Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5710 del 09/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.M., V.E., F.L., S.
A., C.G., tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI
LUIGI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
ATAC S.P.A., (gia’ A.T.A.C.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, gia’ elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MURA
PORTUENSI 33, presso lo studio dell’avvocato CANGIANO FRANCESCA (c/o
UFFICIO LEGALE A.T.A.C. S.P.A.), rappresentato e difeso dall’avvocato
CANGIANO FRANCESCA, giusta delega in calce al controricorso e da
ultimo domiciliato d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 142/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 04/07/2005 R.G.N. 555/03;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
12/01/2010 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;
udito l’Avvocato CIFELLI NICOLA per delega PARENTI LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per: inammissibilita’, in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, respingeva la domanda dei lavoratori in epigrafe, proposta nei confronti della societa’ ATAC, avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica impiegatizia di segretario di (OMISSIS) livello alla quale appartenevano, secondo il loro assunto, le mansioni di minore aggravio fisico loro assegnate in relazione al giudizio di temporanea inidoneita’ alle mansioni delle qualifiche di appartenenza.
Rilevavano i giudici di appello che poiche’ la sentenza della Cassazione, la quale aveva accolto il primo motivo ricorso dell’ATAC, aveva sancito che l’ampio ius variandi orizzontale del datore di lavoro previsto nell’art. 3 del Regolamento all. A al R.D. n. 148 del 1931 non garantiva al personale assegnato alcun diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, se non nei limiti della ricorrenza dei presupposti di cui al successivo art. 18, rigettava la domanda dei lavoratori ritenendo, appunto, che l’assegnazione a mansioni di diverse da quelle di provenienza in ragione della temporanea inidoneita’ alle mansioni delle qualifiche di appartenenza, rientrava nell’ambito dell’ius varandi disciplinato dal precitato art. 3.
Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione i lavoratori sulla base di una sola censura, illustrata da memoria.
Resiste con controricorso la societa’ intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unica censura i ricorrenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’applicazione, nel caso di specie, delle disposizioni di cui all’ordine di servizio n. 42/1979.
Allegano che la Corte del merito non ha preso in considerazione detto ordine di servizio in base al quale, essi ricorrenti, furono assegnati a mansioni diverse e con il quale l’ATAC,in forza di un accordo sindacale, ha derogato alle disposizioni di cui all’art. 3 del Regolamento all. A al R.D. n. 148 del 1931.
La censura non e’ esaminabile in questa sede. Invero,secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’, per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 6542/04 e sez lav. 17971/06, 4391/2007).
Nella specie la questione di cui al motivo di censura in esame non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed i ricorrenti, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non hanno indicato in quale atto del giudizio precedente hanno dedotto la questione.
Peraltro, e vale la pena di sottolinearlo, i ricorrenti, omettono, sempre in violazione del richiamato principio di autosufficienza, di trascrivere nel ricorso il testo del documento di cui lamentano la mancata considerazione, non consentendo, pertanto, a questa Corte, altresi’, alcuna valutazione della decisivita’ della lamentata omessa valutazione.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, in conclusione, va respinto.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 16,00 oltre Euro 2000,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010