Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16734 del 05/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/08/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/08/2020), n.16734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35512-2018 proposto da:
R.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIORGIO LAZAR;
– ricorrente –
contro
QUESTURA di LODI, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di LODI, depositata il
12/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI
ALBERTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Giudice di Pace di Lodi, con ordinanza in data 12 settembre 2018, rigettava l’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti di R.K.;
2. per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso R.K. prospettando un unico motivo di doglianza;
il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. dagli atti di causa non risulta che l’odierno ricorrente si sia mai attivato per notificare il proprio atto di impugnazione;
il ricorso (di contenuto peraltro non conforme al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dato che contiene mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento; Cass. 187/2014) non può quindi che essere dichiarato inammissibile per omessa notifica;
4. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020