Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4693 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Potenza, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente —
contro
L.D.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Basilicata n. 276/03/06, depositata il 13 aprile 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26 gennaio 2010 dal Relatore Cons. VIRGILIO Biagio;
Il P.G. nulla osserva.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Potenza, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 276/03/06, depositata il 13 aprile 2007, con la quale e’ stato riconosciuto a L.D. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.
Il contribuente non si e’ costituito.
2. Il primo motivo, con il quale si denuncia “nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.” per omessa pronuncia sull’intervenuto condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 appare inammissibile perche’ si conclude con un quesito attinente agli effetti preclusivi del diritto al rimborso derivanti dalla presentazione della domanda di condono di cui alla norma citata, quindi incongruente rispetto al contenuto della censura.
3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP, sostenendo la tesi che il requisito dell’autonoma, organizzazione e’ intrinseco alla natura stessa dell’attivita’ svolta (come nella specie) dall’intermediario di commercio, riconducibile alla previsione dell’art. 2195 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 TUIR, appare manifestamente infondato, in quanto la sentenza e’ conforme al principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009); la sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di censura.
4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010