Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5618 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 08/03/2010), n.5618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 30674/2007 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
FORTUNATO Cosimo, giusta procura speciale alle liti a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE
CLODIO, 13, presso lo studio dell’avvocato BERARDI DANIELE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA MARIO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 583/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 4/07/06, depositata il 12/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA
CICCOLO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di rilascio di un fondo proposta dalla sig.ra C. F. nei confronti del sig. M.G.;
che la sig.ra Conforti ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso;
che il Consigliere relatore, nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., ipotizza l’inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di cui alL’art. 366 bis c.p.c., comma 1;
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno depositato conclusioni o memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, come rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., il ricorso è inammissibile per difetto, in entrambi i suoi motivi, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010