Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7146 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7146 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Orfeo Armando, nato a Napoli il 3.12.54
imputato artt. 282 e 291 bis D.P.R. 43/73
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
del 7.3.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di 23.300 € di
multa in ordine al reato di cui agli artt. 282 e 291 bis D.P.R. 43/73.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia adeguatamente
motivato circa la mancanza evidente di ragioni per prosciogliere ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) Va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05,
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo
raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez.
Data Udienza: 29/11/2013
la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (Sez. V
15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della
esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il Tribunale ha ritenuto
che non sussisteva spazio per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul
richiamo alla comunicazione notizia di reato dalla quale si evince il possesso, da parte
dell’imputato del TLE di contrabbando indicato nel capo di imputazione e sottratto a
pagamento dei diritti di confine.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013
Il Presidente
III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),