Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5634 del 09/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 09/03/2010), n.5634
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 39
1^ piano Interno 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELA RUGGIERO,
rappresentato e difeso dall’avvocato VETERE VINCENZO, giusta mandato
ad litem in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI TIRRENICI COSENTINO (già
Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosentino,
in persona del Commissario pro-tempore, elettivamente domiciliato (in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
DI PRINCIPE ANTONIA, giusta Delib. della Deputazione 25 ottobre 2008,
n. 75 e giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 877/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 19.2.08, depositata il 18/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito per il controricorrente l’Avvocato Antonia di Principe che si
riporta agli scritti ed insiste per l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che condivide
la relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro di Paola, B.B., dipendente del Consorzio di Bonifica del Lao quale addetto al servizio a.i.b (antincendio boschivo), chiedeva decreto ingiuntivo nei confronti del datore per il pagamento di importi pari alla differenza maturata nel periodo luglio 1994 dicembre 1997 tra il trattamento retributivo previsto per l’inquadramento riconosciuto (Il livello c.c.n.l. dei dipendenti del settore idraulico-forestale) e quello di fatto spettante (3^ livello).
Concesso il decreto ed accolta l’opposizione proposta dal datore, detto dipendente proponeva appello lamentando che il primo giudice aveva omesso l’esame della documentazione prodotta, da cui risultava che nel periodo in questione egli era stato addetto a mansioni rientranti nel livello retributivo superiore.
Con sentenza 19.2-18.6.08 la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’impugnazione. Rilevava il giudice di merito che la contrattazione di riferimento prevedeva per gli addetti agli impianti telefonici e ricetrasmittenti l’inquadramento nel 2^ livello e per gli addetti a centri radio strutture di servizio l’inquadramento nel 3^. Dato che il B. nel periodo in questione era stato addetto al centro ascolti di Scalea, egli avrebbe dovuto provare di avere svolto, nell’espletamento di detto incarico, mansioni riconducigli al profilo del livello richiesto. A tale fine riteneva insufficiente la documentazione fornita e ininfluente la delibera con la quale il Consorzio aveva riconosciuto all’appellante il terzo livello a decorrere dal 19.7.06, atteso che il provvedimento era stato annullato dal Co.re.co..
Proponeva ricorso per Cassazione il B. deducendo omessa motivazione a proposito della valutazione dei documenti (busta paga giugno 2003, prospetto arretrati per l’espletamento del servizio a.i.b., liquidazione di differenze per espletamento di mansioni di 3^ livello nell’anno 1994, dichiarazione del direttore del servizio forestale 13.12.01, Delib. Consortile 19 luglio 2006), da cui emergerebbe che dal 1991 egli era stato addetto al servizio antincendio al centro ascolto di Scalea.
Rispondeva con controricorso il Consorzio intimato.
Il consigliere relatore redigeva relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza in camera di consiglio ai difensori costituiti.
Il ricorso non è fondato.
La Corte di appello ha fissato la questione controversa “nella riconducibilità o meno delle mansioni di fatto disimpegnate dal B. in qualità di addetto al centro ascolto di Scalea al profilo di addetto a centri radio strutture di servizio”, inquadrato nel terzo livello, ritenendo al riguardo non raggiunta la prova.
L’odierno ricorrente non contesta in diritto tale impostazione e sostiene, tuttavia, di aver fornito la prova richiesta mediante quella produzione documentale ritenuta insufficiente dal giudice di merito.
Parte ricorrente, testualmente, sostiene che da detta documentazione emergerebbe “per tabidas che il B. è stato addetto sin dall’anno 1991 al servizio antincendio boschivo in qualità di addetto al centro ascolto di Scalea” (pag. 4 del ricorso). Tale circostanza non è in realtà quanto avrebbe dovuto essere provato, tanto che il giudice di merito da la circostanza per ammessa, ma è solo la descrizione dell’attività svolta in fatto dal ricorrente di cui avrebbe dovuto essere provata la “riconducibilità” al terzo livello retributivo. L’obiettivo che il ricorrente si prefigge è, dunque, del tutto incongruo per la risoluzione della questione di diritto che il giudice (senza contestazione) ritiene alla base della domanda del B..
Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010