Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4800 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.C. LUCE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Coscarella Giovanni;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
ministro pro tempore;
ESATRI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimate –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sez. 42^, n. 37, depositata il 17 aprile
2008.
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
– che La società contribuente propone ricorso per cassazione, in due motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe;
– che le intimate non si sono costituite; osservato:
– che – in disparte il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione intimata (Cass. 9004/07, 3116/06, 3118/06) – il ricorso si rivela inammissibile, giacchè non ottempera alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. sul quesito di diritto e, per il motivo introducente vizio di motivazione, sull’omologo momento di sintesi (v. Cass. 4719/08, 20603/07) e non reca, del resto, nemmeno l’enunciazione di chiari specifici motivi di censura;
ritenuto:
che il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che, stante l’assenza d’attività difensiva delle; intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010