Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5447 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. III, 05/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5447
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15481/2009 proposto da:
M.D.S.L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SPINELLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato FERLITO Luigi Edoardo, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
CATANIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 604/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del
23.4.08, depositata il 06/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Maurizio Spinella (per delega avv.
Luigi Edoardo Ferlito) che si riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il Notaio M.d.S.L.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 6.5.2008, con cui veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal notaio avverso la sentenza del tribunale di Catania depositata il 4.1.2007, con la quale lo stesso notaio era dichiarato responsabile di infrazioni disciplinari in relazione ad atto del 27.6.2005 e condannato alla sanzione pecuniaria di Euro 2,57.
2. Nella fattispecie preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione dei quesiti di diritto a norma dell’art. 366 bis c.p.c..
Infatti il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Dispone l’art. 366 bis c.p.c., che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
3. Nè può sostenersi che nella fattispecie non costituisca requisito di ammissibilità dei motivi di ricorso la formulazione dei quesiti, stanti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 249 del 2006.
E’ vero che il D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 46, comma 1, introduce la L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 158 ter, che statuisce: “Contro la sentenza della corte di appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3) e 5). Si applica l’art. 366 bis cod. proc. civ.” e che il D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 54, statuisce che l’art. 46 (e quindi l’introduzione della L. n. 89 del 1913, art. 158 ter) si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi dall’1.6.2007, mentre nella fattispecie il procedimento è stato promosso anteriormente a tale data.
Tuttavia va osservato che, a norma dell’art. 156 (nell’originaria formulazione) della L. n. 89 del 1913, contro le sentenze della corte di appello era ammesso il ricorso per cassazione, sia pure solo per “incompetenza, per violazione e falsa applicazione della legge”.
E’ altresì giurisprudenza consolidata di questa Corte che, poichè l’art. 157 (originaria formulazione) L. n. 89 del 1913, in tema di procedimento disciplinare nei confronti dei notai, rinvia per quanto non espressamente previsto alle norme del codice di procedura civile, il ricorso per cassazione previsto per il procedimento disciplinare dalla Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89 è soggetto, salvo che per speciali disposizioni concernenti il termine di proposizione e di deposito, alle norme di carattere generale (e relative sanzioni) dettate dal codice di procedura civile (Cass. 27/06/2001, n. 8806;
Cass. n. 2536/1971).
4.1. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto nell’ambito del procedimento disciplinare notarile anche per procedimenti promossi anteriormente all’1 giugno 2007, deve presentare i requisiti richiesti da tale mezzo impugnatorio nella data in cui esso viene utilizzato, in assenza di deroghe specifiche.
Tra tali requisiti, richiesti a pena di inammissibilità, vi è anche quello della formulazione dei quesiti, ex art. 366 bis c.p.c., se la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 2.3.2006, come nella fattispecie, ma prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, giusti gli artt. 47 e 50 di detta legge.
In applicazione dello stesso principio va osservato che – sebbene per difetto di coordinamento non sia stato modificato la L. n. 89 del 1913, art. 158 ter, e quindi non sia stato eliminata la frase “Si applica l’art. 366 bis del codice di procedura civile” – essendo tuttavia stato abrogato tale art. 366 bis c.p.c., dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, tra i requisiti che deve presentare il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse, in procedimenti disciplinari notarili, successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, non vi è più quello della formulazione dei quesiti di diritto, poichè esso non rientra tra i requisiti richiesti da tale mezzo impugnatorio nè vi è una deroga specifica in questo senso, disposta contestualmente o successivamente all’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c..
4.2. Nella fattispecie i motivi del ricorso, sebbene attengano a violazioni di legge, non presentano detti quesiti di diritto e, pertanto, sono inammissibili.
5. L’inammissibilità del ricorso per le suddette ragioni impedisce che possa essere rilevata da questa Corte la prescrizione dell’infrazione disciplinare (non essendo applicabile la L. n. 89 del 1913, art. 146, come modificato dalla L. n. 249 del 2006, art. 29, stante la disposizione transitoria di cui alla L. n. 249 del 2006, art. 54).
L’inammissibilità dell’impugnazione, se originaria (come nel caso di specie) e non sopravvenuta, rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, gli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Cass. S.U. Pen. 11.11.1994, Cresci, in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione e declaratoria di prescrizione del reato).
Ciò impedisce di poter pronunziare anche in merito alla sola richiesta di estinzione per prescrizione dell’azione disciplinare, in quanto detta declaratoria di prescrizione, pur dovendo essere effettuata anche d’ufficio ed anche in sede di legittimità, presuppone pur sempre che il giudice, che l’effettua, sia legittimamente investito del giudizio (Cass Civ. n. 4000 del 20/04/1998, in tema di disciplinare notarile).
6. Pertanto va dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010