Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5382 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.V.V., di seguito anche “Contribuente”, rappresentato e

difeso dall’avv. Sciarrotta Giuseppe, ed elettivamente domiciliato

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Palermo 7 giugno 2005, n. 60/4/2005, depositata il 19 luglio 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del

18 dicembre 2009 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per

il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che e’ notificato all’Agenzia un ricorso del Contribuente per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Ufficio di Canicatti’ dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Agrigento n. 14/03/2005, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio tributario formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP 1998 – 2001;

b) che l’impugnata sentenza della CTR afferma che “nella fattispecie, tenuto conto dell’entita’ dei compensi, dell’esistenza di una dipendente (sia pur… assunta solo all’inizio dell’anno 2000) e, soprattutto, della quantita’ e natura dei beni strumentali ammortizzabili impiegati, ritiene… che non possa assolutamente parlarsi di quell’”assenza di elementi di organizzazione” a cui la giurisprudenza costituzionale fa riferimento per escludere l’applicazione del tributo”;

d) che il ricorso dev’essere rigettato, perche’:

1) il primo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e’ inammissibile per inosservanza del principio di autosufficienza, perche’ non riproduce testualmente quelle parti degli atti processuali, nelle quali sarebbero contenute le prospettazioni rappresentate in questa sede;

2) il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati, perche’ denunciano per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 e per tutti i vizi motivazionali una sentenza, che, come quella qui impugnata, ha applicato correttamente i principi di diritto fissati da questa Corte in tema di IRAP, secondo cui: 1) ai fini dell’Irap, da un lato l’autonoma organizzazione si ha quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e, dall’altro, quando egli impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’uso ordinario, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ (Corte di Cassazione 8 febbraio 2007, n. 3677); 2) inoltre, l’utilizzazione di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di Cassazione 16 febbraio 2007, n. 3673); 3) infine, “in tema di IRAP, l’esistenza di un’autonoma organizzazione… postula che l’attivita’ abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacita’ produttiva; non e’ invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, ne’ assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perche’ la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacita’” (Corte di Cassazione 5 marzo 2007, n. 5011), cosicche’ e’ irrilevante per l’IRAP che la prestazione professionale possa esser resa esclusivamente dal professionista, come accade per coloro che esercitano attivita’ di lavoro autonomo in regime di professione protetta; 3) il quarto motivo, con cui s’ipotizza l’illegittimita’ dell’Irap per contrasto con l’art. 33 della Sesta Direttiva comunitaria, e’ infondato, perche’ la sentenza della Corte di giustizia 3 ottobre 2006, in causa C. 475/03, ha riconosciuto la compatibilita’ del regime dell’IRAP con l’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE;

e) che la mancata costituzione in giudizio dell’intimata Agenzia esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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