Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4636 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. II, 25/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1913-2005 proposto da:

L.M.N., (OMISSIS) L.M.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALESSANDRIA 129, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMETTI BRUNO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LA MANTIA NINO;

– ricorrente –

e contro

S.M. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 538/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato LA MANTIA Marco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LA MANTIA Nino, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18-2-1982 l’avvocato L.M.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo S.M. chiedendo l’adempimento in forma specifica del preliminare di compravendita del (OMISSIS) con il quale il Savona e la sua defunta madre D.F.A. (rispettivamente quali nudo proprietario e usufruttuaria) le avevano promesso in vendita un lotto di terreno sito in (OMISSIS) dietro pagamento di L. 11.000.000 interamente pagate ai promittenti venditori alfa stipula del preliminare, nonchè la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Dopo l’interruzione del processo per l’avvenuto decesso dell’attrice, con atto del (OMISSIS) i suoi eredi avvocati L.M.N. e L.M.M. riassumevano il processo stesso.

Il convenuto costituendosi in giudizio eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto al trasferimento dell’immobile per il decorso di quasi tredici anni dalla data prevista per la stipula del definitivo ((OMISSIS)); eccepiva inoltre il proprio stato di incapacità all’atto della stipula del preliminare – essendo all’epoca minorenne non avendo ancora compiuto 21 anni, allora richiesti per il raggiungimento della maggiore età – e la conseguente annullabilità dell’anzidetto contratto; riteneva altresì prescritto il diritto alla restituzione del prezzo della compravendita.

In corso di causa il convenuto produceva una scrittura privata redatta il (OMISSIS) tra il S. e gli attori; in base ad essa i L.M. avevano rinunciato transattivamente al trasferimento della proprietà del terreno oggetto del giudizio, consentendo la cancellazione della trascrizione della citazione a suo tempo effettuata presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo verso corrispettivo della somma di L. 100.000.000 che contestualmente avevano accettato e riscosso, e nel contempo avevano rinunciato alla domanda di adempimento specifico del preliminare del 2-6-1968, trasformandola in azione di risarcimento dei danni e/o di indebito arricchimento per il pregiudizio economico che essi assumevano di avere subito per l’inadempimento dei promittenti venditori.

I Tribunale con sentenza del 13-5-2000 dichiarava la risoluzione del suddetto preliminare, e per l’effetto condannava il convenuto a restituire ai L.M. fa somma di L. 11.000.000 con gli interessi legali dal (OMISSIS).

Avverso tale sentenza proponevano appello con separati atti sia i L. M. che il S.; la Corte di Appello di Palermo con sentenza dell’11-5-2004 ha rigettato le domande proposte con l’atto di citazione originario notificato il 18-2-1982 da L.M.M. come modificate con l’atto di “mutotio libelli “allegato sub “A” di cui all’atto di consenso a cancellazione di trascrizione e “mutatio libelli” del (OMISSIS) a rogito notaio Paolo Di Simone di Palermo, ed integrate nella precisazione delle conclusioni di cui all’udienza istruttoria del 15-7-1997, ivi compresa la domanda di condanna del S. al pagamento in favore dei L.M. della somma di L. 11.000.000 con gli interessi legali dal (OMISSIS) al soddisfo, ed ha confermato nel resto.

Per la cassazione di tale sentenza L.M.N. e L.M. M. hanno proposto un ricorso articolato in quattro motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; i ricorrenti hanno successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 c.c. e contraddittorietà della motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dal S. trascurando di considerare che con la sottoscrizione della scrittura privata del (OMISSIS) le parti avevano stipulato una vendita e non un preliminare di vendita, con la conseguenza dell’applicazione del principio secondo cui il diritto di colui che è divenuto proprietario di un bene a seguito di contratto traslativo stipulato con scrittura privata di trasfonderne il contenuto in un atto pubblico non è soggetto a prescrizione; i ricorrenti deducono a sostegno di tale assunto l’avvenuto versamento dell’intero prezzo di vendita dell’immobile in questione, e la circostanza – in ordine alla quale gli esponenti avevano inutilmente chiesto l’ammissione di mezzi istruttori – relativa al trasferimento del possesso del bene.

La censura è inammissibile.

Invero, poichè la questione introdotta con il motivo in esame, che implica un accertamento di fatto, non risulta in alcun modo trattata nelle sentenza impugnata – laddove anzi la configurazione del contratto “de quo” come preliminare di vendita emerge come elemento pacifico tra le parti – i ricorrenti avevano l’onere, in realtà non assolto, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avessero fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., assumono che erroneamente il giudice di appello, ritenendo applicabile nella fattispecie la prescrizione, non ha considerato che la mancata liberazione dell’immobile oggetto del contratto stipulato il (OMISSIS) dalle iscrizioni ipotecarie su di esso gravanti era circostanza equiparabile ad una condizione sospensiva, in quanto l’acquirente non era stato messo nelle condizioni di poter procedere alla stipula dell’atto pubblico; pertanto ai fini della prescrizione occorreva calcolare un primo termine decennale per la liberazione dell’immobile da vincoli alla cui scadenza iniziava a decorrere un secondo termine decennale per la stipula dell’atto, con la conclusione che al momento della proposizione nel 1981 della domanda giudiziale il complessivo termine ventennale non era ancora decorso.

I ricorrenti rilevano inoltre che il S. era stato invitato a procedere alla cancellazione delle ipoteche presso uno studio notarile, come documentato in atti, e sostengono che quindi il termine prescrizionale non era mai iniziato a decorrere.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, premesso che l’azione prevista dall’art. 2932 c.c. volta al conseguimento di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso deve essere esercitata nel termine di dieci anni decorrente da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo possa essere fatto valere, ha affermato che nella specie le obbligazioni dedotte in contratto dovevano essere eseguite entro il (OMISSIS) a richiesta dei promittenti venditori, i quali si erano obbligati a liberare il terreno, prima della stipula dell’atto, dalle iscrizioni ipotecarie e dalle eventuali formalità sullo stesso gravanti; ha quindi concluso che il diritto di L. M.M. poteva essere esercitato dal (OMISSIS) e che la relativa prescrizione si era venuta a maturare alla data del (OMISSIS), con la conseguenza che allorchè ella aveva proposto l’azione giudiziale ((OMISSIS)), il diritta medesimo si era prescritto da oltre due anni.

Il giudice di appello ha poi escluso che l’enunciato obbligo dei promittenti venditori di procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile potesse configurarsi come una condizione sospensiva che avrebbe impedito, prima del suo avverarsi, la decorrenza del termine prescrizionale, considerato che il principio sancito dall’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce a cause giuridiche impeditive dell’esercizio del diritto, e non a semplici ostacoli di fatto quale quello costituito appunto dall’inadempimento dei promittenti venditori all’obbligo della cancellazione delle suddette formalità;

invero, a parte che una tale interpretazione avrebbe comportato di ritenere nullo il preliminare in questione ai sensi dell’art. 1355 c.c., la cancellazione delle formalità pregiudizievoli rientrava nel novero delle obbligazioni assunte dai promittenti venditori, e non avrebbe impedito l’esercizio dell’azione ex art. 2932 c.c. o delle aziona risarcitorie.

Tale convincimento è pienamente condivisibile.

Premesso che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione (Cass. 11-12-2001 n. 15622; Cass. 28-7-2004 n. 14249;

Cass. 7-11-2005 n. 21495), è evidente che nella specie la mancata cancellazione delle formalità pregiudizievoli da parte dei promittenti venditori atteneva all’inadempimento degli obblighi da essi assunti nel preliminare, ma non configurava certamente una causa giuridica ostativa all’esercizio dell’azione ex art. 2932 c.c.;

pertanto la “ratio decidendi” in proposito espressa dalla Corte territoriale è corretta ed adeguata a sostenere il “decisum”, a prescindere quindi dalla configurabilità della suddetta cancellazione come una condizione meramente potestativa.

Quanto poi al fatto che il S. sarebbe stato invitato presso uno studio notarile per procedere alla cancellazione delle ipoteche, è appena il caso di rilevare che i ricorrenti non hanno trascritto in ricorso il contenuto del documento da cui tale generica circostanza dovrebbe emergere, precludendo così a questa Corte di poterne verificare l’indispensabile requisito della decisività.

Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2937 c.c., comma 3 censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto, sempre rispetto alla problematica della prescrizione, della esatta decorrenza del “dies a quo”, avuto riguardo alla eccezione formulata dal S. nei giudizio di primo grado relativa al suo stato di incapacità di agire e dunque all’annullamento del contratto in questione ai sensi dell’art. 1442 c.c.; ebbene, poichè il giudice di primo grado non aveva ritenuto annullabile l’atto e su tale questione non riproposta nel giudizio di appello si era formato il giudicato, la Corte territoriale avrebbe dovuto determinare il “dies a quo” del termine prescrizionale invocato dalla controparte solo dopo il compimento del termine quinquennale previsto per l’azione di annullamento.

La censura è infondata.

Invero i ricorrenti con una esposizione abbastanza confusa delle argomentazioni espresse non hanno chiarito in quali termini l’eccezione sollevata dal S. di annullabilità del contratto per essere egli ancora minorenne all’atto della stipula del preliminare potesse incidere sulla decorrenza del termine prescrizionale del diritto fatto valere da L.M.M. ex art. 2932 c.c. in relazione alla ulteriore e del tutto autonoma eccezione di prescrizione formulata dalla stesso convenuto.

Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2937 c.c., comma 3, assumono che il giudice di appello, nel dichiarare l’avvenuta prescrizione del diritto azionato ex art. 2932 c.c., non ha considerato la partecipazione del S. alla transazione stipulata il (OMISSIS) con la quale egli aveva disposto in ordine al bene oggetto del preliminare, omettendo di rilevare che tale negoziazione corrispondeva all’esercizio del diritto e, quindi, alla rinuncia tacita all’eccezione di prescrizione.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha richiamato i due atti separati stipulati in pari data riguardanti la regolamentazione dei rispettivi interessi delle parti anche con riferimento ai contenzioso in corso; con il primo di essi i L.M. avevano ricevuto da tale G. F. (al quale il S. aveva venduto l’immobile già promesso in vendita a L.M.M.) la somma di L. 100.000.000 per prestare il consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda proposta ex art. 2932 c.c., mentre con il secondo negozio i L.M. esprimevano l’intento di procedere ad una “mutatio libelli” – espressamente accettata dal S. – consistente nell’abbandono della suddetta domanda originariamente introdotta nel presente giudizio e nella sua trasformazione in una domanda di natura risarcitoria in ordine al danno da essi subito per l’inadempimento del S. all’obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita in loro favore del predetto immobile.

Sulla base di tali risultanze documentali correttamente il giudice di merito ha ritenuto che nessun ostacolo poteva essere frapposto al diritto del S. a sollevare eccezioni tra le quali quella di prescrizione, considerato in particolare che la suddetta transazione riguardava soltanto la rinuncia da parte dei L.M. ad una parte della domanda e che soprattutto il S., nell’accettare nel predetto atto redatto il (OMISSIS) il contraddittorio in ordine alla nuove domande formulate dalle controparti, aveva dichiarato che detta accettazione non implicava rinuncia alcuna a tutte le eccezioni e domande da lui introdotte con la comparsa di risposta e con tutti gli atti e scritti difensivi depositati; pertanto, in presenza di una espressa volontà del S. di non rinunciare alle eccezioni già formulate, l’assunto dei ricorrenti in ordine ad una pretesa rinuncia tacita ad esse appare manifestamente illogico prima che infondato per la ragione che egli con il negozio transattivo richiamato non aveva affatto “disposto” del terreno oggetto del preliminare suddetto di cui tra l’altro non era più proprietario.

il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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