Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5301 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26536/2008 proposto da:
GESTOR S.P.A., quale incorporante della Immobilgest S.P.A., già
denominata IMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII N. 186,
SCALA A, INT. 5, presso lo studio dell’avvocato MARIANI Sabrina, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO DI BENEDETTO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE,
rappresentato e difeso dall’avvocato AVENATI Fabrizio, giusta procura
a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 176/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, del 04/7/07, depositata il 13/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Gestor s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Roma (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento relativo ad imposta sulla pubblicità, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.
2. I sette motivi di ricorso (con ciascuno dei quali si deduce violazione di legge – processuale o sostanziale- nonchè “difetto e contraddittorietà di motivazione”) sono inammissibili innanzitutto per inidonea formulazione dei quesiti di diritto in relazione alle denunce di violazione di legge, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che devono ritenersi inammissibili i motivi che (come nella specie) si concludano con quesiti assolutamente generici in quanto privi di ogni specifità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e la cui formulazione sia del tutto inidonea ad esprimere rilevanza ai fini della decisione del quesito proposto ed a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v. tra molte altre Cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009).
E’ poi appena il caso di evidenziare, quale ulteriore profilo di inammissibilità, la circostanza che alcuni quesiti implicano e presuppongono valutazioni e accertamenti in fatto, laddove la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha espressamente escluso che il quesito di diritto possa essere formulato in modo da involgere una “quaestio facti” (v. SU n. 23860 del 2008).
E’ ancora da aggiungere che le questioni processuali proposte nei primi due motivi, non affrontate in sentenza, presuppongono un accertamento in fatto, senza che neppure si deduca che la questione non è nuova per essere già stata prospettata nel giudizio d’appello.
Anche le censure di vizio di motivazione dedotte in relazione a ciascuno dei sette motivi in esame presentano diversi motivi di inammissibilità, considerato che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, nel caso in cui sia dedotto vizio di motivazione, il motivo deve esporre la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, tale onere deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008), indicazione che nella specie manca del tutto.
Giova peraltro aggiungere che, prescindendo da ogni altra considerazione, non risultano depositati, a norma dell’art. 369 c.p.c., n. 4, insieme col ricorso (e pertanto nello stesso termine previsto dal primo comma del citato art. 369 c.p.c.) gli atti processuali e i documenti sui quali alcuni dei motivi in esame sono fondati, nè i suddetti atti e documenti risultano indicati espressamente ex art. 366 c.p.c. (ad es., l’avviso opposto).
3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010