Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6147 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 15/03/2010), n.6147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12099-2008 proposto da:
F.L. (c.f. (OMISSIS)) + ALTRI OMESSI
elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE
FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
06/03/2007; n. 55861/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, F.L. + 18 impugnavano il decreto della Corte di Appello di Roma in data 03/07/2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma nei loro confronti, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento nonchè determinazione e liquidazione delle spese di giudizio.
Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I ricorrenti hanno presentato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto il motivo relativo alla durata del procedimento.
Contraddittoriamente il giudice a quo da un lato ammette che la procedura de qua iniziò nel novembre del 1993 ed era ancora pendente alla data del deposito del ricorso (8/11/2005); individua la ragionevole durata in tre anni, ma determina poi il periodo eccedente in sette anni invece che in nove.
Quanto alla determinazione delle spese di giudizio in primo grado, va precisato che davanti alla Corte di Appello erano stati presentati separati ricorsi, e si è provveduto alla riunione, all’esito dell’udienza, in camera di consiglio. Per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. N. 15954 del 2006) il provvedimento di riunione lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e la pronuncia, formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause originarie, pur aventi il medesimo oggetto; la liquidazione delle spese giudiziali va effettuata, in relazione ad ogni singolo giudizio.
Così accolti i motivi proposti, va considerato assorbito quello relativo alla liquidazione delle spese, asseritamente inferiori alle tariffe, dovendosi rideterminare le stesse per il giudizio di merito.
Va pertanto cassato il decreto impugnato.
Può decidersi nel merito: il periodo eccedente la ragionevole durata va determinato in nove anni e va quindi condannata l’amministrazione al pagamento della somma ulteriore di Euro 2.000,00; le spese del giudizio di merito, liquidate come da dispositivo per ogni singola posizione, andranno moltiplicate, con riferimento ai ricorsi proposti in primo grado (nella specie diciannove ricorsi; tutti i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione).
Le spese seguono la soccombenza anche per il presente grado e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti la somma ulteriore di Euro 2.000,00, con gli interessi legali dalla domanda, e le spese giudiziali, che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 950,00 (50 x 19) per esborsi, Euro 11.400,00 (600 x 19) per diritti ed Euro 9.310,00 (490 x 19) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore dei difensori antistatari; per il giudizio di legittimità, in Euro 1.000,00 per onorari oltre Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’avvocato ABBATE antistatario.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010