Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5640 del 09/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 09/03/2010), n.5640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato SILIPO RAFFAELE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZEI ERNESTO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA in persona della procuratrice speciale della
società, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI
22, presso lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO, ROMEI ROBERTO,
BOCCIA FRANCO RAIMONDO, che la rappresentano e difendono, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 844/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
dell’1.4.08, depositata il 30/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Raffaele Silipo che si riporta
agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che condivide
la relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro di Catanzaro, P.R. conveniva in giudizio Telecom Italia spa, di cui era stato dipendente fino al 30.12.99, chiedendo il riconoscimento dall’1.7.92 dell’inquadramento nel terzo livello contrattuale in luogo del quarto riconosciutogli.
Rigettata la domanda per mancanza di prova circa i requisiti propri della posizione richiesta, il P. proponeva appello, sostenendo che i dipendenti Telecom che svolgevano le sue stesse mansioni ed erano dislocati nelle province di Reggio Calabria e Cosenza erano tutti inquadrati nel terzo livello e che l’interpretazione del contratto collettivo accolta dal primo giudice era erronea e, comunque, non correlata all’esito delle risultanze istruttorie.
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza 1.4-30.5.08 rigettava l’impugnazione, rilevando che non esisteva diritto alla parità di trattamento nell’ambito del rapporto di lavoro e che le censure circa l’erronea interpretazione della norma erano solo genericamente proposte. Quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie rilevava che non era stato provato se la struttura cui il P. era preposto fosse un importante organismo operativo (4^ livello) o una unità organizzativa di particolare rilievo (3^ livello) e che, in ogni caso, la valutazione, riguardando il periodo successivo al 30.6.92, avrebbe dovuto essere effettuata in base al c.c.n.l. 30.6.02 e non in base al c.c.n.l. 1988, senza tenere, quindi conto delle mansioni ricoperte fino al 30.6.92.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso il P. deducendo: 1) la violazione dell’art. 12 del c.c.n.l. 30.6.92 con i quesiti: 1.a) dica la C.S. se le previsioni di un c.c.n.l. appena siglato siano applicabili ai lavoratori appartenenti alla categoria interessata sin dal momento del rinnovo; 1.b) dica la C.S. se da quello stesso momento incomba o no sul datore di lavoro l’obbligo di osservare le prescrizioni contrattuali e se detto obbligo sia correlato al diritto del dipendente di beneficiare di tutti gli istituti introdotti e, in particolare, di quelli concernenti la classificazione e l’inquadramento; 2) contraddittoria motivazione a proposito delle dimensioni della struttura cui era addetto il P. e la non realizzazione del requisito temporale richiesto dall’art. 2103 c.c., per il superiore inquadramento, atteso che, se egli mentre in forza del c.c.n.l. del 1988 doveva essere necessariamente inserito nel quarto livello in ragione delle dimensioni dell’unità commerciale cui era preposto (inserita in agenzia con un numero di abbonati tra 150.000 e 350.000), in forza del c.c.n.l. del 1992 avrebbe dovuto essere necessariamente inquadrato nel terzo livello in quanto la nuova fonte collettiva fissava tale inquadramento per tutti i responsabili di unità organizzativa. Si difendeva con controricorso Telecom Italia spa.
Il consigliere relatore redigeva relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza in Camera di consiglio ai difensori costituiti.
Il ricorso è improcedibile.
Entrambi i motivi implicano la verifica del testo contrattuale dei contratti collettivi del 1988 e del 1992. Le norme contrattuali interessate sono, tuttavia, solo sommariamente indicate, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il testo delle norme collettive non è, comunque, allegato al ricorso, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che sanziona con l’improcedibilità l’omessa produzione assieme al ricorso de “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
Dovendo per pregiudizialità logica prendersi in esame prima l’aspetto della procedibilità, il ricorso è da ritenere improcedibile per violazione dell’art. 369 c.p.c..
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010