Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4585 del 25/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4585
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8539/2006 proposto da:
ILVA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 149 presso lo
STUDIO BERENGHI & STROBINO, rappresentata e difesa dagli
Avvocati
LUCISANO Claudio e LUPI RAFFAELLO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di ROMA, depositata il 07/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato RAFFAELLO LUPI, che insiste
nell’accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato dello Stato GIANNI DE BELLIS, che
insiste nel rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; manifesta
infondatezza sulla questione di legittimità costituzionale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma la società Ilva Spa impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso della somma di L. 210.600.000.000 che avrebbe corrisposto a titolo di maggiorazione di conguaglio Irpeg per l’anno 1993. Questa deduceva di averla versata erroneamente, ritenendo di doverla corrispondere senza tenere conto della prevista franchigia, e perciò ne aveva diritto al rimborso.
Instauratosi il contraddittorio, la direzione regionale delle entrate eccepiva l’infondatezza del ricorso, e conseguentemente ne chiedeva il rigetto.
Quella commissione pronunciava in tal senso con sentenza n. 631 del 1997.
Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello, cui l’agenzia delle entrate resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale dichiarava il gravame inammissibile.
Contro questa pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione, cui l’agenzia resisteva, e questa Corte lo accoglieva, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ed osservando che le irregolarità formali in cui la ricorrente era incorsa non inficiavano l’eventuale suo diritto al rimborso.
Riassunto il giudizio dinanzi alla CTR del Lazio, altra sezione, questa, con sentenza n. 1 del 25.1.2005, ha rigettato l’appello, osservando che la franchigia per il calcolo della maggiorazione va computata solamente nell’ipotesi di utile di bilancio, e non anche in quella di perdita d’esercizio, trattandosi di disposizioni agevolative, e quindi di stretta applicazione.
Avverso questa pronuncia la società Ilva ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 105, comma 3, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che comunque si deve tenere conto non solo della differenza tra gli utili e il risultato di bilancio, ma anche della eventuale perdita e delle deduzioni ai fini della franchigia, e quindi della determinazione del credito d’imposta per la maggiorazione di conguaglio.
Il motivo è infondato.
Invero in tema di imposte sui redditi da capitali, la c.d.
maggiorazione di conguaglio, prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 105 (T.U.I.R.) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 916 (nel testo applicabile “ratione temporis”, prima della sostituzione attuata dal D.Lgs. n. 467 del 1997, art. 2, comma 1, n. 10), costituente una sorta di imposta aggiuntiva applicata in occasione della distribuzione dei dividendi, per impedire che i soci godano di un credito per le imposte che la società non abbia pagato, ha la finalità di impedire effetti di “erosione” o di “elusione” fiscale, quando la società partecipata goda di esenzioni o agevolazioni fiscali, in considerazione del fatto che l’ammontare del credito d’imposta è calcolato sugli utili della società partecipata e non sull’imposta pagata.
Nel caso in esame poi, a parte il fatto che non era stato desumere da nessun elemento o documento che per il 1993 la Ilva avesse subito delle perdite, comunque non era possibile invocare alcuna franchigia dal momento che il legislatore ha limitato la relativa agevolazione solamente all’ipotesi in cui la prevista percentuale del 64% fosse realmente sussistente rispetto al maggiore utile di bilancio.
Invero con riguardo alla cosiddetta maggiorazione di conguaglio, il D.L. 30 settembre 1983, n. 512, art. 2, convertito nella L. 25 novembre 1983, n. 649, nel disporre che “quando la somma distribuita ai soci o partecipanti sull’utile dell’esercizio… è superiore al 64 per cento del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, dichiarato dalla società ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’imposta stessa è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi della differenza”, non consente alla società di elevare il reddito imponibile delle componenti negative verificatesi in esercizi precedenti l’entrata in vigore della legge “de qua”. In tal modo la norma consente di conteggiare come reddito imponibile non solo quello netto su cui si è in concreto versata l’IRPEG, ma anche quella parte di reddito lordo che è stato legittimamente utilizzato per ripianare le perdite di precedenti esercizio, e non invece il caso di bilancio negativo (V. pure Cass. Sentente n. 11607 del 1998, n. 6631 del 1999).
2)Col secondo motivo la ricorrente denunzia omessa motivazione circa la dedotta questione di incostituzionalità del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 105, comma 3, giacchè la CTR non ha delibato la medesima.
La censura non ha pregio.
A parte il fatto che la ricorrente non può lamentare l’omessa pronuncia su un’eccezione di tale tipo, il giudice di appello ha ritenuto non fondata la medesima, posto che il legislatore ha ritenuto di prevedere la franchigia soltanto per l’ipotesi di utili di bilancio, e non anche di perdita fiscale.
Nè tali conclusioni pongono le prospettate questioni di legittimità costituzionale della L. n. 649 del 1983, art. 2, comma 2, in riferimento all’art. 3 Cost. – sotto il profilo che due situazioni differenti (poste contabili assoggettate o non assoggettate ad imposta) subirebbero il medesimo regime impositivo – e all’art. 53 Cost., in quanto la medesima ricchezza sarebbe assoggettata due volte ad imposta, dal momento che i costi “de quibus” sono da considerare tassati nell’esercizio di formazione, perchè non integralmente dedotti, e darebbero ulteriormente luogo alla applicazione della maggiorazione, che inciderebbe su una inesistente manifestazione di capacità contributiva. Quei dubbi di incostituzionalità non sembrano infatti condivisibili, essendo sotto il primo aspetto le conseguenze prospettate frutto della diversa disciplina nel tempo, derivante dal fenomeno della successione delle leggi, ed essendo sotto il secondo compatibili con il principio della capacità contributiva, giacchè lo scarto tra costi deducibili fiscalmente e costi civilistici – dal quale consegue la maggiorazione di conguaglio – è in linea con la libertà del legislatore di valutare l’attitudine economica degli elementi assunti a parametro della capacità contributiva nelle singole fattispecie, senza che all’interprete sia consentito di svolgere alcun sindacato sulla configurazione prescelta, dal momento che le norme tributarie sono insuscettibili di interpretazione funzionale (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 5314 del 1999).
Dunque alla luce di quanto più sopra enunciato, la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto e adeguato, anche se sintetico.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di questo giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore dei controricorrenti, e che liquida in complessivi Euro 15.200,00 (quindicimiladuecento/00), di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 15.000,00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010