Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4680 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio
dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
G.E.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo n. 46/2007/6 depositata il 10/7/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da G.E. contro il Comune di L’Aquila e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 136/05/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1998 – 2001, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente.
Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attivita’ e’ stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968, art. 2. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilita’ dell’area.
Formula i quesiti: se conformemente alle altre categorie di immobili sussiste D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2 imponibilita’ ICI anche delle aree aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG e se la base imponibile debba essere determinata D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un’area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico.
Se il vicolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabile ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facolta’ di intervento da parte dell’Ente pubblico. Pertanto dire se configurare violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonche’ della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968, art. 2 il ritenere non imponibile ai fini ICI un ‘area avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativo.
La censura e’ inammissibile in quanto i quesiti non risultano formulati con riferimento alla fattispecie concreta – relativa a zona residenziale di espansione – nonche’ alla decisione della CTR che ha respinto l’appello sul rilievo che “l’accertamento dell’ente impositore e’ censurabile sotto il profilo della congruita’ avendo il Comune attribuito al bene un valore superiore a quello di comune commercio, ritenendo l’area edificabile senza indicare i parametri di riferimento adottati nell’attribuire tale valore”. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010