corte che l’art. 68 Cost., debba essere interpretato alla luce dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dello Stato di diritto, per cui tutti i cittadini sono ugualmente soggetti alla legge, e nessuno può esserne in linea di principio esentato, in virtù della sua condizione personale o sociale (cfr., fra le altre, Corte cost. n. 24/2004 e n. 390/2007): men che mai quando il “reo” sia investito dell’alta funzione parlamentare – che anzi, da chi svolga la funzione legislativa ci si attende il più severo impegno a rispettare le leggi dello Stato e i diritti dei cittadini – e men che mai quando si tratti di leggi che tutelano diritti inviolabili della persona, quali il diritto all’onore ed alla reputazione.

Ciò preclude interpretazioni secondo cui l’art. 68 Cost., comma 1, Cost. attribuirebbe a priori ai membri del Parlamento una patente di liceità, o una sorta di salvacondotto per la libera commissione dei reati di opinione, nell’esercizio delle loro funzioni e nella manifestazione del pensiero.

La tutela costituzionale della libertà di opinione e di voto del parlamentare non richiede questo (quasi che non fosse possibile svolgere le suddette funzioni senza commettere reati).

Tanto è vero che inizialmente qualche Autore si è chiesto se l’immunità in oggetto trovasse un limite nella diffamazione. (Ed altre carte costituzionali europee hanno adottato la soluzione positiva).

Lo spirito e lo scopo dell’immunità di cui al primo comma dell’art. 68 Cost., è diverso, ed è quello di evitare che il margine di discrezionalità che sempre è insito, in misura più o meno ampia, nella valutazione dei comportamenti umani e nell’individuazione del limite fra lecito ed illecito – soprattutto in materie largamente affidate alla sensibilità dell’interprete, quali l’espressione delle opinioni, il confine fra diritto di critica e lesione dell’onore o della reputazione altrui, ecc. – possa pregiudicare la libertà di opinione e di voto del parlamentare: sia per una sorta di autocensura, ingenerata dal timore di trovarsi esposto a sanzioni e iniziative giudiziali non sempre agevolmente prevedibili o previste;

sia per effetto di eventuali iniziative di terzi, più o meno consapevoli, o avventate, o strumentali, che – giocando anch’esse su quel margine di discrezionalità di valutazione – abbiano l’effetto di ostacolare e magari di impedire l’esercizio delle libertà di opinione o di voto.

Vale a dire, l’interesse del Costituente a garantire il libero esercizio della funzione ha indotto ad optare per il rischio che i comportamenti del parlamentare restino impuniti, pur se delittuosi, piuttosto che correre il rischio opposto che la libera espressione dell’opinione e del voto venga conculcata, pur se lecita.

Questa finalità costituisce la sostanza dell’immunità e ne individua i limiti. Non si tratta di conferire a priori una patente di liceità a qualunque manifestazione del pensiero del parlamentare, ma di prevenire i rischi di abuso nelle reazioni, a salvaguardia della funzione: fermo restando che, ove un illecito venga effettivamente commesso, esso conserva le sue connotazioni ed è soggetto alle relative sanzioni a carico di chiunque se ne sia reso corresponsabile, pur se non è perseguibile nei confronti del parlamentare.

Va soggiunto che l’immunità – quale disposizione eccezionale a tutela dell’esercizio di una funzione sovrana – non può essere estesa oltre le persone di coloro che tale funzione esercitino. (Cfr.

sulle questioni di cui sopra, Corte cost. n. 390/2007, 5.2. della motivazione in diritto, secondo cui il sistema delle immunità ha il solo scopo di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze o da illeciti condizionamenti, a tutela del buon andamento dell’attività delle Camere; e solo per tale motivo l’ordinamento consente la deroga alla parità di trattamento davanti alla giurisdizione, che è da ritenere principio fondante dello Stato di diritto. Sulla base di tali principi la Corte – in materia di intercettazioni telefoniche c.d. indirette o casuali nei confronti dei parlamentari, perchè relative ad indagini su altri soggetti – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 140 del 2003, art. 6, commi 2, 5 e 6, nella parte in cui estende ai non parlamentari le suddette garanzie).

Il principio per cui l’immunità non integra una causa di giustificazione, estensibile a chi concorra nel reato, ma è causa soggettiva di esclusione della punibilità, è stato più volte enunciato anche dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. Sez. 5^, 19 settembre 2007 n. 43090; Cass. pen. Sez. 5^, 15 febbraio 2008 n. 15323, che entrambe hanno affermato la responsabilità del direttore di un periodico per le dichiarazioni rese da un parlamentare; Cass. civ., Sez. 1^, 5 maggio 1995 n. 4871).

In senso contrario solo Cass. pen. Sez. 5^, 27 ottobre 2006 n. 38944, la cui soluzione non può essere condivisa, ove si consideri che l’immunità parlamentare non è volta a garantire interessi sostanziali del singolo parlamentare, ma è meramente strumentale allo scopo di assicurare protezione allo svolgimento di una delicata funzione politica. Ne consegue che il parlamentare ha la possibilità (non il diritto) di incorrere nei reati di opinione ed ha il diritto di non essere per questo giudicato; ma il suo comportamento non può essere ritenuto oggettivamente lecito.

La L. n. 140 del 2003, art. 3, comma 4 – richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’opposta soluzione – non è significativo, ove si consideri che il comma 2 dello stesso art. 3 dispone che “quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l’applicabilità dell’art. 68 Cost., comma 1, il giudice dispone, anche d’ufficio, se del caso, l’immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti”: separazione che in tanto si giustifica, in quanto si ritenga che l’immunità spettante al parlamentare non si comunichi alle altre parti (cfr.

Cass. pen. n. 15343/2008 cit., in motivazione).

Parimenti irrilevante è l’obiezione della ricorrente, secondo cui la possibilità di emettere condanna a carico del responsabile civile verrebbe a menomare anche la tutela del parlamentare, che resterebbe esposto all’azione di regresso.

E’ chiaro che l’immunità di cui all’art. 68 Cost., comma 1, pone il parlamentare al riparo da tutte le azioni civili (oltre che da quelle penali), siano esse proposte in via diretta od in via di regresso.

9.- Il quarto motivo – con cui la ricorrente denuncia violazione degli artt. 724 e 185 cod. pen., art. 2043 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ., e motivazione insufficiente, per avere la Corte di appello omesso di rilevare che la sentenza del Tribunale ha addebitato allo S. anche il reato di cui all’art. 724 cod. pen., in mancanza di specifica richiesta di alcuna delle parti – è inammissibile, in quanto il suddetto addebito non ha costituito la ragione determinante della sentenza impugnata, che è stata motivata sulla base di altre argomentazioni, di per sè sufficienti a giustificarne la decisione.

10.- Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 2043, 2049, 2055, 2059 e 2697 cod. civ.; L. n. 47 del 1948, art. 11; L. n. 223 del 1990, art. 30, extrapetizione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; insufficiente ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui le ha addebitato la responsabilità dell’illecito attribuito allo S., per il solo fatto di averne mandato in onda le dichiarazioni, nonostante la mancanza delle allegazioni in fatto a supporto della dedotta responsabilità.

Assume che essa si è limitata a mettere a disposizione del parlamentare uno spazio televisivo, e che manca ogni allegazione e prova di un suo concorso nella responsabilità, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.; che le norme richiamate a giustificazione della condanna dalla Corte di appello, senza alcuna motivazione (art. 2049 cod. civ.; Legge sulla Stampa n. 47 del 1948, art. 11 e L. n. 223 del 1990, art. 30) non sono in termini: quanto alla prima perchè manca il rapporto di preposizione; quanto alla seconda, perchè essa regola l’editoria e non le emittenti televisive; quanto alla terza, poichè colpisce solo il concorso nella diffamazione, quindi il dolo, o quanto meno la colpa nell’esercizio del controllo, che non sarebbero nella specie configurabili.

11.- Il motivo non è fondato.

11.1.- La Corte dì appello ha correttamente richiamato a fondamento della responsabilità di RTI l’art. 2049 cod. civ., di cui ricorrono tutti i presupposti, ove si consideri che la società ha, di sua iniziativa e per sua scelta, affidato la conduzione di una trasmissione di commento all’attualità politica e sociale a persona ben nota per la mancanza di remore nella manifestazione del pensiero, anche nei termini più mordaci, virulenti e distruttivi delle persone e delle opinioni altrui: qualità di cui la società imprenditrice era ben a conoscenza – come dimostra anche il titolo della trasmissione – e che ha voluto utilizzare, allo scopo di capitalizzarne l’innegabile attrattiva in termini di audience.

Non si è trattato cioè, da parte di RTI, dell’esercizio del diritto di cronaca o di critica, tramite interviste, informazioni su attività di pubblico interesse, o simili; ma della messa in onda di una trasmissione-spettacolo, centrata sui dati caratteriali di un personaggio politico capace di “bucare lo schermo”, pur se a rischio dell’onore e della reputazione altrui.

Ricorrono quindi tutti i presupposti della responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ.: il rapporto di preposizione, che non richiede necessariamente un vincolo di dipendenza, ma è configurabile anche nel caso di mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell’organizzazione e delle finalità dell’impresa gestita dal preponente; l’esercizio di attività di impresa, ed il fine di lucro, su cui si fonda la conseguente responsabilità per i danni a terzi: responsabilità che prescinde dalla colpa del preponente e che è imputabile anche a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale.

11.2.- La decisione impugnata va condivisa anche nella parte in cui ha imputato ad RTI la violazione della L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, il cui comma 3 dispone la punibilità del concessionario che colposamente ometta di esercitare sul contenuto delle trasmissioni televisive il controllo necessario ad impedire la commissione di reati.

Un ciclo di trasmissioni di “(OMISSIS)” era certamente idoneo a palesare comportamenti e modalità espressive del conduttore, sì che non poteva essere ignoto alla dirigenza di RTI il rischio del compimento di illeciti del genere di quelli in oggetto.

Donde la colposa omissione delle misure idonee ad evitarli o a limitarli.

12.- Il ricorso deve essere rigettato.

11.- Le spese del presente giudìzio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dì cassazione riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito 1’incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA