Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6220 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – rel. Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’Avvocato PANNONE OTTAVIO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA
1312, presso lo studio degli avvocati TAMAGNINI CATIA e CINZIA
TAMAGNINI, rappresentata e difesa dall’avvocato TRONCA ACHILLE,
giusta delega in calce al contoricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4515/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/08/2006 R.G.N. 719/05;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
27/01/2010 dal Consigliere Dott. RAVAGNANI Erminio;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega PANNONE OTTAVIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso sentenza della Corte di Appello di Roma la s.p.a. Poste Italiane ha notificato ricorso per Cassazione a D.R., nella controversia in tema di accertamento della societa’ o no del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato a suo tempo tra le parti.
La controparte ha resistito con controricorso.
Nel corso del giudizio di legittimita’ la societa’ ricorrente ha presentato copia del verbale di conciliazione sindacale intervenuto tra le medesime.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal predetto verbale risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, dandosi atto “dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale” anche per quanto attiene alle spese processuali.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo, con la conseguenza che dalla cessazione della materia del contendere discende la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi, posto che l’interesse ad agire, e quindi ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).
Quanto alle spese giudiziali, nulla devesi disporre, giusta l’estensione a queste della intervenuta conciliazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010