Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6035 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. I, 12/03/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 12/03/2010), n.6035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M., (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

24/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.06.2006, D.M. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 6.12.2006-24.03.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 5.120,00, quale indennizzo del danno non patrimoniale e dichiarava irripetibili le spese processuali sostenute dal ricorrente. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il D. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di TFR, ancora pendente in primo grado, da lui introdotto dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 23.02.1998, e nel quale non era stata presentata istanza di prelievo;

– che detto processo amministrativo, pur introdotto da più ricorrenti, aveva comportato la valutazione di una sola questione di diritto comune a tali parti, ed avrebbe dovuto essere definito in anni 3 e, quindi, entro il 23.02.2001;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione l’indennizzo, da limitare al danno morale, poteva essere equitativamente liquidato in misura pari ad Euro 960,00 ad anno di ritardo, attesa la natura del diritto fatto valere e la mancata presentazione di istanze di prelievo e, dunque, di attività sollecitatorie;

– quanto al governo delle spese processuali, che alla pubblica amministrazione era inibito di provvedere stragiudizialmente al soddisfacimento della pretesa indennitaria, per cui quando, come nella specie, non si era opposta ma aveva aderito alla domanda giudiziaria della controparte, non poteva essere condannata al pagamento delle spese di lite, non avendole in alcun modo provocate, in conformità con il principio di diritto affermato nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione.

Avverso questo decreto il D. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 3.03.2008. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso notificato l’8.04.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente ed in sintesi, il D. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 6) ai criteri di liquidazione del danno morale, che assume essergli dovuto nella misura di Euro 125,00 per ciascuno dei mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi 7 e 8) alla statuizione di irripetibilità delle spese processuali.

Manifestamente infondate risultano le censure afferenti l’insufficienza dell’indennizzo liquidato per il subito danno non patrimoniale, e segnatamente quelle concernenti la necessità di correlare l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a)), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844 la determinazione in via equitativa del dovuto in Euro 960,00 ad anno, senza maggiorazioni, dal momento che il lieve discostamento peggiorativo dal parametro minimo di quantificazione della riparazione del danno non patrimoniale, applicato in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, parametri oscillanti tra Euro 1.000,00 e Euro 1.500,00 per ogni anno, è stata supportata da congrue e logiche argomentazioni essenzialmente ricondotte alle peculiarità del caso (tra le numerose altre, cfr. cass. 200704845), che precludevano pure l’incrementabilità con bonus di Euro 2,000,00, il quale presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nel caso di specie non ravvisati nè ravvisabili (in tema cfr cass. 20086808; 200917684).

Fondato è, invece, il motivo inerente alla ritenuta irripetibilità delle spese processuali del giudizio di merito, da intendersi come compensazione integrale delle stesse.

Nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. cass. 200318204; 200423789; 200714053).

Al riguardo, la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., non ha natura sanzionatoria, dal momento che non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l’esclusione del dissenso nè importano l’adesione all’avversa richiesta – quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all’accoglimento della domanda dell’attore – e sta di fatto che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all’autorità giudiziaria (cfr. cass. 200104485).

L’obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, e risponde all’esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta.

Alla stregua di tali principi, occorre concludere che nella specie i giudici di merito illegittimamente non hanno applicato le regole legali inerenti al regime delle spese di lite, previste dalla legge italiana (in tema, cfr. cass. 200318204; 200423789; 200714053) ed il relativo principio di causalità, avendo ritenuto l’Amministrazione esente dall’onere delle spese sostenute dal ricorrente per l’esercizio processuale del suo diritto all’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’amministrazione della giustizia che è dipesa la necessità per il privato di ricorrere al giudice per il soddisfacimento del suo diritto, non altrimenti conseguibile.

Accolta, dunque, la censura in questione, sulle esposte premesse ben può procedersi con riguardo soltanto alla statuizione inerente al regime delle spese del giudizio di merito, alla cassazione dell’impugnato decreto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla riliquidazione di tali spese, previa loro compensazione per 1/2 in considerazione dell’esito del giudizio, riliquidazione attuata secondo gli importi indicati in dispositivo, in relazione ad attività necessariamente compiute, non avendo il ricorrente specificato le modalità anche temporali di deposito della nota spese nel pregresso grado.

L’esito del ricorso giustifica anche la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio di legittimità, e la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso del D., cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito compensa per la metà le spese del giudizio di merito, e liquida la residua parte in complessivi Euro 575,00 (di cui Euro 25,00 per esborsi ed Euro 190,00 per diritti), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al relativo pagamento in favore del ricorrente. Compensa, inoltre, nella misura di 2/3 le spese del giudizio di legittimità e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 367,00 (di cui Euro 333,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore in favore dell’Avv.to A.L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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